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Dal Ministero delle Politiche Agricole mutui a tasso zero per le imprese colpite dall’emergenza da Covid-19

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Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha elaborato - ai sensi dell'articolo 78 comma 4 4-quater del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18  convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 - uno schema di decreto che definisce i criteri e le modalità di concessione di mutui a tasso zero alle imprese agricole che abbiano subiti danni diretti o indiretti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 con l’obiettivo di assicurarne la ripresa economica e produttiva.

Lo schema di decreto - trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome per l’acquisizione della necessaria intesa nel corso della seduta programmata per il giorno 6 agosto - prevede la concessione alle imprese agricole - in possesso di specifici requisiti - di mutui a tasso zero, della durata minima di 5 anni e massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, finalizzati all’estinzione dei debiti bancari in capo dalle aziende e in essere al 31 gennaio 2020.

I mutui saranno concessi nei limiti di un importo non inferiore ai 300.000 euro e non superiore ai 500.000 euro. L’importo del mutuo concesso non potrà mai essere superiore al valore residuo del debito bancario da estinguere e calcolato nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa bancaria in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo).

Per accedere all’agevolazione, le imprese agricole dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data della presentazione della domanda:

  1. essere titolari di un fascicolo ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 503/1999;
  2. esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
  3. essere ubicate nei comuni individuati dall’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020;
  4. aver subito danni diretti o indiretti dall’emergenza da Covid-19;
  5. avere debiti bancari in capo alla data dei 31 gennaio 2020;
  6. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  7. non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall’articolo 2 punto (14) del Regolamento, alla data del 31 dicembre 2019.

Per aggiornamenti ed approfondimenti vai al sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.