Circolare acquirenti latte vaccino (in applicazione L. 119/2003 E D.M. 31/07/2003)
Per l'attuazione delle disposizioni della legge 30 maggio 2003, n. 119, riguardanti "riforma
della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari" e del decreto ministeriale
di attuazione del 31/07/2003, si ravvisa la necessità di fornire ai
Settori competenti le istruzioni di seguito indicate per favorire il corretto
svolgimento delle procedure di interesse delle ditte acquirenti latte vaccino.
Il presente documento è parimenti trasmesso al Settore Stampa, Documentazione
e Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.C. e al Settore S.I.R.C.A. per
l'inserimento sull'apposito sito internet della Regione Campania.
1. RICONOSCIMENTO DELLE DITTE ACQUIRENTI LATTE VACCINO
1.1. Ditte non ancora riconosciute che intendono richiedere l'iscrizione all'Albo Acquirenti (Art. 5 D.M. 31 luglio 2003)
La ditta che intende ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 13 del
regolamento (CE) 1392/01 è tenuta a presentare, almeno 120 giorni prima
della data in cui intende avviare l'attività
di raccolta dai produttori, apposita richiesta alla regione nella quale è ubicata
la propria sede legale utilizzando l'apposito modello comprensivo della richiesta
di accesso al SIAN.
Il rilascio del riconoscimento è subordinato al rispetto e alla sussistenza
dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
Si precisa che l'acquirente che opera in assenza del prescritto riconoscimento è assoggettato
a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero
quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento.
Le ditte acquirenti iscritte nell'apposito Albo possono comunicare alla regione
che li ha riconosciuti l'adesione ed il recesso da una associazione o organizzazione
di acquirenti. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti registrate nel
SIAN possono consultare i dati relativi agli acquirenti loro associati che
hanno comunicato la propria adesione.
1.2. Revoca del riconoscimento (DM del 31/07/2003, art. 5, comma 3)
Le regioni revocano il riconoscimento nel caso vengano meno i requisiti richiesti e negli altri casi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria: la revoca del riconoscimento di primo acquirente ha effetto a partire dal 45° giorno successivo la notifica dell'atto di revoca e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione.
In caso di revoca del riconoscimento, l'acquirente (DM 31 luglio 2003 art.5
comma 6):
· deve comunicare entro 15 giorni ai propri conferenti l'avvenuta revoca
del riconoscimento, con apposita comunicazione scritta;
· può chiedere un nuovo riconoscimento non prima di 6 mesi dalla
data di decorrenza della revoca con le stesse modalità
di cui al punto 1.1.
Entro 3 mesi dalla presentazione dell'istanza la Regione procede alla valutazione e se del caso autorizza il nuovo riconoscimento, aggiornando l'apposito albo (DM 31 luglio 2003 art.5 comma 7).
1.3. Mutamento nella conduzione di una ditta Primo Acquirente (DM 31 luglio 2003 art. 5 comma 8):
In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica di un'azienda
acquirente riconosciuta non è richiesto un nuovo riconoscimento:
· purché la regione possa verificare la sussistenza dei requisiti
richiesti per ottenere il primo riconoscimento;
· se il nuovo titolare o rappresentante legale subentra nella tenuta
della specifica contabilità relativa al regime delle quote latte nonché in
tutti gli obblighi/oneri derivanti dalla normativa di settore.
Il mutamento va comunicato alla regione che provvede ad effettuare le opportune verifiche. L'istanza va, altresì, corredata della richiesta di accesso al SIAN.
2. TENUTA DELLA CONTABILITA'
2.1. I registri
2.1.1. Tenuta del "registro mensile dei conferenti" (DM del 31/07/2003,
art. 6 comma 1)
Entro il mese successivo a quello di riferimento gli acquirenti registrano
nella banca dati del SIAN i dati relativi all'aggiornamento del "registro
mensile conferenti" di cui al Reg. (CE) 1392/01 art. 14 paragrafo 2. I
dati contenuti nel registro mensile vengono certificati dal primo acquirente
mediante l'apposizione della firma elettronica.
