utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 24/05/2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. n. 34 del 30 maggio 2016, è stata approvata la DISCIPLINA TECNICA REGIONALE PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI
DI DEPURAZIONE, modificando quanto previsto dalla precedente normativa (DGR n. 170 del 30.06.2014).
La disciplina è stata redatta di concerto tra l'Assessorato all'Ambiente e l'Agricoltura, con il contributo tecnico di ARPA Campania, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs n. 99/92 e dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
Negli allegati alla deliberazione sono riportati la disciplina tecnica regionale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione", e gli allegati tecnici.
Con nota congiunta Direzione Generale Ambiente e Politiche Agricole sono stati forniti chiarimenti e indicazioni procedurali circa il procedimento autorizzatorio di cui alla Disciplina Tecnica regionale (nel box laterale il testo integrale).
La nota stabilisce che:
- la domanda di autorizzazione va inoltrata al SUAP del Comune in cui ricadono i terreni oggetto di spandimento e che questo trasmette la documentazione all'autorità competente (Provincia- Ufficio AUA);
- la domanda deve essere redatta secondo l'Allegato 6 della Disciplina. E' resa disponibile sul sito una apposita checklist di autovalutazione;
- l'Autorità competente (Provincia - Ufficio AUA) potrà avvalersi, previo invio della documentazione presentata dal proponente, dei pareri tecnici emessi:
- dalla DG Ambiente e dei Dipartimenti Provinciali dell'ARPAC per le sezioni A) "Tipologia dei fanghi" e B) "Caratteristiche e ubicazione del sistema di stoccaggio dei fanghi " dell'Allegato 6;
- dalla DG politiche Agricole UOD 20 per le sezioni "C) Terreni e colture a cui sono destinati i fanghi" e "D) Caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi e modalità di distribuzione";
- Le strutture possono richiedere integrazioni e/o modifiche alla documentazione presentata ai fini del procedimento autorizzatorio al fine di corrispondere alle norme fissate dalla Disciplina, ovvero di esprimere parere negativo motivato
all'autorizzazione allo spandimento.
- Le successive notifiche da parte del soggetto utilizzatore, normate dall'articolo 9 della Disciplina, dovranno essere trasmesse via PEC, e su apposito formulario predisposto dal Gruppo di Lavoro regionale, al SUAP, all'autorità competente
(Provincia - Ufficio AUA), e agli uffici su indicati. Qualora gli elementi informativi contenuti nella notifica risultassero in contrasto con le disposizioni della Disciplina, l'autorità competente (Provincia - Ufficio AUA) provvederà
a raccoglie le osservazioni delle strutture su indicate, e fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 9, le trasmetterà al SUAP che provvederà a comunicarle al soggetto notificante.