Ai sensi della normativa vigente (Legge n°574 del 11.11.1996 e DGR n°398 del 28.03.2006) Il Comune in cui è avvenuta una attività di spandimento dei reflui oleari e/o delle sanse umide è tenuto a trasmettere entro il 31 ottobre di ciascun anno alla Regione (Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'ecosistema) una scheda di monitoraggio in formato elettronico contenente il numero totale delle comunicazioni pervenute nell'annata olearia e, per ciascuna di esse, alcune informazioni dettagliate.
Pertanto, il 31 ottobre 2024 scade il termine per l’invio delle schede della campagna olearia 2023/24.
I dati relativi alle acque di vegetazione e/o delle sanse umide effettivamente distribuite dovranno essere desunti dal "registro di utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide" e dal "quaderno di molitura", le cui copie sono state inviata al Sindaco del comune competente dall'utilizzatore delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide e dal titolare e/o legale rappresentante del frantoio, entro e non oltre 30 giorni dalla fine della campagna di spandimento.