A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/2031 sono state introdotte diverse modifiche alla Tariffa fitosanitaria di cui all’art. 55 del D.lgs. 214/2005 e relativo allegato XX, così come modificato dal DM 12 aprile 2006 - G.U. n. 153 del 4-07-2006. Il DM, tra l’altro, specifica che la tariffa annuale ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e che il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio.
Nelle more di un aggiornamento del quadro normativo nazionale:
1) è disapplicata la Tariffa fitosanitaria in merito al Rilascio dell’autorizzazione all’attività di cui all’art. 19 del D.Lgs 214/2005 compreso quella prevista per i produttori di patate da consumo o di frutti di agrumi (senza peduncoli e foglie);
2) gli Operatori professionali di nuova registrazione al RUOP e quelli transitati dal RUP al RUOP non sono tenuti a pagare alcuna tariffa una tantum relativa alla registrazione, mentre continueranno ad essere applicate le tariffe per i controlli ufficiali alla produzione e alla circolazione. Le tariffe fitosanitarie che continuano ad applicarsi sono corrisposte secondo le indicazioni di cui all’art. 55 del D.lgs. 214/2005, in particolare:
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Controlli fitosanitari alla produzione e alla circolazione per aziende iscritte al RUOP autorizzate all'uso del passaporto delle piante. (la tariffa deve essere corrisposta per ogni centro aziendale per il quale si richiede l'uso del Passaporto) codice tariffa 1135 Avvertenza: nella causale del versamento specificare il codice RUOP e l'anno di riferimento |
50,00€/anno |
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Controlli fitosanitari alla produzione e alla circolazione per aziende iscritte al RUOP autorizzate all'uso del passaporto delle piante per zone protette. (la tariffa deve essere corrisposta per ogni centro aziendale per il quale si richiede l'uso del passaporto ZP) codice tariffa 1135 Avvertenza: nella causale del versamento specificare il codice RUOP e l'anno di riferimento |
100€/anno |
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La tariffa fitosanitaria deve essere versata dall’Operatore professionale in relazione ad ogni singolo centro aziendale, nel quale saranno svolti i controlli ufficiali compreso se ha Centri aziendali in Regioni differenti. Emissione certificati fitosanitari import/export - codice tariffa 1137 importo calcolato in conformità alla tabella dell'allegato XX parte A, sez. 1-2, del D.Lgs.214 del 19/08/2005 e ss.mm.ii. - codice tariffa 1137. |
Il pagamento della tariffa fitosanitaria, deve essere effettuato:
tramite Pago PA: inserendo nella causale Regione Campania U.O.D. 50.07.07, tariffa fitosanitaria codice 1101 / 1135 / 1137.
Il Portale Pagamenti MyPAY è un servizio messo a disposizione dalla Regione Campania. Maggiori informazioni sono disponibili sul “Portale dei Tributi" della Regione Campania. Si tratta di un sito verticale dedicato ai tributi regionali, dove i cittadini possono trovare informazioni aggiornate, schede dettagliate dedicate a ciascun tributo regionale e soprattutto l'accesso alla piattaforma MyPay che consente il pagamento on line degli importi dovuti alle Pubbliche Amministrazioni. La piattaforma MyPay è integrata con SPID, il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati e PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
oppure
sul conto corrente postale n. 21965181, intestato a "REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESORERIA NAPOLI - TARIFFA FITOSANITARIA " specificando nella causale l’anno di riferimento ed il codice tariffa 1101 / 1135 / 1137,
L'attestazione dell'avvenuto versamento deve essere inviata in originale al seguente indirizzo: Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali - U.O.D. Ufficio Centrale Fitosanitario - Centro Direzionale isola A/6 - 80143 Napoli. oppure via email all'indirizzo uod.500707@regione.campania.it
Il decreto legislativo n. 214/2005, art. 55, comma 3, prevede sanzioni amministrative per il mancato e tardivo versamento della tariffa fitosanitaria.
La tariffa fitosanitaria, prevista dall'art. 55 del D. Lgs. n. 214/2005 deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.
L'art. 55, comma 3, di tale decreto legislativo prevede che per il mancato o tardivo versamento della tariffa fitosanitaria si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 (recanti disposizioni in materia di violazioni di norme tributarie).
In particolare, l'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 disciplina la procedura del ravvedimento operoso, consentendo ai contribuenti che non hanno ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge la possibilità di sanare in modo spontaneo eventuali violazioni commesse in materia fiscale e tributaria, beneficiando di riduzioni delle sanzioni amministrative (l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento) ed evitando il contenzioso.
Cause ostative per l'applicazione del ravvedimento operoso sono costituite dall'avvenuta constatazione della violazione; oppure dall'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione (o i soggetti obbligati in solido) abbia avuto formale conoscenza; oppure dal decorso di un anno dalla scadenza del pagamento (ravvedimento fuori termine). A seguito delle modifiche introdotte con il D.M. 13 dicembre 2017, emanato dal ministero dell'Economia e delle Finanze e recante "Modifica del saggio di interesse legale", a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore nuove norme relative alle sanzioni previste in caso di ritardato oppure omesso versamento dei tributi (compresa la tariffa fitosanitaria).