Il suddetto registro è messo a disposizione degli acquirenti nel SIAN
ed è attraverso il SIAN che viene effettuato l'inoltro anche alle regioni.
L'inoltro è dovuto anche nel caso in cui la ditta Primo Acquirente non
abbia ritirato latte dai conferenti.
Il registro mensile conferenti deve contenere almeno le seguenti informazioni
(art. 6 comma 1 DM 31 luglio 2003):
· estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione;
· elementi della comunicazione di QRI (quantitativo di riferimento individuale)
inviata dalla regione al produttore;
· QRI e TMGR (tenore materia grassa di riferimento) disponibile;
· Quantitativo e tenore materia grassa del latte consegnato mensilmente;
· Quantitativo complessivo rettificato;
· Quantitativo in esubero
La stampa in corso di periodo su carta comune del suddetto registro soddisfa
l'obbligo di tenuta dello stesso.
L'eventuale rettifica dei dati inviati mensilmente può essere fatta
solo nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l'invio
(a titolo esemplificativo: i dati del mese di Settembre devono essere inviati
entro la fine del mese di ottobre: la rettifica può essere fatta solo
fino al 20 novembre).
Per i dati del mese di Marzo l'inoltro va fatto entro il 30 aprile e l'eventuale
rettifica entro il 14 maggio.
2.1.2. Tenuta del "registro mensile altri fornitori" (DM del 31/07/2003, art. 6, comma 2)
In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 14 paragrafo 3 del regolamento
(CE) 1392/01 gli acquirenti devono tenere un registro mensile "altri fornitori" che
contenga almeno le seguenti informazioni:
- estremi identificativi del fornitore;
- quantitativo di latte sfuso acquistato;
- quantitativo di prodotti lattiero-caseari acquistato.
Il "registro mensile altri fornitori" deve essere tenuto su fogli
numerati e vidimati dalla Regione
I dati del registro fornitori, limitatamente ai soli quantitativi di latte
sfuso, devono essere registrati e trasmessi per il tramite del SIAN, con gli
stessi termini e con le stesse modalità
del registro mensile dei conferenti. Il registro, pertanto, può
risultare utilmente costituito da due sezioni: una relativa al latte sfuso
e l'altra relativa ai prodotti lattiero-caseari.
2.2. Dichiarazione annuale di consegna (DM del 31/07/2003, art. 9)
La trasmissione delle dichiarazioni annuali di consegna deve essere effettuata
dall'acquirente, per il tramite del SIAN, anteriormente al 15 maggio. I conteggi
di fine periodo sono costituiti dall'aggiornamento del registro mensile dell'ultimo
mese del periodo di commercializzazione (per cui la corretta compilazione e
il corretto invio nei termini dello stesso soddisfa l'obbligo di invio della
dichiarazione annuale di consegna).
L'acquirente, entro il 31 maggio successivo, trasmette alla regione competente,
una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata di allegati
controfirmati da ciascun produttore conferente, che deve indicare sotto la
propria responsabilità, il numero delle vacche da latte detenute in
azienda nel periodo. Tale comunicazione viene fatta utilizzando lo specifico
modello predisposto da AGEA.
2.3. Documento di trasporto o "Registro del trasportatore" (DM del 31/07/2003, art. 12, comma 3)
Il trasportatore, durante la raccolta del latte, deve tenere un registro,
in doppia copia, che contenga i seguenti elementi minimi:
· dati identificativi della ditta acquirente e del destinatario se diverso;
· dati identificativi del trasportatore;
· data del trasporto;
· targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto;
Per ogni singola consegna di latte sul suddetto registro devono essere riportati
i seguenti elementi:
· ora della consegna;
· dati identificativi del produttore;
· quantitativo di latte ritirato;
· firma del produttore o di un suo delegato;
· firma del conducente del mezzo.
Al termine della raccolta il registro deve essere sottoscritto dall'acquirente; una copia deve essere trattenuta dal trasportatore e una copia dall'acquirente. Il registro di raccolta deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati; la vidimazione deve essere effettuata da parte della competente Regione con riferimento alla sede legale della ditta acquirente. Possono essere autorizzati sistemi informatizzati di registrazione della raccolta; tali sistemi devono comunque garantire l'effettivo controllo dei quantitativi trasportati.
