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Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP) 2014-2020

Misura 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca

porto di scario

Obiettivi della Misura

La Misura sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini con l’obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Le operazioni attivabili tramite la Misura sono coerenti con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

L’Amministrazione regionale (Linee Guida ex DGR n. 54/2017) ha previsto, con le risorse della mis.1.43 del PO FEAMP 2014-2020, che per il rafforzamento del sistema della portualità peschereccia regionale si possa procedere mediante la “realizzazione e/o adeguamento dei servizi minimi per il settore della pesca e della acquacoltura da realizzare in tutti i porti, con funzione peschereccia, che ne necessitano”.

In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di incentivare l’adeguamento delle infrastrutture per favorire una maggiore competitività della filiera ittica e per ridurre l’impatto ambientale.

La dotazione finanziaria della misura è, ad oggi, pari a € 10.300.000,00.

Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

  • migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca;
  • investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini;
  • investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all’asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di pesca (in coerenza con quanto indicato sia nell’art. 15 Reg. (UE) 1380/2013, sia nell’art. 8 par. 2 lett. b del Reg. (UE) 1379/2013 in merito all’obbligo di sbarco delle catture nonché per la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato);
  • investimenti finalizzati alla costruzione o all’ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

Sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture ex-novo di porti, siti di sbarco e sale per la vendita all’asta.