Con la parola "condizionalità" si identificano tutti quegli impegni (criteri di gestione obbligatoria – direttive e regolamenti) e norme (buone condizioni agronomiche ambientali) in materia di sanità pubblica, di ambiente, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale e di benessere degli animali cui deve attenersi ogni agricoltore che fa richiesta di beneficiare di regimi di aiuto. Gli impegni di condizionalità devono essere rispettati su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti o premi, anche per i terreni che non rientrano direttamente nell'aiuto.
Le disposizioni comunitarie in materia di Condizionalità sono contenute nel Reg. CE n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021 (in particolare gli articoli 12 e 13 e l'allegato III) " che stabilisce: a) gli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso il sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quadro della politica agricola comune (PAC), nonché i relativi indicatori; b) i tipi di interventi e i requisiti comuni per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonché le relative modalità di finanziamento; c) i piani strategici della PAC redatti dagli Stati membri che fissano i target finali, precisano le condizioni degli interventi e assegnano le risorse finanziarie, conformemente agli obiettivi specifici e alle esigenze individuate; d) il coordinamento e la governance, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.
Il regolamento 2115/2021 nel suo Allegato III ha introdotto delle significative modifiche al precedente regime di condizionalità (si definisce infatti “condizionalità rafforzata”). Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare due categorie di requisiti :
I CGO sono 11 e riguardano il rispetto di direttive e regolamenti comunitari, per la maggior parte già in vigore da molti anni. Le BCAA sono 9 norme e rappresentano le condizioni agronomiche e ambientali minime in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli. Le BCAA da rispettare sono di natura agronomica (erosione, regimazione delle acque superficiali, struttura e fertilità dei terreni) e ambientale (gestione del set aside, copertura minima del suolo, mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio), per evitare rischi di deterioramento del suolo e degli habitat. CGO e BCAA sono classificati in tre “ZONE”:
Le tre zone sono a sua volta suddivisi in temi principali:
I CGO includono obblighi già noti agli agricoltori, come la norme sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e sulla identificazione e registrazione degli animali.
L'applicazione delle norme in materia di condizionalità è poi disciplinata da specifici provvedimenti approvati dal Ministero dell’ Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
Condizionalità rafforzata, a partire dal 2023, per la nuova programmazione
Gli articoli 12 e 14 del Reg. 2021/2115 prevedono le nuove regole di condizionalità per i beneficiari dei pagamenti diretti e dei premi per le misure a superficie e a capo.
L'ultimo Decreto Ministeriale adottato è il n° 0147385 del 09.03.23 - “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.", pubblicato sulla G.U. n.112 del 15.05.2023
Il DM 0147385 del 09.03.2023 è stato recepito dalla Regione Campania con la Delibera di Giunta Regionale n. 416 del 12/07/2023, pubblicata sul BURC n°54 del 17.07.23. La deliberazione riporta la normativa regionale rilevante rispetto ai CGO e alle BCAA precisando gli eventuali impegni specifici previsti dalla stessa; inoltre sono elencati i corpi idrici ed il loro stato ecologico e chimico, le Zone di Protezione Speciale e i SIC (Siti di importanza comunitaria) ricadenti nel territorio regionale.
Il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 nel corso del 2024 ha subito alcune modifiche per adeguarlo alle variazione dei regolamenti comunitari di riferimento e per correggere lievi imperfezioni redazionali.
I provvedimenti che hanno apportato le modifiche sono: il DM n. 96279 del 26.02.24 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17.07.24, il DM n. 101344 del 29.02.24 pubblicato in G.U. del 28.06.24, il DM 289235 del 28.06.24 non ancora pubblicato in G.U.
Pertanto si rende disponibile un testo del decreto 9 marzo 2023, n. 147385 che integra le modifiche intervenute per una lettura più agevole del provvedimento in questione.
Documentazione
Decreto n° 30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.
Decreto Ministeriale n. 15414 del 10.12.2013
Delibera di Giunta Regionale n. 169 del 03/06/2014
Decreto Ministeriale 3536 del 08.02.2016
DECRETO 25 gennaio 2017 (Disciplina del regime di condizionalità)
Decreto Ministeriale 18 gennaio 2018 (Disciplina del regime di condizionalità)
DM 497 del 17.01.19 (Disciplina del regime di condizionalità)
AGEA - istruzioni operative (11.10.2019)
DM 10.03.2020 (Disciplina del regime di condizionalità)
DGR 341 del 09.07.20 (attuazione del decreto ministeriale n° 2588 del 10/03/2020)
Circolare MIPAAF n. 0040128 del 28/01/2022 (proroga validità DM 2588)
Decreto Ministeriale n. 0147385 del 09.03.23
Delibera di Giunta Regionale n. 416 del 12/07/2023 - recepimento del DM 0147385
DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 2024 (GU 142 del 19.06.2024) - Modifica del decreto 9 marzo 2023
Condizionalità: il rispetto della norme
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La Condizionalità – evoluzione del contesto normativo comunitario e nazionale per il periodo 2014-2020 (pdf 1.3 Mb)