Autorizzazione all'allevamento di specie cacciabili


Descrizione del servizio

L'allevamento di specie cacciabili è consentito a seguito del rilascio dell'autorizzazione. previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Riferimenti normativi
  • LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157
  • Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26
  • Legge Regionale 6 settembre 2013, n. 12
Utenti/destinatari del servizio

Centri pubblici di produzione della selvaggina - Allevatori privati.

Input del servizio

Presentazione dell'istanza tramite la modulistica dedicata disponibile sul portale o presso gli uffici competenti.

Reclami amministrativi

Eventuali reclami avverso gli impegni assunti, debitamente documentati, devono essere trasmessi via PEC all’Ufficio competente. Riscontro entro 30 giorni.

Tempistiche

Entro il termine di trenta (30) giorni dall'acquisizione dell’istanza


Output

Provvedimento di autorizzazione

Oneri di accesso

L'onere di servizio prevede il pagamento di una tassa costituita da una quota fissa di € 278,37 e da una quota variabile
proporzionale al numero di capi allevati.
Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno tramite Pago PA accedendo alla pagina MyPay della Regione Campania.

Ufficio Competente

COORDINAMENTO UOS 207.01.03 Pesca, acquacoltura, patrimonio faunistico e attività venatorie

caccia.pesca@regione.campania.it
agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it

ATTUAZIONE - Uffici territoriali


Orario apertura degli uffici

martedì, mercoledì, venerdì
ore 10:00 - 13:00

Responsabile

Antonio D'Agostino
081 7967216
antonio.dagostino2@regione.campania.it