Prodotti tradizionali

Pomodorino vesuviano

Territorio interessato alla produzione

Provincia di Napoli (Boscoreale, Pompei, Boscotrecase, Terzigno, S.Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, S.Anastasia, Pollena Trocchia, Cercola, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Giorgio a Cremano, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Volla, Trecase, Massa di Somma, S. Gennaro Vesuviano, Acerra Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo, Camposano, Castercisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma, Pomigliano, Scisciano, S. Vitaliano)

Descrizione

La denominazione "Pomodorino Vesuviano" designa le bacche che deriva dall'ecotipo "VESUVIANO": il prodotto, allo stato fresco, deve avere le seguenti caratteristiche: pezzatura 45-38/kg, ossia peso della bacca compreso tra 22-26 g. forma prevalentemente ovale allungata, leggermente piriforme (con rapporto tra gli assi non superiore a 1.4 ) con apice mucronato ben evidente.

Le condizioni ambientali e di coltura devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualità.

Il trapianto, di norma , si esegue tra l'ultima decade di marzo all'ultima decade di aprile. Il sesto d'impianto deve essere di massimo 30 cm sulla fila e compreso tra 90 -100 cm tra le file.

La forma di allevamento è quella in verticale con tutori idonei e fili orizzontali. I sesti, le forme di allevamento ed i sistemi di coltivazione devono essere quelli, in uso generalizzato nella zona e comunque atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualità. E' facoltà degli organi tecnici regionali ammettere anche forme di allevamento diverse nel rispetto comunque delle suddette caratteristiche.

La raccolta dei frutti è scalare e va effettuata nel periodo compreso tra inizio luglio e fine settembre, in funzione delle particolari destinazioni commerciali:
fresco: luglio-settembre; da serbo: agosto; e in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative.

La produzione unitaria massima annuadi frutti ammessa è fissata in 250 quintali ad ettaro, pur con le variazioni annuali in funzione dell'andamento climatico.

In entrambe le coltivazioni è vietata ogni forma di forzatura tendente ad alterare il ciclo biologico naturale del pomodorino, con particolare riferimento agli alleganti ed ai maturanti.

Le operazioni di cernita, di calibratura e di trasformazione del prodotto, secondo le tecniche già acquisite localmente, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nell' intero territorio regionale, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate dimostrino di lavorare pomodorino del tipo regolamentato nel presente disciplinare.

Ai fini della immissione al consumo, per dilazionarne la vendita, il prodotto per il mercato fresco può essere conservato in locali idonei ed eventualmente a temperatura controllata, non inferiore a 4 gradi centigradi. Per il pomodoro da serbo, la conservazione deve essere effettuata in locali ben arieggiati, a temperatura ambiente. Non sono consentiti trattamenti post-raccolta con insetticidi e fungicidi

Pomodorino seccagno di Gesualdo