(aggiornamento 02.07.2018)
Rispetto alla possibilità di prevedere la realizzazione di nuovi pescherecci, va ribadito che, indipendentemente dal bando di misura cui si fa riferimento nella domanda, ai sensi dell'articolo 11 (lett. b) del Reg. (UE) 508/2014 non sono ammissibili al sostegno del FEAMP interventi per la costruzione di nuovi pescherecci o l’importazione di pescherecci.
Sono, altresì, ammissibili a cofinanziamento, nell’ambito della misura 1.30, le spese relative all’acquisto di nuove imbarcazioni per lo svolgimento di attività quali ad esempio il trasporto passeggieri, il trasporto subacquei, i charter nautici, imbarcazioni con fondo di vetro per visite guidate etc
(aggiornamento 02.07.2018)
La lettera a) dell’art.11 del regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce che non sono ammissibili “gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce”. La realizzazione di una nuova cella frigo aumenta la capacità di stivaggio del pescato ed è pertanto considerato un intervento che aumenta la capacità di pesca di una nave. Sono altresì ammesse a cofinanziamento interventi finalizzati a migliorare le condizioni igieniche per i pescatori a bordo, quali ad esempio: l’acquisto ed installazione di cucine e cambusa, così come previsto alla lettera d) dell’art.5 del Reg. Delegato (UE) n. 531/2015
La lettera d) dell’art.6 del Reg. Delegato (UE) n. 531/2015 prevede, tra gli interventi ammissibili a valere sull’art.32 del regolamento (UE) n. 508/2014, anche quelli connessi all’acquisto e se del caso installazione di “attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli”. Si ritiene, pertanto, che l’acquisto di una gru sia ammissibile a cofinanziamento qualora non sia utilizzabile nelle operazioni di pesca quale, ad esempio, una gru per sostenere il rullo salpa rete nel caso di pesca con rete a circuizione.
(aggiornamento 02.07.2018)
L’obbligo del beneficiario di produrre le specifiche certificazioni di un revisore contabile previste al punto 7 del capitolo 12 (Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio) del bando di misura 1.41 (DRD n. 135 del 22/05/2018) è una documentazione al momento richiesta.
I segmenti della flotta peschereccia campana in condizioni di non equilibrio rispetto alle possibilità di pesca, come riportato nell’ultima Relazione annuale sulla capacità di pesca (Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall’Italia nel 2016 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e possibilità di pesca), di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n.1380/2013, approvata dalla Commissione, sono quelli di seguito riportati per attrezzo e per lunghezza:
AREA GEOGRAFICA |
ATTREZZO IN SQUILIBRIO |
LUNGHEZZA FUORI TUTTA (LFT) |
GSA 10 |
STRASCICO (OTB) |
LFT<12 12<=LFT<18 18<=LFT<24 |
GSA 10 |
RAPIDI(TBB) |
LFT<12 12<=LFT<18 18<=LFT<24 |
(aggiornamento 21.12.2017)
La spesa massima ammissibile non si riferisce al contributo pubblico ma al totale dell'investimento su cui è applicata, a seconda dei casi, la percentuale di cofinanziamento.
Le alghe sono inserite tra i prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'allegato 1 al Reg (UE) n. 1379/2013 del 11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati (OCM) e, pertanto, si ritiene che la Misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" possa finanziare investimenti di trasformazione di alghe. S precisa che la misura finanzia interventi di trasformazione e non coltivazione di alghe.
La "pesca costiera artigianale" così come definita nel comma 14, par.2 dell'art.3 del Reg. (UE) n. 508/2014 è "la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n.26/2004 della Commissione"; il Piano di Azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale" di cui all'allegato 7 al PO-FEAMP 2014-2020, al paragrafo 1.1, definisce la "pesca costiera artigianale" analogamente a quanto riportato nel Reg. (UE) n. 508/2014, richiamando, però, l'allegato I del Reg.(CE) 1799/2006 e non quello del regolamento (CE) n.26/2004 in ragione alle modifiche intervenute per quest'ultimo.
Per "interventi connessi alla pesca costiera artigianale" il Reg. (UE) n. 508/2014 offre la possibilità di aumentare fino ad un massimo di 30% l'intensità di aiuto previsto per la misura, Per interventi connessi alla pesca costiera artigianale non si fa riferimento alla produzione ma debbano intendersi tutti quelli realizzati: da imprese e da pescatori esercenti l'attività di pesca costiera artigianale ovvero su imbarcazioni di pesca costiera artigianale così come definite nel Piano di Azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale. E' utile richiamare l'attenzione sull'inquadramento generale delle imprese di pesca; a tal fine si ritiene che tra i possibili beneficiari dell'aumento della percentuale di intensità di aiuto pubblico debbano essere annoverati non solo le imprese di piccola pesca costiera o pescatori autonomi così come definiti nell'art.1 della Legge 250 del 13 marzo 1958, ma anche tutte quelle che, pur non rientrante in tale Legge, impiegano imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n.1799/2006 della Commissione"
Nei casi in cui le imprese di pesca risultino gestori di imbarcazioni afferenti alla piccola pesca costiera e non, occorre, qualora si beneficia dell'intensità di aiuto aggiuntivo del 30%, che l'aiuto addizionale ricada effettivamente sul segmento della pesca costiera artigianale.
L'acquisto del capannone/immobile è riconosciuto nel limite del 10% del totale (15% nel caso di siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale) le spese per l'ammodernamento non rientrano in tale limite ma sono finanziabili con la percentuali, a seconda dei casi, previste al paragrafo 4.1 "intensità dell'aiuto" del bando di Misura.
I costi indicati nella domanda non sono previsti tra le spese ammissibili della Misura. In particolare:
I preventivi, devono riferirsi all'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero non amovibile dalla motrice.
Il raffronto tra gli stessi, come indicato nella tabella A2.4.6, deve essere svolta dal tecnico progettista in base alle caratteristiche richieste e alla descrizione del bene fornita dal fornitore. Si ricorda che i preventivi devono riportare, pena la loro inammissibilità, i dati previsti dai punti 1 ad 8 del paragrafo 6.1.2 "Forniture e servizi" del bando di Misura.
Il miglioramento effettivo degli indici di bilancio, come indicato al punto 5.5, lettera I del bando, deve avvenire "…a seguito della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità a finanziamento, e comunque prima dell'approvazione della graduatoria definitiva…". Pertanto, al momento della presentazione della domanda basta il previsto aumento di capitale sociale deliberato con verbale di assemblea dei soci.
L'art. 65 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013 prevede che non sono selezionate per il sostegno dei fondi SIE (e quindi del FEAMP) le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'Autorità di Gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario".
Nel dettaglio:
Un'operazione è valutata a tutela dell'ambiente quando è riconducibile al primo punto del paragrafo 3 del bando di Misura ossia quanto si tratta di operazioni che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti. Non è prevista un'incidenza minima sul costo totale dell'operazione.