Conciliazioni in ambito di contratti agrari
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a controversie nelle materie indicate dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 150/2011 è tenuto a esperire preventivo tentativo di conciliazione, mediante invio, a mezzo PEC o raccomandata A/R, di apposita istanza indirizzata all'Ufficio Territoriale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali competente per il luogo in cui è situato il fondo rustico oggetto della contesa.
Entro sessanta (60) giorni dalla ricezione dell'istanza (domanda), l'Ufficio convoca le parti per tentare la conciliazione.
Del procedimento è redatto processo verbale.
Qualora il tentativo non si definisca entro il predetto termine, ciascuna delle parti è libera di adire l'Autorità giudiziaria competente.
- LEGGE 3 maggio 1982, n. 203
- DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150
Proprietari e affittuari di fondi rustici - Coltivatori diretti singoli o associati - Imprese agricole
Presentazione dell'istanza tramite la modulistica dedicata disponibile sul portale o presso gli uffici competenti.
Eventuali reclami avverso gli impegni assunti, debitamente documentati, devono essere trasmessi via PEC all’Ufficio competente. Riscontro entro 30 giorni.
Entro sessanta (60) giorni dall'acquisizione dell’istanza
Espletamento del tentativo di conciliazione
Non sono previsti oneri di servizio
UFFICI PROVINCIALI
Orario apertura degli uffici
martedì, mercoledì, venerdì
ore 10:00 - 13:00