Riconoscimento della qualificazione giuridica di guardia giurata ittica volontaria per la sorveglianza in materia di tutela della fauna ittica
Rilascio del decreto di riconoscimento della qualifica giuridica di Guardia Giurata Ittica Volontaria, e iscrizione al pertinente albo regionale.
- REGIO DECRETO 8 ottobre 1931, n. 1604
- LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 23 NOVEMBRE 2013
- DRD n. 329 del 28/12/2020
Cittadini italiani o di stato membro dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge Regionale 17 del 23 novembre 2013 articolo 27 comma 9, che rinvia al Regio Decreto 773 del 1931 articolo 138.
L'istanza è presentata per il tramite di province, comuni, consorzi, associazioni di pesca e associazioni iscritte all'albo regionale previsto dalla Legge Regionale della Campania 17 del 23 novembre 2013 articolo 8 che dimostrano di avere interesse alla sorveglianza sulle acque. previste nell'articolo 8 che dimostrano di avere interesse alla sorveglianza sulle acque
- Istanza di riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione o Ente richiedente, (contenente i dati dell'Associazione o Ente richiedente, e del soggetto di cui è richiesto il riconoscimento di Guardia Giurata Ittica Volontaria)
- Marca da bollo di € 16,00
- Polizza assicurativa infortuni (a favore delle Guardie impegnate nei servizi di vigilanza per tutta la durata dei medesimi)
- Polizza di responsabilità civile verso terzi per i danni eventualmente provocati dalle Guardie in costanza dell’attività di vigilanza svolta
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000 articoli 46 e 47, sottoscritta dall’aspirante guardia, accompagnata dalla fotocopia del proprio documento di identità in corso di calidità, attestante il possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- avere raggiunto la maggiore età
- essere in possesso di titolo di studio della scuola dell’obbligo
- non avere riportato condanna per delittì
- non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico
- attestato di partecipazione al corso di formazione di 60 ore
- attestato di idoneità professionale rilasciato dall’Associazione o Ente di appartenenza
Eventuali reclami avverso gli impegni assunti, debitamente documentati, devono essere trasmessi via PEC all’Ufficio competente. Riscontro entro 30 giorni.
Entro il termine di novanta (90) giorni dall'acquisizione dell'istanza
Provvedimento di riconoscimento della qualifica e inserimento nell'albo regionale
Imposta di Bollo. Importo forfettario € 16,00 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all. A Tariffa p. I, art. 3, n. 1-bis)
COORDINAMENTO: UOS 207 01 03 Pesca, acquacoltura, patrimonio faunistico e attività venatorie
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agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it
ATTUAZIONE
Orario apertura degli uffici
martedì, mercoledì, venerdì
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