2.4. Tenore di materia grassa (Art. 13 DM 31 luglio 2003)
L'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato
da ciascun produttore, per il calcolo del tenore di materia grassa.
Per le aziende situate nelle zone di montagna e per le aziende titolari di
un QRI inferiore a Kg. 60.000, l'acquirente effettua almeno 1 prelievo mensile
sul latte consegnato da ciascun produttore, per il calcolo del tenore di materia
grassa.
Le analisi devono essere effettuate nei laboratori degli Istituiti Zooprofilattici
o in altri laboratori che la scrivente Amministrazione si riserva di indicare.
L'acquirente ha l'obbligo di conservare le suddette analisi unitamente a tutta
la documentazione contabile.
2.5. Conservazione della documentazione (art. 14 comma 1 DM 31 luglio 2003)
Gli acquirenti sono tenuti all'obbligo della conservazione della documentazione
contabile e di ogni altro tipo di documentazione che possa consentire il controllo
della contabilità per almeno tre anni.
Gli acquirenti sono tenuti ad acquisire e conservare anche la documentazione
che comprovi la disponibilità della quota da parte del conferente. Per
gli adempimenti di competenza a carico degli acquirenti fanno fede i dati comunicati
dalle regioni tramite il SIAN (Art.1 comma 3 DM 31 luglio 2003)
3. TRATTENUTA DEL PRELIEVO E RELATIVO VERSAMENTO
3.1. Trattenuta del prelievo (art. 6, comma 6 del D.M. 31/07/03)
L'acquirente trattiene il prelievo supplementare relativo al latte consegnato
in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai
singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di
periodo.
La trattenuta deve essere fatta con riferimento al latte consegnato e rettificato
in esubero rispetto al QRI assegnato ai singoli conferenti.
In assenza della certificazione della quota da parte del produttore, l'acquirente
trattiene e versa il prelievo con riferimento a tutto il latte che gli viene
consegnato (art. 5 comma 4 L. 119/03).
3.2. Versamento del prelievo (art. 6, comma 7 del D.M. 31/07/03)
Entro i 30 giorni successivi la scadenza del termine per l'invio dei dati
riportati nel registro mensile, l'acquirente:
· versa gli importi trattenuti nel conto corrente predisposto da AGEA
il cui numero verrà comunicato da AGEA stessa;
· registra nel SIAN gli estremi del versamento con la ripartizione della
somma per ciascun conferente;
· invia alla regioni copia delle ricevute di versamento;
L'acquirente può sostituire il versamento di cui sopra con la presentazione all'AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta (art. 7 del D.M. del 31/07/03) per un importo pari al prelievo da versare. Il testo della fideiussione da utilizzare è quello approvato con DM 31 luglio 2003 art. 7 comma 1.
Entro lo stesso termine indicato per il versamento del prelievo, l'acquirente:
· invia ad AGEA in plico la fideiussione e ne registra gli estremi nel
SIAN;
· invia alla regione copia della fideiussione;
3.3. Modalità di trattenuta e versamento nel periodo transitorio: 2003/2004 e 2004/2005 (art. 10 comma 27 L. 119/03)
L'acquirente trattiene tutto il prelievo supplementare relativo al latte consegnato
in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai
singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di
periodo. La trattenuta deve essere fatta con riferimento al latte consegnato
e rettificato in esubero rispetto al QRI assegnato ai singoli conferenti.
Con riferimento ai soli primi due periodi di applicazione della L. 119/03 (2003/2004
e 2004/2005), la trattenuta può essere sostituita da una idonea garanzia
secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle Politiche
agricole e forestali 12 marzo 2002 (art. 10 comma 29 L. 119/03).
