Normativa nazionale
Normativa regionale
Disciplina tecnica regionale (DGR 771/2012)
Allegato tecnico (DRD 160/2013)
Circolare n. 436802/ 2012: sull'utilizzo dei reflui da digestato
Modulistica
Modello di comunicazione per lo spandimento dei reflui zootecnici
Modello di comunicazione utilizzo agronomico delle acque reflue
Tabella per il calcolo dei volumi di effluenti e del contenuto di azoto
Piano di Utilizzazione Agronomica
Uffici regionali competenti
Reflui zootecnici: la nuova disciplina tecnica regionale
Relazione al seminario tecnico alla mostra Agrosud - 3 marzo 2013
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Circolare n. 436802 del 7 giugno 2012: ull'utilizzo reflui da digestato (08.06.12)
Utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici e materiali assimilati: nuova modulistica e nuove disposizioni tecnico-operative

DRD n. 160 del 22.04.2013 (pdf 427 Kb)
Con DRD n. 160 del 22.04.2013 del Settore SIRCA, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 29 aprile 2013, è stato approvato l'Allegato tecnico alla "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari", in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 14 "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola".
Il documento è stato redatto dall'Assessorato Agricoltura, di concerto con l'Assessorato all'Ambiente e l'ARPAC, sentite le Organizzazioni Professionali Agricole, gli Ordini e i Collegi professionali.
Nell'Allegato tecnico sono contenute le modalità operative per l'emanazione della deroga al divieto temporale di spandimento, la ripartizione dell'azoto nei reflui in seguito ad alcune tipologie di trattamento, i quantitativi di azoto in alcune acque reflue, le direttive tecniche ed amministrative per l'elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di obbligatoria presentazione per alcune tipologie di aziende zootecniche.
Inoltre, in conformità a quanto disposto dalla Disciplina di cui alla DGR 771/2012 (pubblicata sul BURC n. 80 del 31.12.2012) è stato approvato:
Comunicazione di spandimento degli effluenti zootecnici
Le aziende zootecniche che non hanno ancora presentato la comunicazione di spandimento degli effluenti zootecnici e le aziende zootecniche la cui comunicazione è in scadenza (si ricorda che la validità della comunicazione è di 5 anni, fermo restando l'obbligo di comunicare ogni eventuale variazione sopravvenuta), dovranno comunicare l'attività di spandimento degli effluenti prodotti negli allevamenti esclusivamente sulla base del nuovo modello.
Al fine di agevolarne la compilazione è stata predisposta una apposita Guida che fornisce inoltre esempi ed indicazioni per gli operatori del settore.
Guida per la compilazione della Comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici (ai sensi della DGR 771/2012)
Si precisa che tale documento ha un valore esclusivamente divulgativo ed in nessun caso può sostituire quanto espressamente disposto dal Disciplina tecnica di cui alla DGR n. 771/2012 e dalla Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010.
Cosa cambia
1) Novità del nuovo Modello di comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
Predisposizione di un apposito Quadro E da compilare nel caso di un allevatore che cede tutti o parte degli effluenti zootecnici prodotti nel suo allevamento ad impianti di trattamento che utilizzano gli effluenti da soli o insieme a colture energetiche e/o produzioni residuali delle produzioni vegetali provenienti dalla diretta attività agricola.
Il suddetto Quadro E deve essere obbligatoriamente compilato e sottoscritto anche dal titolare dell'impianto di trattamento dei reflui zootecnici (nel caso in cui sia persona diversa dal titolare dell'allevamento zootecnico produttore degli effluenti) cui l'allevatore conferisce i suoi reflui.
2) "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dei materiali assimilati agli effluenti zootecnici ai sensi dell'art. 2 comma h della Disciplina tecnica regionale"
La suddetta comunicazione deve essere effettuata esclusivamente dai titolari degli impianti di trattamento come sopra specificati (che utilizzano effluenti zootecnici, da soli o con l'aggiunta di colture energetiche e/o produzioni residuali delle produzioni vegetali provenienti dalla diretta attività agricola).
Al fine di agevolarne la compilazione di questo nuovo modello è stata predisposta una apposita Guida.
Si precisa che tale documento ha un valore esclusivamente divulgativo ed in nessun caso può sostituire quanto espressamente disposto dal Disciplina tecnica di cui alla DGR n. 771/2012 e dalla Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010.
