le richieste di chiarimenti vanno indirizzate a: uod.500720@pec.regione.campania.it
(aggiornamento 22.08.2023)
Il DRD 382/2023 (Contributi in favore degli agricoltori inseriti nell’allegato C del DRD 341/2022), relativamente al “Divieto di doppio finanziamento e Cumulo” (Capitolo 9), stabilisce che «Il cumulo con altri aiuti di stato è consentito nella misura in cui l’intensità d’aiuto rientra in quella stabilita in istruttoria, secondo le disposizioni del bando, di cui al DRD 52/2017, coerenti con quanto prescritto dall’allegato II del Reg. UE 1305/2013». Da quanto riportato, per gli investimenti che non fanno parte dell’OCM, nel caso di azienda a cui in istruttoria è stata riconosciuta una intensità del contributo pari al 70% della spesa si intende che all’aiuto di stato del 40% concesso dal DRD 382/2023 è consentito cumulare, per la stessa tipologia di investimento, altri aiuti entro il limite del 70% concesso in istruttoria. Si chiede conferma se è corretta questa esposizione.
Sì. L’investimento può essere finanziato con altre fonti nel limite max del 30%.
Per l’acquisto dell’atomizzatore si è usufruito di un credito imposta del 45% e poiché era previsto con il bando 2017 un contributo del 90% è possibile il cumulo?
Sì. Il cumulo con altri aiuti di stato è consentito nella misura in cui l’intensità d’aiuto rientra in quella stabilita in istruttoria, secondo le disposizioni del bando, di cui al DRD 52/2017, coerenti con quanto prescritto all’allegato II del Reg UE 1305/2013.
Nel 2022 è stato acquistato un atomizzatore diverso da quello previsto nel progetto poiché è un modello nuovo che non esisteva prima del 2021, ma con caratteristiche e costo superiori. Si considera sempre il costo approvato nel progetto?
Nel caso di rimodulazione, si espone la spesa effettiva e il contributo dovrà essere calcolato sul minore importo (spesa effettiva/spesa riconosciuta in DDS per il calcolo del contributo)
Il bando prevede che “possono concorrere alla determinazione del 60% della spesa prevista con l’approvazione della graduatoria anche i costi sostenuti dal richiedente in forma diversa da quella prevista con il presente avviso. Tali costi, pur contribuendo al 60% per l’ammissibilità della domanda, non possono essere oggetto di contributo e devono essere giustificati in sede di rendicontazione almeno da fatture di acquisto, dalla relativa registrazione nella contabilità ufficiale dell’azienda e dall’inserimento in fascicolo aziendale”. Concorre alla formazione del 60% di spesa, il trattore previsto nel progetto approvato, acquisito con contratto di leasing, usufruendo del credito d'imposta?
Sì, a condizione che a collaudo ci sia il riscatto del bene e venga garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d’uso per il periodo previsto dall’operazione finanziata.
Concorrono alla formazione del 60% di spesa le opere edili previste nel progetto approvato, ma da realizzare con contributo del bando PSR 4.1.1. A del 2022 e quindi non oggetto di questo contributo?
No.
Tra le attrezzature previste c'era un elevatore elettrico fuoristrada, per utilizzo in campagna e all'interno, ma visto che, anche a seguito di riesame della domanda, non fu riconosciuto come attrezzatura agricola e visto il costo elevato di acquisto, nel 2022 è stato acquistato un elevatore elettrico solo da interno e optando per un elevatore usato da trattore per l'utilizzo in campo. La spesa di acquisto dell'elevatore elettrico da interno può essere oggetto di contributo?
No.
In riferimento al bando relativo al fondo FSC “Contributo in favore degli agricoltori inseriti nell’allegato C del DRD 341/2022”, con la presente si chiede di chiarire il significato di investimento non concluso. In particolare al paragrafo 7 (spese ammesse e quadro economico) si riporta: ”L’investimento non deve essere concluso alla data di presentazione della domanda di conferma”. Per l’investimento non concluso si intende la conclusione fisica o finanziaria dello stesso? Esempio: un’azienda che ha realizzato l’investimento fisico (realizzazione di un impianto serricolo), comunicando anche la chiusura dei lavori all’ente competente, e non ha ultimato i pagamenti rientra nella definizione di investimento non concluso in sede di presentazione della domanda di conferma?
Il progetto si intende concluso quando è terminato l'avanzamento finanziario, procedurale (e la realizzazione fisica, ove disponibile) dell'intervento. (cfr. Linee guida per la definizione di SI.GE.CO. PSC (ver. 1.0) pag. 4)