Autorizzazione per attività di cattura temporanea di selvaggina per inanellamento a scopo scientifico
La cattura temporanea e l'inanellamento delle specie ornitiche per finalità scientifiche consentono lo studio delle migrazioni e della biologia degli uccelli, nell'ambito di un progetto coordinato a livello internazionale dall'EURING (Unione Europea per l'Inanellamento).
L'autorizzazione è rilasciata ai sensi della normativa vigente.
- DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
- Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26
- Circolare dell’ISPRA n.5353/T-C10 del 12.12.1990 e ss.mm.ii
Enti Pubblici - Privati
Presentazione dell'istanza tramite la modulistica dedicata disponibile sul portale o presso gli uffici competenti.
Eventuali reclami avverso gli impegni assunti, debitamente documentati, devono essere trasmessi via PEC all’Ufficio competente. Riscontro entro 30 giorni.
Entro il termine di trenta (30) giorni dall'acquisizione dell’istanza
Provvedimento di autorizzazione
Non sono previsti oneri di servizio
UOS 207 01 03 Pesca, acquacoltura, patrimonio faunistico e attività venatorie
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