I versamenti mensili (dovuti anche in presenza della idonea garanzia di cui
all'art. 10 comma 29 della L. 119/03) vengono invece eseguiti dagli acquirenti
nelle seguenti percentuali:
Periodo 2003/2004
· produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui
all'art. 18 e 19 del Reg. CE n. 1257/1999 (montane/svantaggiate) si versa il
5% di quanto trattenuto mensilmente;
· produttori che hanno subito il taglio della quota B (nei limiti del
taglio subito): si versa il 5% di quanto trattenuto mensilmente; per la parte
eccedente il taglio, si versa il 100%;
· per tutti gli altri produttori: si versa il 100% di quanto trattenuto;
Resta ferma la facoltà dell'acquirente di stipulare le fideiussioni
di cui all'art.5 comma 6 L. 119/03, per la parte di prelievo da versare.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti in merito alla registrazione e alla
trasmissione della ricevuta di versamento sopra indicati. Il conto corrente
di versamento verrà comunicato da AGEA.
Periodo 2004/2005
· produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui
all'art. 18 e 19 del Reg. CE n. 1257/1999 (montane/svantaggiate) si versa il
10% di quanto trattenuto mensilmente;
· produttori che hanno subito il taglio della quota B (nei limiti del
taglio subito): si versa il 10% di quanto trattenuto mensilmente; per la parte
eccedente il taglio, si versa il 100%;
· per tutti gli altri produttori: si versa il 100% di quanto trattenuto;
Resta ferma la facoltà dell'acquirente di stipulare le fideiussioni
di cui all'art.5 comma 6 L. 119/03, per la parte di prelievo da versare.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti in merito alla registrazione e alla
trasmissione della ricevuta di versamento sopra indicati. Il conto corrente
di versamento verrà comunicato da AGEA.
3.4. Restituzione del prelievo (L. 119/03 art. 9 comma 5 e 6)
Entro il 31 luglio di ogni anno AGEA comunica agli acquirenti:
· l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente;
· gli importi da restituire ai produttori conferenti;
· eventuali importi di prelievo dovuti e non versati.
Sempre entro il 31 luglio di ogni anno AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi versati e non dovuti.
Entro i successivi 15 giorni gli acquirenti:
· restituiscono ai produttori gli importi ad essi spettanti;
· provvedono alla riscossione e al versamento degli eventuali importi
dovuti, dandone comunicazione alle regioni attraverso l'invio della eventuale
ricevuta di versamento a conguaglio.
4. ELENCO DEI TRASPORTATORI
4.1. Invio dell'elenco dei trasportatori (D.M. 31.07.2003 art. 6 comma 10)
Gli acquirenti devono comunicare alla regione, anteriormente all'inizio di
ogni campagna, l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione
degli eventuali centri di raccolta utilizzati e delle modalità di raccolta
adottate. Gli acquirenti comunicano le variazioni in corso di campagna prima
che il trasportatore inizi ad operare.
La comunicazione viene fatta per il tramite del SIAN indicando la targa degli
automezzi utilizzati, direttamente o indirettamente, e l'autorizzazione sanitaria
per le autocisterne. Per i trasporti effettuati direttamente dal produttore
non dotato di autocisterna non deve essere registrata la targa degli automezzi
utilizzati.
Con riferimento alla campagna 2003/2004 tale comunicazione deve essere fatta
entro il 31 marzo 2004 (art. 23 comma 4 del DM 31 luglio 2003) contestualmente
a quella relativa al periodo 2004/2005.
5. PRIME ATTIVITA' DA SVOLGERE DA PARTE DELLE DITTE ACQUIRENTI LATTE VACCINO
5.1. Ditte già riconosciute ed iscritte nell'apposito Albo Regionale (Art. 23 comma 1 DM 31 luglio 2003)
Entro il 31 ottobre 2003 le ditte "Primo Acquirente"
già in possesso del riconoscimento ed iscritte all'Albo regionale, devono
comunicare alla regione
che le ha riconosciute il possesso dei seguenti requisiti:
· dotazione di apparecchiature idonee al collegamento telematico con
il SIAN o in alternativa l'adesione ai servizi di consultazione e aggiornamento
delle banche dati SIAN forniti da centri autorizzati di assistenza agricola
o organizzazioni e associazioni di acquirenti;
· dotazione da parte del legale rappresentante di un dispositivo di
firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;
· l'impegno a comunicare prontamente ogni variazione relativa al proprio
rappresentante legale ed alle proprie sedi (sede legale, sede stabilimento,
sede di conservazione scritture contabili).
