comunicato
Dopo alcuni mesi di ritardo, a causa del mancato accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni, lo scorso 11 Maggio è stato approvato il
Decreto Ministeriale n. 3932, Riconoscimento OP. Il Decreto definisce
anche le condizioni secondo cui le OP e le AOP ortofrutticole potranno
beneficiare dei fondi messi a disposizione dalla UE per prevenire e
gestire le crisi.
Tra i punti salienti del Decreto:
- ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è
fissato a 5;
- il valore della produzione commercializzata può essere calcolato nella
fase di uscita dalla filiale, purché almeno il 90% del capitale della
filiale appartenga a OP o ad AOP oppure, previo consenso della Regione,
a cooperative aderenti a OP o ad AOP;
- i produttori aderenti all’OP, previa autorizzazione della stessa e nel
rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con
regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il
suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una
percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola
oggetto del riconoscimento dell’OP;
- una persona fisica o giuridica che non sia un produttore può essere
accolta come aderente ad una OP. I soci non produttori non possono
possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto
di voto dell’OP;
- la durata minima dell’adesione di un socio ad una OP non può essere
inferiore ad un anno.
Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun
aderente all’OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto
programma per l’intero periodo della sua attuazione, salvo
autorizzazione dell’OP;
- le Regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle
organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell’intera produzione
ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l’attivazione
della procedura per l’autorizzazione della Commissione UE alla
concessione dell’aiuto finanziario nazionale di cui all’articolo
103
sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, da aggiungere al fondo di
esercizio delle OP;
- al fine del perseguimento dell’obiettivo di prevenzione e gestione
delle crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, i programmi
operativi possono prevedere una o più delle seguenti misure di
prevenzione e gestione delle crisi:
a) ritiro dal mercato;
b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
c) promozione e comunicazione;
d) assicurazione del raccolto.
- qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui all’art. 103
quater, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1234/2007, l’OP non ha
diritto a ricevere l’aiuto e gli eventuali acconti o anticipazioni sono
recuperati:
- fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le
spese che non rispettano i vincoli di equilibrio tra i vari
obiettivi/azioni, definiti nella Strategia Nazionale, sono ammesse a
contributo nell’ambito di una tolleranza del 3%. Per accertate cause di
forza maggiore l’Organismo pagatore può elevare tale percentuale
al 10%;
- se un programma operativo annuale viene realizzato ad un livello
inferiore al 50% della spesa approvata, l’OP non ha diritto ad alcun
pagamento ed eventuali anticipazioni e acconti erogati per gli
investimenti vengono recuperati.
Fonte: Italiafruit news