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Criteri per la deroga al divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento fino al 29 febbraio 2020

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Emanazione della deroga al divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 29 febbraio 2020

Le condizioni meteorologiche eccezionali verificatesi in questi ultimi mesi, unitamente a quanto evidenziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con la nota n. 39079/2019 ad oggetto: Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016 – problematica attuazione dell’art. 40, comma 2 – divieto di utilizzazione agronomica invernale degli effluenti zootecnici e del digestato, hanno fatto emergere la possibilità di poter concedere deroghe al divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento che in Campania è fissato, ai sensi della Legge regionale 14/2010 e dalla DGR 771/2012 (Disciplina tecnica regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo.

Con DRD n. 15 del 22.01.2020 della Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, acquisito il parere favorevole della Direzione Generale della Difesa del Suolo e dell’Ecosistema, ad oggetto: Criteri per l’emanazione della deroga al divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e 20 febbraio 2020 è pertanto stabilito:

  1. che, per l’annata agraria in corso, la deroga al divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati (1° dicembre 2019 - fine del mese di febbraio 2020) prevista dalla DGR 771/2012 con le modalità di cui al DRD n.160/2013, può essere concessa, per ciascun territorio comunale interessato, per non più di 15 (quindici) giorni complessivi ed in periodi non continuativi;
  2. che quanto previsto al precedente punto 1 si applica anche ai Comuni già destinatari di un provvedimento di deroga nell’annata agraria in corso di durata inferiore a 15 giorni;
  3. che restano fermi tutti gli altri criteri e procedure previsti per l’emanazione della deroga al divieto temporale di spandimento di cui alla DGR n. 771/2012 e al DRD n. 160/2013 (Allegato tecnico alla DGR 771/2012).

Si ribadisce altresì quanto segue:

  1. sono i Comuni che, valutate le condizioni agrometerologiche del proprio territorio, sulla base di istanze ad essi avanzata da imprese agricole produttrici di effluenti di allevamento, o da loro organizzazioni rappresentative, possono inoltrare alla struttura regionale competente la richiesta di deroga al divieto temporale di spandimento;
  2. la deroga sarà concessa, dopo la valutazione tecnica della struttura regionale competente, con apposito decreto dirigenziale in cui sono indicati, tra l’altro, i valori massimi di liquami da distribuire (metri cubi a ettaro e il periodo consentito per lo spandimento;
  3. la deroga interessa l’intero territorio comunale;
  4. è esplicitamente esclusa ogni forma di silenzio assenso.
Documentazione

DRD n. 15 del 22.01.2020 (pdf 125 Kb)

nota MIPAAF del 5.12.2019 (pdf 239 Kb)