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Approvate le disposizioni per il riconoscimento delle OP in Italia

confezioni di frutta

comunicato

Dopo alcuni mesi di ritardo, a causa del mancato accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, lo scorso 11 Maggio è stato approvato il Decreto Ministeriale n. 3932, Riconoscimento OP. Il Decreto definisce
anche le condizioni secondo cui le OP e le AOP ortofrutticole potranno beneficiare dei fondi messi a disposizione dalla UE per prevenire e gestire le crisi.

Tra i punti salienti del Decreto:
- ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è fissato a 5;
- il valore della produzione commercializzata può essere calcolato nella fase di uscita dalla filiale, purché almeno il 90% del capitale della filiale appartenga a OP o ad AOP oppure, previo consenso della Regione,
a cooperative aderenti a OP o ad AOP;
- i produttori aderenti all’OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell’OP;
- una persona fisica o giuridica che non sia un produttore può essere accolta come aderente ad una OP. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell’OP;
- la durata minima dell’adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno.
Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all’OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l’intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell’OP;
- le Regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell’intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l’attivazione
della procedura per l’autorizzazione della Commissione UE alla concessione dell’aiuto finanziario nazionale di cui all’articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, da aggiungere al fondo di
esercizio delle OP;
- al fine del perseguimento dell’obiettivo di prevenzione e gestione delle crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, i programmi operativi possono prevedere una o più delle seguenti misure di
prevenzione e gestione delle crisi:
a) ritiro dal mercato;
b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
c) promozione e comunicazione;
d) assicurazione del raccolto.
- qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui all’art. 103 quater, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1234/2007, l’OP non ha diritto a ricevere l’aiuto e gli eventuali acconti o anticipazioni sono
recuperati:
- fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio tra i vari obiettivi/azioni, definiti nella Strategia Nazionale, sono ammesse a contributo nell’ambito di una tolleranza del 3%. Per accertate cause di forza maggiore l’Organismo pagatore può elevare tale percentuale al 10%;
- se un programma operativo annuale viene realizzato ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l’OP non ha diritto ad alcun pagamento ed eventuali anticipazioni e acconti erogati per gli investimenti vengono recuperati.

Fonte: Italiafruit news