Piano per l'emergenza socio-economica COVID 19

Misure a sostegno delle imprese della pesca e dell'acquacoltura

La pagina delle F.A.Q.


piano di emergenza
Avvisi Pesca ed Acquacoltura

Precisazione sulla data di presentazione delle istanze

- Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del giorno 21 maggio 2020 fino alle ore 24 del giorno 19 giugno 2020.

Precisazione sulla presentazione delle istanze

La domanda, con allegata tutta la documentazione, deve essere trasmessa come unico file in formato PDF.

L’iscrizione alla CCIAA di un’impresa di pesca è un documento che determina, tra l’altro, lo stato operativo dell’impresa (attiva, ovvero inattiva, ed a partire da una determinata data). La finalità dell’avviso è quello di erogare un bonus a tutte quelle imprese che risultano in attività ed abbaino sede operativa in Campania alla data di pubblicazione dell’Avviso. Nel caso di specie il soggetto richiedente, per essere ritenuto ammissibile, deve comunque dimostrare di essere in attività ed essere iscritto in CCIAA prima della data di pubblicazione del bando; pertanto l’iscrizione alla CCIAA potrà avvenire anche in data successiva alla pubblicazione dell’avviso ma con efficacia retroattiva coincidente con la data di inizio attività che dovrà, necessariamente, essere antecedente alla pubblicazione dell’avviso. In questo caso, in considerazione dei tempi tecnici per l’iscrizione, anche dovuti all’emergenza covid-19, all’atto di presentazione dell’istanza il richiedente dovrà allegare copia della richiesta di iscrizione inoltrata alla CCIAA con la dichiarazione della data di inizio attività. Resta fermo il principio che l’eventuale bonus concesso non potrà essere erogato senza che si sia conclusa l’iter procedurale di iscrizione.

Il comma 2 dell’art.6 dell’Avviso stabilisce che l’istanza e l’allegata documentazione deve essere trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata senza specificare l’intestatario dell’indirizzo di posta. Pertanto è possibile la trasmissione e più in particolare le eventuali comunicazioni attraverso l’uso di una posta elettronica certificata non intestata al richiedente; in questo caso occorre però allegare alla documentazione anche una delega fatta dal richiedente per l’utilizzo di una PEC non appartenente all’impresa, cui deve essere allegata la copia della carta d’identità del delegato. A tal fine si allega un fac simile della delega.

Avviso pesca - delega alla presentazione dell’istanza

Il soggetto beneficiario di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico deve essere iscritto all’INPS quale impresa di pesca, pescatore autonomo ovvero impresa acquicola ai sensi delle Leggi n. 250/1958 e n. 413/1984, della Legge n. 102 del 1992 e del D.lgs. n.226/2001 e relativa circolare applicativa INPS del 01/12/2003. Pertanto, se in capo all’impresa acquicola concessionaria sussiste l’obbligo di iscrizione all’INPS, tale iscrizione e il possesso del relativo codice iscrizione INPS costituiscono condizione di ammissibilità alla partecipazione all’Avviso Pubblico.

Nell’ipotesi in cui non sussista l’obbligo di iscrizione del Consorzio all’INPS, la domanda può essere presentata mediante le iscrizioni dei singoli consorziati che partecipano alla distribuzione del beneficio. In ogni caso, si precisa che la valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione ufficiale prodotta.

Sul soggetto beneficiario ammissibile al contributo, si richiama quanto riportato all’art 4 dell’Avviso Pubblico precisando, per il caso di specie, che il Codice della Navigazione all’art. 45 bis consente di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, purché autorizzate dalla Autorità competente.

Si precisa che, in questo caso, sarà necessario allegare alla domanda la documentazione comprovante l’esercizio della legittima gestione.

Il danno che un’impresa di pesca ha subito, a seguito dell’emergenza Covid-19, è indipendente dalla condizione che vede il pescatore professionista percepire o meno la pensione. Quello che rileva è che la Ditta deve essere iscritta alla CCIAA, risultare attiva, con codice ATECO 03.11.00 e avere, ovvero avere avuto, un’imbarcazione da pesca armata in un periodo temporale tra il 1° gennaio 2020 e la data di pubblicazione dell’Avviso.

Ulteriore condizione è che la Ditta abbia sede operativa nella Regione Campania.

Pur riconoscendo che l’imbarcazione è di fatto gestita dall’impresa cooperativa, occorre che anche l’armamento dell’imbarcazione sia in capo all’impresa cooperativa. Pertanto, fermo restando che l’impresa di pesca comodante dell’unità produttiva ha comunque subito un danno per la riduzione dell’attività, al fine del riconoscimento del bonus occorre che anche l’armamento sia in capo alla società cooperativa che gestisce l’imbarcazione. A tal fine, all’istanza occorrerà allegare anche la copia della nomina di armatore fatta dal proprietario/socio all’impresa cooperativa.

