Autorizzazione all'allevamento di specie cacciabili
L'allevamento di specie cacciabili è consentito a seguito del rilascio dell'autorizzazione. previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157
- Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26
- Legge Regionale 6 settembre 2013, n. 12
Centri pubblici di produzione della selvaggina - Allevatori privati.
Presentazione dell'istanza tramite la modulistica dedicata disponibile sul portale o presso gli uffici competenti.
Eventuali reclami avverso gli impegni assunti, debitamente documentati, devono essere trasmessi via PEC all’Ufficio competente. Riscontro entro 30 giorni.
Entro il termine di trenta (30) giorni dall'acquisizione dell’istanza
Provvedimento di autorizzazione
L'onere di servizio prevede il pagamento di una tassa costituita da una quota fissa di € 278,37 e da una quota variabile
proporzionale al numero di capi allevati.
Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno tramite Pago PA accedendo alla pagina MyPay della Regione Campania.
COORDINAMENTO UOS 207.01.03 Pesca, acquacoltura, patrimonio faunistico e attività venatorie
caccia.pesca@regione.campania.it
agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it
ATTUAZIONE - Uffici territoriali
Orario apertura degli uffici
martedì, mercoledì, venerdì
ore 10:00 - 13:00
Antonio D'Agostino
081 7967216
antonio.dagostino2@regione.campania.it