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Agricoltura Biologica: ERAB

Anno 2008

La struttura degli elenchi regionali degli operatori dell’agricoltura biologica, è stabilita dall’art. 8 del D.lgs 220/1995.

Essi prevedono diverse sezioni ed alcune sottosezioni, così come riportato di seguito.

Sezione 1 : Produttori Agricoli
Sottosezione a) : Aziende Biologiche
Sottosezione b) : Aziende in Conversione
Sottosezione c) : Aziende Miste

Sezione 2 : Preparatori

Sezione 3 : Raccoglitori dei prodotti spontanei

coccinellaIn Campania l’Elenco Regionale degli Operatori dell’Agricoltura Biologica, denominato ERAB, è gestito in base alla D.G.R. 3149 del 02-06-1999 che disciplina la gestione del procedimento per l’inserimento degli operatori all’elenco e per la pubblicazione dello stesso. Annualmente i STAPA CePICA provvedono ad inviare al SeSIRCA gli elenchi risultanti dalle loro attività annuali, ed il Se.SIRCA li approva con Decreto Regionale Dirigenziale, inviandoli alla pubblicazione sul BURC, così come prescritto dalla succitata D.G.R.

L'elenco ERAB è in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania

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Alcune definizioni utili

operatore: la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi i prodotti di cui all’articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti;

preparazione: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli (compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali), nonché il condizionamento e/o le modifiche apportate all’etichettatura dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati.

produzioni animali: le produzioni animali terrestri, domestici o addomesticati (inclusi gli insetti) e di specie acquatiche allevate in acqua dolce, salata o salmastra. I prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non sono considerati come provenienti da produzioni biologiche;

periodo di conversione: periodo di almeno 2 anni prima della semina o, nel caso di pascoli, di almeno due anni prima delle loro utilizzazione come alimenti per animali ottenuti dall’agricoltura biologica o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai prati; di almeno tre anni prima del primo raccolto dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo1, lettera a). Il periodo di conversione decorre non prima della data in cui il produttore ha notificato la propria attività, ai sensi dell’articolo 8, e sottoposto la propria azienda al regime di controllo di cui all’articolo 9.

azienda di tipo misto: quell’azienda in cui siano presenti appezzamenti che, rispetto al metodo di produzione siano da considerarsi differenti, secondo le tre seguenti possibili combinazioni: 1) Appezzamenti in “conversione” e ”biologici”; 2)Appezzamenti ”in conversione” e “convenzionale”; 3) Appezzamenti “biologici” e “convenzionale.