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Prepararsi alla svolta. Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il 10/09/2020 ha trasmesso la comunicazione n. 324 del 09/07/2020 della Commissione Europea  “Prepararsi alla svolta Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito” predisposta in vista della fine del periodo di transizione che porterà il Regno Unito al di fuori dell’UE, in particolare tale informativa fornisce una panoramica dei principali settori in cui i cambiamenti avverranno in ogni caso alla fine del periodo di transizione, che vi sia o no un accordo su un futuro partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito. In particolare:

Dal 1º gennaio 2021 l'Unione e il Regno Unito costituiranno due spazi separati dal punto di vista normativo e giuridico.

Ciò significa che tutti i prodotti esportati dall'Unione verso il Regno Unito dovranno essere conformi alle disposizioni e alle norme del Regno Unito e saranno soggetti a tutte le verifiche e tutti i controlli di conformità alla normativa applicabili alle importazioni in quel Paese. Analogamente, tutti i prodotti importati dal Regno Unito nell'Unione dovranno rispettare le disposizioni e le norme dell'Unione e saranno soggetti a tutte le verifiche e tutti i controlli di conformità alla normativa applicabili alle importazioni ai fini della sicurezza e della salute e ad altri fini di ordine pubblico.

Dopo la fine del periodo di transizione, se non interverranno accordi entro il 31/12/2020, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali, tra cui anche quelle riguardanti:

  • La sanità delle piante. Nello specifico, per quanto attiene le importazioni destinate all’UE si dovrà tener conto di quanto segue:
  • Divieto di introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti vietati sono elencati nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
  • A norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2016/2031, alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 possono essere introdotti nell'Unione solo se rispettano le prescrizioni particolari stabilite in detto allegato;
  • A norma dell'articolo 72 del regolamento (UE) 2016/2031, in caso di introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'allegato XI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è richiesto un certificato fitosanitario, mentre in caso di importazione nelle rispettive zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'allegato XII di detto regolamento sono richieste garanzie fitosanitarie supplementari. Questa disposizione si applica ad esempio all'importazione da o attraverso il Regno Unito di pomodori, melagrane, corteccia di conifere o legno di diverse specie, come Platanus, Populus L. o conifere. Le suddette merci sono soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma degli articoli da 47 a 64 del regolamento (UE) 2017/625. Questa disposizione si applica ad esempio all'importazione dal o attraverso il Regno Unito di meloni, fichi, ciliegie di caffè, foglie di tè, noci del Brasile, asparagi, cetrioli, cavoli o cipolle;
  • A norma dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031, per l'introduzione nell'Unione di tutte le altre piante elencate nell'allegato XI, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, segnatamente frutti, ortaggi o fiori recisi non soggetti a prescrizioni specifiche per l'importazione, è richiesto anche un certificato fitosanitario.
  • Le sementi e altro materiale riproduttivo vegetale ("normativa UE sul materiale riproduttivo vegetale") dopo la fine del periodo di transizione, non potranno più essere commercializzate nell'UE le varietà iscritte nei cataloghi comuni dal Regno Unito soltanto. Secondo la normativa UE sul materiale riproduttivo vegetale, non è consentito importare nell'UE sementi e altro materiale riproduttivo vegetale da paesi terzi, salvo che il paese terzo non sia "inserito in un elenco" dell'UE in conformità alla suddetta normativa.

Per quanto riguarda, invece, le esportazioni di vegetali e prodotti vegetali dall’UE verso il Regno Unito dovrà essere applicata la normativa che tale Paese adotterà in materia.

Per chi volesse approfondire di seguito la Comunicazione della Commissione 324/2020.

documentazione

Comunicazione della Commissione 324/2020