Infatti, ai sensi della normativa attualmente vigente in Campania, sono assimilati ai liquami (frazione liquida) o ai letami (frazione solida) i materiali derivanti dagli impianti di trattamento che utilizzano esclusivamente nei processi di trattamento materiali suddetti. Pertanto, solo per questa tipologia di materiali assimilati è prevista l'utilizzazione agronomica, da effettuarsi in ogni caso nel rispetto della Disciplina tecnica regionale di cui alla DGR 771/2012.
Alla comunicazione dovranno essere obbligatoriamente allegati i certificati di analisi dei materiali assimilati prodotti dall'impianto attestanti il loro contenuto di azoto totale (effettuate da un laboratorio certificato ACCREDIA).
3) Modello di comunicazione per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue
Fermo restando tutto quanto previsto dalla Sezione C della Disciplina tecnica regionale, si ricorda che, previa comunicazione al Comune da effettuarsi con l'apposito modello, è consentita l'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da:
- 1.1 imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- 1.2 imprese dedite all'allevamento del bestiame;
- 1.3 imprese dedite alle attività di cui ai punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
Possono essere altresì utilizzate agronomicamente le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari che presentano le seguenti caratteristiche:
- 1.4 aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose non superiori a 4.000 m3 all'anno e comunque contenenti, a monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto non superiori a 1.000 kg all'anno.
4) Registro delle utilizzazioni
Si ricorda che il titolare della comunicazione deve detenere il "Registro delle utilizzazioni", composto da fogli numerati, datato e vidimato dagli uffici regionali competenti, o dalle Organizzazioni Professionali agricole, o dagli Ordini, o dai Collegi professionali, o dai Comuni.
Prima di ogni uscita del mezzo di trasporto contenente gli effluenti e/o le acque reflue e/o i materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici dall'azienda al di fuori della viabilità aziendale è obbligatorio riportare sul "Registro delle utilizzazioni" il numero del documento di trasporto, di cui all'art. 23 della disciplina tecnica, cui l'uscita stessa si riferisce.
4. La compilazione del Registro deve essere effettuata entro e non oltre i 15 giorni da ciascun uscita.
5) Piano di Utilizzazione Agronomica
Alcune tipologie di aziende zootecniche sono tenute all'elaborazione del PUA. che ha lo scopo di fornire in via preventiva modalità e quantità di effluenti zootecnici e materiali assimilati, dei quali si intende effettuare l'utilizzazione agronomica, sulla base delle esigenze nutritive delle colture e nel rispetto dei limiti di azoto che è possibile apportare con gli effluenti in Zona Ordinaria (ZO) e in Zona Vulnerabile ai nitrati (ZVN).
Gli adempimenti tecnici e amministrativi delle suddette aziende sono contenuti nell'Allegato tecnico nell'apposito paragrafo 4.
Fermo restando tutto quanto previsto nell'Allegato tecnico, si evidenzia che:
- Il PUA è presentato congiuntamente alla Comunicazione e pertanto ha una validità di cinque anni. Eventuali variazioni nelle superfici e nelle quantità di effluente utilizzate comportano un aggiornamento sia della Comunicazione che del PUA.
- I terreni oggetto di spandimento degli effluenti indicati nel PUA sono desunti dalla Comunicazione e coincidono con quanto indicato nel relativo Quadro C e Quadro D.
- Le quantità di azoto zootecnico utilizzate nel PUA sono desunte dalla Comunicazione e coincidono con quanto riportato nel quadro G (Sezione G1, G2, G3).
- Le colture oggetto di fertilizzazione azotata sono desunte, ove possibile, dal fascicolo aziendale o possono essere specificate dal titolare della Comunicazione.
Attenzione: è possibile utilizzare per l'elaborazione del PUA il programma di calcolo appositamente predisposto a cura del Dott. Giovanni Silenzio (STAPA CePICA Salerno), denominato PUA 1.1.
Maria Rosaria Ingenito (SeSIRCA) - (tel. 081/7967329)
Referenti provinciali
STAPA CePICA Avellino: Angelo Petretta (tel. 0825/765634)
STAPA CePICA Benevento: Rocco Messere (0824/364317) - Carlo Coduti (0824/995239)
STAPA CePICA Caserta: Patrizia Nappa (0823/554127) - Leandro La Manna (0823/554227)
STAPA CePICA Napoli: Giorgio D'Agostino (081/7967278)
STAPA CePICA Salerno: Giovanni Silenzio (089/2589140)
Referente software PUA 1.1
Dott. Giovanni Silenzio - STAPA CePICA Salerno (0892589140)