Servizio Fitosanitario Regionale

I controlli fitosanitari in import ed export


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La movimentazione di vegetali e prodotti vegetali da un luogo ad un altro, per motivi commerciali e no, comporta un rischio elevato di introduzione di organismi nocivi esotici, che diffondendosi con estrema velocità possono potenzialmente adattarsi al nuovo ambiente. Tale diffusione può culminare in diverse epidemie (outbreaks) e insediamenti dei nuovi organismi nocivi, causando danni rilevanti alle colture agrarie ed all’ambiente in generale (forestale, urbano ed agrario).

Pertanto, la movimentazione di vegetali a livello internazionale deve essere accompagnata da una certificazione che attesti sostanzialmente l’assenza di organismi nocivi da quarantena per il paese ricevente.

La Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante (CIPV o IPPC) sottoscritta praticamente da tutti i Paesi del mondo e depositata presso la direzione generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO Food and Agriculture Organization) dalla sua adozione nel 1951, detta i criteri generali per la protezione delle piante a livello mondiale.

La Convenzione fornisce un quadro d’insieme per la cooperazione internazionale, l'armonizzazione e lo scambio tecnico tra le parti contraenti. La sua implementazione prevede la collaborazione dei National Plant Protection Organizations (NPPOs), cosiddetti Servizi Fitosanitari Nazionali - SFN, ovvero servizi ufficiali stabiliti dai governi per assolvere le funzioni specificate dall'IPPC e organizzazioni regionali per la protezione delle piante (RPPO), come la EPPO (European and mediterranean Plan Protection Organization), che possono fungere da organismi di coordinamento a livello continentale per raggiungere gli obiettivi dell'IPPC.

I Servizi Fitosanitari Nazionali (SFN) svolgono le attività di controllo per i vegetali e prodotti vegetali di competenza del loro territorio, compresi i controlli fitosanitari per certificare una spedizione in import o in export sulla base dei dettami della IPPC e della legislazione italiana con il D.lgs. 19 del 02 febbraio 2021 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento  (UE) 2017/625”. Infatti, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, i Servizi fitosanitari regionali effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell’Unione europea, o presso punti di controllo diversi, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625. Inoltre, gli stessi Servizi fitosanitari regionali, su richiesta dell’operatore professionale o di persone diverse dall’operatore professionale, rilasciano il certificato fitosanitario per l’esportazione e la riesportazione di una pianta, di un prodotto vegetale e di altro oggetto verso un Paese terzo solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al regolamento (UE) 2016/2031.