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Decreto Ristori: le misure a favore di agricoltura e pesca

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pesca e agricoltura

Il decreto-legge n. 137 del 28 ottobre scorso, noto come decreto Ristori e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 ottobre, contiene un pacchetto di misure a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite dall’emergenza Covid-19.

Contributi a fondo perduto per le imprese agricole, della pesca e acquacoltura

E’ previsto, per l’anno in corso, uno stanziamento, di 100 milioni di euro per l’erogazione, in via straordinaria ed urgente, di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

La platea dei beneficiari ed i criteri per usufruire dei benefici saranno definiti nel decreto attuativo di prossima emanazione da parte del ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto col ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. L’attuazione della misura sarà a cura dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste nel decreto attuativo.

Bonus per le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche  

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al decreto in questione. Possono, dunque, beneficiare del contributo le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione e/o alloggio (codice ATECO: 56.10.12 e 55.20.52). Sono esclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Hanno diritto al contributo le imprese il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferire ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Sono previste distinte modalità di accesso al contributo a seconda che i destinatari abbiano o meno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato nel seguente modo:  

  1. per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo ai sensi del decreto 34/2020 e che non abbiano restituito il predetto ristoro, l’ammontare del contributo è determinato come quota del contributo già percepito. Pertanto, le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione hanno diritto ad un contributo pari al 200% di quello percepito in precedenza mentre per quelle che svolgono attività di alloggio il contributo è pari al 150% di quello già percepito.
  2. per i soggetti che presentano per la prima volta l’istanza per il riconoscimento del contributo, l’ammontare del contributo è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dalla norma. Qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10 per cento alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle nuove istanze e ogni ulteriore disposizione per l’attuazione della norma.

Il contributo spetta, anche in assenza del requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019: in tal caso, l’importo del bonus è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Per le aziende agricole, della pesca e acquacoltura, comprese quelle produttrici di birra e vino, è previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro relativi alla mensilità di novembre 2020. L’esonero vale anche per gli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

L’agevolazione è riconosciuta sui versamenti che i datori di lavoro devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 relativamente alla retribuzione del mese di novembre 2020.

L'esonero è ammesso nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Per i contribuenti iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari a un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

L’esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza il 16 giugno 2021 per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020.

Sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali

Il fondo rotativo “SIMEST” è rifinanziato, per l’anno 2020, di 150 milioni di euro e, sempre per l’anno in corso, è stabilito un incremento di 200 milioni di euro per il “Fondo per la promozione integrata”.

Credito d’imposta per i canoni di locazione

Le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione e/o alloggio (codici ATECO 56.10.12 e 55.20.52) potranno beneficiare anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Cancellazione della seconda rata IMU

Non è dovuta la seconda rata IMU 2020 relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell’allegato 1 al decreto a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Proroga del termine per la presentazione del modello 770

Il termine per la presentazione della dichiarazione del modello 770 - di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - relativa al periodo d’imposta 2019 è prorogato al 10 dicembre 2020 (la precedente scadenza era fissata per il 2 novembre 2020).

A cura di psrcampaniacomunica.it

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