la non indicazione del BURC non è elemento di esclusione. Si informa che il bando aziende agricole DRD N. 187 DEL 03.06.2021 è stato pubblicato sul BURC n numero 58 del 14/06/2021 e il bando per le imprese florovivaistiche sul BURC n 55 del 31/05/2021.
2a) Anche le ditte individuali devono compilare l’allegato 3 dimensione di impresa
2b) Al punto 2 vanno indicate le generalità del titolare di impresa (es. impresa individuale Mario Rossi) Al 2.bis va biffato il caso corrispondente. Nel caso di una ditta individuale a carattere di esclusività (ovvero non fa null'altro) va biffato il primo caso Al punto 3 se trattasi di ditta individuale a carattere di esclusività (ovvero non fa null'altro) non va inserito nulla
2c) Va indicato il valore delle ULA e nel fatturato va inserito il limite di fatturato entro il quale si è in esonero (7000 euro)
L’approvazione degli Avvisi di cui al DRD n. 187 del 03.06.2021 per l’erogazione del bonus una tantum alla imprese agricole regionali è stata possibile all’interno del quadro giuridico originale e dell’analoga finestra temporale prevista già negli Avvisi pubblici di cui al DRD n. 97/2020, nel rispetto quindi delle condizioni previste nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e del regime SA.57349. Essi si pongono in continuità con gli avvisi di cui al DRD 97/20 fornendo la possibilità alle imprese che hanno subito limitazione dalla pandemia nel 2020 ma che non erano riuscite ad inserirsi nella finestra temporale degli avvisi di cui al DRD 97/20.
In quest’ottica le condizioni di ammissibilità previste dagli avvisi 2021 non si discostano da quelle riportate nei precedenti avvisi del 2020, fatta eccezione per la condizione che non possono partecipare le imprese che siano state beneficiarie di concessioni relative agli avvisi pubblici di cui al Decreto Dirigenziale n. 97/2020. Pertanto possono presentare domanda di partecipazione per gli avvisi 2021 le imprese che risultavano attive, come rilevabile dal certificato Camerale, già alla data del 31 Dicembre 2019 e che lo siano a tutt’oggi prevedendosi la possibilità di un inizio di attività, in caso di subentro, limitatamente a subentri avvenuti nel 2020, sempreché il subentro sia stato in azienda agricola attiva alla data del 31/12/2019. Pertanto, nel caso specifico, trattandosi di un subentro avvenuto nel febbraio 2021, la ditta subentrante non rispetta la prevista condizione e non può quindi presentare domanda di partecipazione sui nuovi Avvisi.
Al riguardo il bando è chiaro. L’art. 4 punto C) dispone che l’impresa richiedente deve essere attiva, come rilevabile dal certificato Camerale, già alla data del 31 Dicembre 2019 e in caso di subentro può risultare attiva anche nel 2020, sempreché il subentro sia stato in azienda agricola attiva alla data del 31/12/2019. All’allegato 4 precisa anche le modalità di controllo relative ai casi di subentro.
L’impresa richiedente ai sensi dell’art. 4 al momento della presentazione della domanda deve rispettare, tra l’altro, simultaneamente i requisiti di cui alla lettera C) deve essere attiva, come rilevabile dal certificato Camerale, già alla data del 31 Dicembre 2019 e in caso di subentro possono risultare attive anche nel 2020, sempreché il subentro sia stato in azienda agricola attiva alla data del 31/12/2019 a alla lettera F) essere iscritte all’INPS, nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura.
Il modello di partecipazione ai nuovi Avvisi COVID 19 – ED. 2021, pena l’esclusione, deve essere validato e sottoscritto nel periodo di validità dei nuovi avvisi, tale procedura assegnerà un identificativo Domanda valido che corrisponderà a 2021XXXXXXXXXXXXXXX, e successivamente i moduli domanda pdf correttamente validati dovranno essere inviati su SCRAMP.