(aggiornamento 08.03.2021)
Domanda 1
Un produttore agricolo in regola con la normativa ma che non possiede uno stabilimento con codice ICQRF e consegna uve ad un contoterzista per trasformarle in vino, può partecipare al bando?
Il richiedente in questione non può partecipare al bando poiché non rispetta le condizioni di ammissibilità descritte al punto 4 lettera b) del bando Regionale. In pratica, il richiedente non possiede alcun stabilimento con codice ICQRF in Campania poichè non fa alcuna operazione di trasformazione.
Diversa invece è la condizione di chi possiede uno stabilimento con codice ICQRF ma affida ad un contoterzista l'operazione dell'imbottigliamento, etichettatura ecc. In questo caso, il richiedente, trasforma l'uva in vino ed essendo in possesso di uno stabilimento con codice ICQRF nonché delle altre condizioni chieste dal bando, può presentare domanda di sostegno. In questo caso, nello spazio note della domanda deve indicare il nominativo dello stabilimento in conto terzi, il codice ICQRF a questo riferito e i quantitativi di vino in conto terzi risultanti dal registro telematico.
E' chiaro che sia nel primo che nel secondo caso, il contoterzista che presenta la domanda di sostegno alla TI 21.1.2, deve scorporare dalla giacenza al 31 dicembre 2019, tutti i quantitativi di vino detenuti in conto terzi risultanti dal registro telematico.
Domanda 2
Sono ammissibili i vini che al 31/12/2019 sono imbottigliati ed in giacenza presso l'Azienda Vitivinicola?
Sì, i vini imbottigliati di qualità (DO) e detenuti dal richiedente alla data del 31 dicembre 2019 fanno parte della giacenza e possono essere riportati in domanda di sostegno.
Domanda 3
Sono ammissibili i vini "Atti a DOP"?
Sì, i vini atti a DOP detenuti dal richiedente alla data del 31 dicembre 2019, sono ammissibili.
Domanda 4
Sono ammissibili i vini di qualità presenti al 31/12/2019 con categoria differente dalla "21" Vino Finito come indicato sui registri telematici (esempio categoria 23 - Vino Nuovo ancora in fermentazione)?
Sì, sono ammissibili.
Domanda 5
1) Laddove l'impresa non fosse tenuta alla redazione del bilancio di esercizio, ovvero non avesse ancora approvato e depositato il primo bilancio, deve produrre una certificazione
(timbrata e firmata) da parte di un professionista abilitato attestante i dati relativi al totale fatturato? Sono tenute a riprodurre la suddetta certificazione tutte le ditte? Anche quelle senza bilancio?
2) Al posto della certificazione
non è possibile allegare la dichiarazione IVA 2020 (annualità 2019) completa di ricevute di invio all'Ade?
Per la verifica PMI sono necessari i dati relativi al Totale Attivo (Stato Patrimoniale) e il Totale Fatturato (A – 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni). Per quanto appena riportato si risponde ai quesiti in oggetto:
1) Per le aziende tenute alla redazione e al deposito del bilancio e che abbiano depositato almeno un bilancio alla CCIAA, questo viene ricavato dagli uffici regionali tramite Telemaco, ottenendo così tutte le informazioni necessarie.
Per le aziende che non abbiano presentato ancora alcun bilancio (neocostituite) o che non siano tenute al deposito è necessario acquisire la suddetta certificazione del professionista.
2) Al posto della certificazione non è possibile
allegare la dichiarazione IVA 2020 (annualità 2019) completa di ricevute di invio all'Ade. Sempre per le imprese che non hanno almeno un bilancio depositato, gli unici dati ottenibili dai documenti contabili ufficiali (es. Dichiarazione
Unico) sono quelli afferenti al Totale Fatturato e non quelli legati al Totale Attivo, per il quale è indispensabile ovviare ottenendo una certificazione di un professionista abilitato, quale documento ufficiale.
Domanda 6
Con riferimento al punto 6 del Bando sulla TI 21.1.2. nel caso di Azienda Agricola che determina il proprio reddito imponibile IRPEF secondo il regime agricolo speciale della rendita catastale e non è soggetta quindi alla disciplina della presentazione del Bilancio d'Esercizio, può autocertificare la sussistenza dei parametri di PMI, con riferimento al solo numero dei dipendenti ed al fatturato? La certificazione del professionista abilitato è sempre dovuta?
Per la risposta si rimanda al quesito n 5. Ad ogni modo la dichiarazione del commercialista serve per verificare la voce del Totale Attivo che altrimenti non potrebbe essere desumibile da altre certificazioni (Dichiarazione dei redditi, valore totale delle dichiarazioni IVA 2019, etc.).
Come noto, l'UE per la definizione di PMI utilizza alcuni parametri tra i quali
Le Aziende Agricole aventi i requisiti di partecipazione al presente Bando, che rispettano congiuntamente almeno il requisito della ULA e almeno uno tra i requisiti di fatturato o totale attivo, che non sono tenute alla presentazione del Bilancio d'Esercizio, in quanto costituite come ditte individuali, società di persone e che rilevano il reddito IRPEF in regime speciale agricolo secondo la rendita catastale, in luogo della certificazione di PMI rilasciata dal Professionista Abilitato, possono autocertificare la propria dimensione di PMI, rilevando il numero di ULA ed il fatturato prodotto desumibile dalla Dichiarazione IVA 2020 (anno di imposta 2019) Quadro VE rigo VE50 Volume d'Affari. che va allegata alla domanda di sostegno.
Quindi, solo nel caso il totale fatturato dell'impresa sia inferiore a 50 Meuro, oltre al rispetto del massimale ULA (inferiore alle 250 unità), si può consentire alle aziende di presentare la sola documentazione ufficiale necessaria per la Verifica del Fatturato annuo (valore totale delle dichiarazioni IVA 2019). Nel caso contrario in cui risulti superiore a 50 mln di euro annuo o nella forbice tra 45 e 50 Meuro, allora diventa indispensabile verificare anche il Totale Attivo e, quindi, acquisire la certificazione del professionista.