L’erogazione del bonus è subordinata alla presentazione della copia dell’attestazione provvisoria dell’unità ove risulti che l’armamento sia in capo all’impresa richiedente.

Trattasi di mero refuso, dovendosi intendere esteso anche alle imprese acquicole l’obbligo di presentare dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà relativa alla conformità all’originale delle copie della documentazione richiesta nell’Avviso all’art.6. Nel caso specifico, nell’Allegato A, l’ultimo punto a pagina 5, dovrà essere compilato come da esempio che segue:

che, con riferimento alla documentazione allegata, le copie sono conformi agli originali e detenuti presso l’impresa.

Nell’allegato A, ogni tipologia di richiedente barrerà con un segno di spunta solo i numeri, riportati nella prima colonna della Tabella documentazione allegata, riferiti ad i documenti richiesti dall’Avviso e che presenterà.

Nel caso in cui la somma dei bonus concessi dovesse superare la dotazione finanziaria dell’Avviso, pari a 5.000.000 di euro, ciascun bonus sarà ridotto in proporzione in relazione alla percentuale assunta dall’importo del bonus, rispetto alla somma di tutti i bonus, applicata alla differenza tra quest’ultima e la dotazione finanziaria.

Sì, fermo restando il limite dei 120 mila euro per singola impresa previsto nell’Avviso.

Sì, l’imbarcazione deve essere in armamento ovvero essere stata in armamento in un arco temporale ricompreso tra il 1° gennaio 2020 e il 19/05/2020 (data di pubblicazione dell’avviso).

L’art.4 dell’Avviso – Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità - individua tra i beneficiari anche le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca. Alla lettera a) dello stesso articolo, tra i requisiti di ammissione, l’impresa deve “essere iscritta nel Registro Imprese Pesca di uno dei Compartimenti Marittimi della Regione Campania ed avere almeno un’imbarcazione da pesca in armamento”. Tra i documenti richiesti da allegare vi è anche la licenza di pesca ovvero l’attestazione provvisoria. Ai fini dell’Avviso, ad esclusione delle imbarcazioni a servizio degli impianti di acquacoltura, che beneficiano del bonus previsto per le imprese acquicole, sono ammesse a ricevere il bonus le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca iscritte in qualsiasi categoria e quindi anche nella VI categoria.

Sì, l’entità del bonus (B) è calcolata in funzione del numero di GT dell’unità produttiva, come esplicitato nella tabella di cui all’ART. 5 – Importo del contributo una tantum dell’Avviso Pubblico.

Come chiarito all’ART. 6 – Modalità di presentazione delle domande dell’Avviso Pubblico - se si possiede licenza di pesca e ruolino di equipaggio, devono essere fornite copie con attestazione del Legale rappresentante che le copie sono conformi a quelle originali detenute dall’impresa.

Se si è in possesso, viceversa, di attestazione provvisoria della Capitaneria di Porto dalla quale si evincano le caratteristiche in GT dell’imbarcazione per la quale si chiede il bonus o che attesti che l’imbarcazione da pesca per la quale si chiede il bonus risulti in armamento in data antecedente alla pubblicazione dell’Avviso, devono essere fornite le relative copie con attestazione del Legale rappresentante che le copie sono conformi a quelle originali.

E' necessario allegare il ruolino di equipaggio completo. Per l'invio di un singolo messaggio PEC il peso dell'email - comprensivo degli allegati - non dovrebbe superare i 30 MB.

Le pagine di ogni ruolino allegato dovranno essere numerate e riportare su ogni foglio la matricola dell’imbarcazione.

Al comma 1 del decretato si indica che le premesse al decreto si intendono integralmente riportate e confermate. A tal proposito si evidenzia che alla lettera b) della presa d'atto del citato decreto è indicato proprio la fattispecie di cui alla domanda ed in particolare:

preso atto delle diverse problematiche emerse nel corso delle attività istruttorie sul possesso dei requisiti di ammissibilità da parte delle imprese, dovute al mancato adeguamento delle autorizzazioni di vecchia data alle disposizioni che attualmente regolano l'esercizio delle attività, che ha richiesto, in particolare, il perfezionamento dell'iscrizione alla Camera di Commercio per la condizione di attività di impresa dalla data effettiva di inizio attività o nel caso delle cooperative la necessità per i soci lavoratori dipendenti rientranti nelle posizioni INPS ed INAIL della cooperativa medesima di nominare armatore l’impresa cooperativa non avendo più i requisiti di pescatore autonomo;”

Sulla base di quanto illustrato l'unità produttiva ancora armata da un socio lavoratore di un'impresa di pesca ed iscritto nelle Matricole INPS ed INAIL di quest'ultima, può essere ammessa a beneficio mediante la presentazione dell'istanza da parte dell'impresa di pesca che la gestisce, con allegata copia della nomina di armatore fatta dal socio lavoratore all'impresa di pesca per l’armamento dell’unità produttiva in questione.