News 2022

Il Programma LEADER nel PSP 2023-2027: prime indicazioni operative

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Nel Piano Strategico Nazionale per la Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 (P.S.P.), presentato dal MIPAAF alla Commissione Europea e in corso di valutazione, è presente la scheda intervento “SRG06 - LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale” finalizzata a favorire lo sviluppo locale.

La scheda fissa fra l’altro gli ambiti tematici, i principi di selezione e le condizioni di ammissibilità, concordate fra Mipaaf e Regioni e P.A., definendo anche alcune specificità regionali, ovviamente non in contrasto con i contenuti generali dell’intervento.

Ambiti tematici

Nella scheda si specifica che per favorire la pianificazione di Strategie suscettibili di reale impatto locale e capaci di favorire le connessioni fra gli attori pubblici e/o privati e le risorse socioeconomiche territoriali, le SSL devono puntare a specifici ambiti tematici.

Gli ambiti scelti dalla Regione Campania sono i seguenti:

  1. servizi ecosistemici, biodiversità̀, risorse naturali e paesaggio;
  2. sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari;
  3. servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi;
  4. comunità̀ energetiche, bioeconomiche e ad economia circolare;
  5. sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali;
  6. sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri.

Le Strategie dovranno puntare al massimo su due temi, in ogni caso dovranno chiaramente indicare il tema centrale e le integrazioni previste tra i temi prescelti.

Dotazione finanziaria

La realizzazione di progetti nell’ambito di LEADER impone che venga assicurata una dotazione adeguata di risorse finanziarie e che gli interventi siano caratterizzati da una certa “massa critica”, pur senza raggiungere livelli di complessità̀ attuativa e gestionale eccessivi. Per tale motivo, la dotazione finanziaria pubblica complessiva (comunitaria e nazionale) afferente al Fondo FEASR messa a disposizione per l’esecuzione delle Strategie di Sviluppo Locale (Sotto intervento A) e delle attività̀ di animazione e gestione delle SSL (Sotto intervento B) – è compresa tra una soglia minima di 2,5 milioni di euro ed una massima pari a 10 milioni di euro.

È prevista l’erogazione di anticipazioni fino al 50% dell’importo ammissibile (questo rappresenta una importante novità che riguarda tutte le misure di cooperazione).

Il sostegno destinato al Sotto intervento B non può superare il 25% del contributo pubblico totale alla strategia.

Principi di selezione

I GAL e le SSL – Strategie di Sviluppo Locale nel periodo 2023 – 2027 sono selezionati secondo i seguenti principi:

P01 - Caratteristiche e composizione del partenariato (ad esempio: rappresentatività̀, coerenza con la proposta di Strategia, processo partecipativo attivato, ecc.);

P02 - Caratteristiche dell’ambito territoriale; (ad esempio: zone particolarmente bisognose, a rischio spopolamento, con elevati tassi di disoccupazione, carenza di servizi, elevato rischio ambientale, infrastrutturazione disorganizzata, ecc);

P03 - Qualità̀ della SSL e del Piano di Azione (ad esempio: rilevanza verso target specifici; coerenza della strategia con i fabbisogni di intervento locali, ricadute sul territorio, innovazione, ecc.);

P04 - Modalità̀ di gestione, attuazione, sorveglianza della SSL (ad esempio: es. descrizione delle modalità̀ di gestione, cronoprogramma delle attività̀; definizione di procedure trasparenti per la selezione dei progetti; attività̀ di monitoraggio e valutazione previste; verificabilità̀ e controllabilità̀ delle SSL e delle operazioni, ecc.).

Condizioni di ammissibilità̀ per la dotazione finanziaria delle SSL e delle aree eleggibili

CR01 - Per ciascuna SSL potrà̀ essere prevista una dotazione finanziaria compresa tra un minimo di 2,5 milioni di euro e un massimo di 10 milioni di euro.

CR02 - L’intervento è applicato nelle zone rurali più bisognose, prevalentemente classificate come C e D, omogenee in termini geografici, socioeconomici e culturali che includono un minimo di 50 mila fino ad un massimo di 200 mila abitanti. I comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL devono essere anche contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative, dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori. E' fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL diversi. In nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER.

Per il rispetto dell'omogeneità territoriale l'area del GAL dovrà riguardare uno o più Sistemi Territoriali Omogenei (STS, così come definiti dalla legge regionale n. 13/2008 - Piano territoriale Regionale - PTR) nella loro interezza, cui possono aggiungersi dei comuni adiacenti, giustificando tale evenienza nella SSL.

 Le condizioni di ammissibilità̀ dei beneficiari

CR03 - I GAL sono composti dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà̀ locale, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale.

CR04 - Ciascun GAL dovrà̀ rispettare il principio di non sovrapposizione delle SSL e dei territori interessati.