In caso di mancato adempimento si procederà alla revoca del riconoscimento.
5.2. Dichiarazioni mensili per il periodo Aprile/Ottobre 2003 (L. 119/03 art. 10 comma 31)
Con riferimento alla campagna produttiva 2003/2004 gli acquirenti inviano
entro il 30 novembre 2003 una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi
consegnati da ciascun produttore relativamente ai mesi da aprile a ottobre
2003. L'inoltro deve essere effettuato per il tramite del SIAN (utilizzando
lo specifico form). L'inoltro
è dovuto anche nel caso in cui la ditta non abbia ritirato latte.
A partire dal 1° gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'art. 5 della
L. 119/03 (vedi paragrafo relativo all'invio delle dichiarazioni mensili),
per cui il primo acquirente:
- entro il 1° gennaio 2004 invia (sempre per il tramite del SIAN) la dichiarazione
mensile relativa al mese di novembre 2003;
- entro il 1 gennaio 2004 invia (per il tramite del SIAN) la dichiarazione
riepilogativa del latte sfuso ritirato da altri fornitori relativa ai mesi
di Aprile/ Novembre 2003;
- entro il 31 gennaio 2004 invia (per il tramite del SIAN) la dichiarazione
mensile del latte ritirato dai produttori relativa al mese di dicembre 2003,
e così via per i mesi successivi;
- entro il 31 gennaio 2004 invia (per il tramite del SIAN) la dichiarazione
mensile del latte sfuso ritirato da altri fornitori relativa al mese di dicembre
2003 e così via per i mesi successivi;
5.3. Trattenuta e versamento del prelievo relativamente al periodo aprile/ottobre 2003
L'acquirente trattiene tutto il prelievo supplementare relativo al latte consegnato e rettificato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo.
Con riferimento all'esubero produttivo trattenuto relativamente ai conferimenti
dei mesi di aprile/ottobre 2003 l'acquirente:
- entro il 1° gennaio 2004 versa il prelievo trattenuto relativo ai mesi
di aprile/ottobre 2003.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza per l'invio dei dati derivanti dall'aggiornamento dei registri mensili (31 Gennaio) dovrà poi essere versato il prelievo relativo al mese di Novembre 2003, e così via per i mesi successivi.
I versamenti mensili (dovuti anche in presenza delle garanzie di cui all'art. 10 comma 29 della L. 119/03), relativi al periodo 2003/2004, devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
- produttori titolari di quota con aziende ubicate in zona montana/svantaggiata:
si versa il 5% di quanto trattenuto mensilmente;
- produttori che hanno subito il taglio della quota B (nei limiti del taglio
subito): si versa il 5% di quanto trattenuto mensilmente; per la parte eccedente
il taglio, si versa il 100%
- per tutti gli altri produttori: si versa il 100% di quanto trattenuto.
Resta ferma la facoltà dell'acquirente di stipulare le fideiussioni
di cui all'art.5 comma 6 L. 119/03.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti in merito alla registrazione e alla
trasmissione della ricevuta di versamento sopra indicati. Il conto corrente
di versamento verrà indicato da AGEA.
5.4. Elenco dei trasportatori utilizzati per il periodo 2003/2004 (art. 6 comma 10 e art. 23 comma 4 del DM 31.07.2003).
Gli acquirenti devono comunicare alle regioni l'elenco dei trasportatori di
cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta
utilizzati. La comunicazione viene fatta per il tramite del SIAN con le modalità riportate
al punto 4.1.
Con riferimento alla campagna 2003/2004 tale comunicazione deve essere fatta
entro il 31 marzo 2004 (art. 23 comma 4 del DM 31 luglio 2003).
5.5. Documento di trasporto o "Registro del trasportatore"
(DM del 31/07/2003, art. 12)
Le disposizioni relative al registro di trasporto di cui all'art. 12 DM 31/07/2003,
entrano in vigore dal 1 gennaio 2004. Anteriormente a tale data è quindi
necessario che i primi acquirenti provvedano a far numerare e vidimare dagli
uffici competenti per territorio, i suddetti documenti.