La tabella che segue mostra le nuove modalità nel caso del ravvedimento operoso breve (il quale avviene entro 30 giorni rispetto alla scadenza del termine di pagamento) oppure in caso di ravvedimento operoso lungo (il quale avviene dal 31° giorno fino a un anno rispetto alla scadenza del termine di pagamento). Nel primo caso deve essere effettuato il versamento dell'importo dovuto, oltre al 3% di tale importo; nel secondo caso deve essere effettuato il versamento dell'importo dovuto, oltre al 3,75% di tale importo.
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ALIQUOTA |
RAVVEDIMENTO |
DAL |
AL |
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3% |
BREVE (entro 30 gg.) |
01/02/2017 |
02/03/2017 |
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3,75% |
LUNGO (entro 1 anno) |
03/03/2017 |
31/01/2018 |
In entrambi i casi deve essere effettuato anche il pagamento degli interessi moratori (questo al fine di fare in modo che il contribuente non possa conseguire un arricchimento ingiustificato), i quali, con maturazione giornaliera, sono calcolati in base al tasso legale annuo che, a partire dal 1° gennaio 2019, con il D.M. 12/12/2018 è stato fissato allo 0,9% (il tasso legale, fino al 31/12/2009, era pari al 3%; dal 01/01/2010 al 31/12/2010 era pari all’1%; dal 01/01/2011 al 31/12/2011 era pari all’1,5%; dal 01/01/2012 al 31/12/2013 era pari al 2,5%; dal 01/01/2014 al 31/12/2014 era pari all’1%; dal 01/01/2015 al 31/12/2015 era pari allo 0,5%; dal 01/01/2016 al 31/12/2016 era pari allo 0,2%; dal 01/01/2017 al 31/12/2017 era pari allo 0,1%); dal 01/01/2018 al 31/12/2018 era pari allo 0.3%.".
Il tributo (tariffa fitosanitaria) è la somma dovuta e non versata (es. 100,00 euro); i giorni di ritardo sono computati a partire da quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento (scadenza originaria, vale a dire data di omesso versamento, es. 16/03/2018), fino a quello in cui il versamento risulta eseguito (data di pagamento, vale a dire data di regolarizzazione, es. 15/05/2018).
100,00 * 3,75% (ritardo superiore a 30 gg.) = 3,75 (sanzione da versare)
100,00 * 0,3% * 60 / 365 = 0,30 (interessi da versare)
100,00 + 3,75 + 0,30 = 104,05 (totale)
Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo: per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, l'importo 36,822 € va arrotondato a 36,82 €), oppure per eccesso, se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, l'importo 36,405 € va arrotondato a 36,41 €). Il pagamento dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente: nel caso di mancanza anche di uno solo di tali pagamenti il ravvedimento operoso è inefficace.
Il versamento della sanzione deve essere effettuato tramite Pago PA specificando nella causale l’anno di riferimento ed il codice tariffa 1128, oppure sul conto corrente postale n. 21965181, intestato a "REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESORERIA NAPOLI – SANZIONE TARIFFA FITOSANITARIA " specificando nella causale l’anno di riferimento ed il codice tariffa 1128.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link: MyPay Regione Campania
Gli operatori che hanno pagato la tariffa fitosanitaria non dovuta possono chiedere al Servizio Fitosanitario la compensazione del versamento o dell'eccedenza di versamento, oppure il rimborso.
Compensazione
L'operatore che intende avvalersi della facoltà di richiedere la compensazione di somme erroneamente versate e non dovute (per l'importazione di vegetali o prodotti vegetali non inseriti nell'All. V, Parte B, o nell'All. XXI del D. Lgs. n. 214/2005, ad esempio, la normativa non prevede il pagamento della tariffa), dovrà presentare al Servizio Fitosanitario apposita istanza, in carta libera, riportante i seguenti dati:
L’eccedenza verrà tenuta valida dal Servizio Fitosanitario per le richieste di certificazione successive all’accoglimento della richiesta di compensazione. Alla richiesta di compensazione deve sempre essere allegato l'originale della ricevuta del versamento effettuato.
Rimborso
L'operatore può presentare istanza di rimborso della tariffa soltanto nel caso di cessazione dell’attività svolta (per scioglimento, fallimento ecc.). Chi intende avvalersi della facoltà di richiedere il rimborso dovrà presentare al Servizio Fitosanitario apposita istanza, in carta libera, riportante i seguenti dati:
Il Servizio Fitosanitario, tuttavia, non procede alla compensazione o al rimborso delle somme versate nei casi in cui, a seguito dei controlli documentali, di identità o fitosanitari si riscontri la non conformità alla normativa e la spedizione venga intercettata, respinta o distrutta (ad esempio, perché costituita da vegetali di vietata introduzione).
Alla richiesta di rimborso deve sempre essere allegato l'originale della ricevuta del versamento effettuato.
Sono compensabili o rimborsabili solo le somme superiori a 10,33 €.
Le richieste di compensazione o rimborso possono essere predisposte secondo i modelli di seguito riportati, e inviate al seguente indirizzo PEC: uod.500707@pec.regione.campania.it