Servizio Fitosanitario Regionale

Nuovo regolamento fitosanitario


trappole a feromoni


Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante, che modifica i regolamenti (UE) 228/2013, (UE) 652/2014, (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio

Il nuovo regolamento fitosanitario, che entra in vigore il 14/12/2019, è una revisione approfondita della legislazione fitosanitaria dell'UE in vigore dal 1977 con la Direttiva n. 93 ed abroga e sostituisce diverse direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sugli organismi nocivi.

Gli aspetti fitosanitari, concernenti la salute delle piante, sono estremamente importanti per le produzioni agricole, l’approvvigionamento di materie prime, la sicurezza alimentare, il patrimonio forestale, gli ecosistemi naturali nonché per tutelare la biodiversità.

La salute delle piante è minacciata da numerosi organismi nocivi i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione europea sono aumentati a causa dell’incremento esponenziale degli effetti della globalizzazione e dei cambiamenti climatici.

Il nuovo regime fitosanitario continua a favorire il libero scambio di persone e merci avendo un’impostazione di tipo aperto, cioè che tutto può entrare ad eccezione di quei prodotti che presentano un rischio ritenuto non accettabile. Pertanto è richiesto un maggiore sforzo e quindi allocazione di più risorse per i controlli del territorio dell’UE in una fase preventiva e agire precocemente in caso di ritrovamenti di nuovi organismi nocivi per evitare che, in futuro, tali parassiti possano causare grandi perdite.

Il nuovo regolamento si concentra, in particolare, sul prevenire l’ingresso o la diffusione di parassiti delle piante nel territorio dell'UE, stabilendo regole per l’individuazione precoce e l’eradicazione degli organismi nocivi da quarantena se presenti su territorio UE.

Questo si esemplifica con l’estensione dell’obbligo di far accompagnare tutte le piante dal “Passaporto delle piante” e solo così potranno essere commercializzate e movimentate all’interno dell’Unione.

L'importazione di materiale vegetale vivo (piante, frutta, ortaggi, fiori recisi, sementi, ecc.) da Paesi terzi è consentita unicamente se tale materiale è scortato da un certificato fitosanitario. Ciò vale anche per i materiali vegetali introdotti nel bagaglio dei viaggiatori.

Ai sensi del nuovo regolamento, tutti gli Stati membri devono procedere immediatamente all'eradicazione di un organismo nocivo da quarantena per l’Unione se questo si ritrova in un'area in cui la sua presenza non era stata precedentemente accertata.

Nuova catalogazione degli organismi nocivi

Per migliorare la definizione delle priorità delle azioni, delle misure da adottare e l’assegnazione  delle risorse finanziarie, gli organismi nocivi delle piante sono suddivisi nelle seguenti principali categorie:

  1. Organismi nocivi da quarantena: sono organismi nocivi la cui identità è stata accertata, che non sono presenti in un determinato territorio, oppure, se presenti, non sono ampiamente diffusi e sono in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno del territorio. Il loro ingresso determina un impatto economico, ambientale, sociale inaccettabile sul territorio in questione.
  2. Organismi nocivi da quarantena rilevanti per la UE: sono organismi nocivi da quarantena il cui territorio di riferimento è l'Unione europea. Possiedono lo status di organismi da quarantena soltanto all'interno della UE. Il Servizio Fitosanitario nazionale è tenuto a informare gli Operatori Professionali circa l’eventuale rinvenimento di tali organismi e devono essere predisposti dei piani di emergenza e dei piani d’azione i quali devono essere attuati nel caso di un nuovo ritrovamento.
  3. Organismi da quarantena rilevanti per la UE prioritari: sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell'Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena. Qualora dovessero insediarsi in Europa potrebbero comportare danni economici, sociali ed ecologici considerevoli. Per tali organismi è previsto un rafforzamento delle misure di prevenzione come, per esempio, l'intensificazione di indagini di sorveglianza, l'elaborazione di piani di emergenza e di piani di azione, lo svolgimento di corsi con esercitazioni (simulazioni), che prevedono anche la formazione degli uffici competenti per la gestione di eventuali emergenze (SFN e laboratori).
  4. Organismi nocivi regolamentati non da quarantena: Si tratta di organismi nocivi ampiamente diffusi in UE e trasmessi prevalentemente da determinate piante da impianto. Vista la loro diffusione non rispondono (più) ai criteri di un organismo da quarantena ma, date le ripercussioni economiche inaccettabili che la loro comparsa potrebbe comportare, occorre adottare misure fitosanitarie a livello di materiale di moltiplicazione. Appartengono a questa categoria, in particolare, gli «organismi di qualità» noti nel settore della certificazione dei materiali di moltiplicazione, incluse le sementi. Gli elenchi di tali organismi nocivi regolamentati sono in corso di definizione da parte della Commissione europea.

Dal 14 dicembre 2019 quindi trova piena applicazione il regolamento (UE) 2016/2031

Tale Regolamento, pur direttamente applicativo sull’intero territorio comunitario, ha un forte impatto sulla preesistente normativa nazionale e che, tuttora, è in fase di riordino e interessa anche figure professionali precedentemente non coinvolte dalla normativa fitosanitaria ed in particolare gli:

Operatori professionali

1) gli operatori professionali che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante, compreso il passaporto per le zone protette;

2) gli operatori professionali che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati fitosanitari per l’esportazione, la riesportazione e pre-esportazione di cui agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento in questione;

3) gli operatori professionali autorizzati ad applicare i marchi di cui all'articolo 98 o a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 99 che forniscono informazioni ai sensi degli articoli 45 o 55, che introducono piante, produzioni vegetali o altri oggetti in zone di frontiera ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, o dell'articolo 56, o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate, a meno che tali operatori non figurino in un altro registro ufficiale accessibile alle autorità competenti;

4) gli operatori professionali diversi da quelli sopra elencati se richiesto da altro atto di esecuzione

Esportatori

Per quanto concerne il caso specifico degli esportatori, l’Articolo 100 “Certificato fitosanitario per l'esportazione dall'Unione” prevede che nel caso in cui un Paese terzo richieda un «certificato fitosanitario per l'esportazione» di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto dal territorio dell'Unione verso tale Paese terzo, il Servizio fitosanitario competente lo rilascia, su richiesta dell'operatore professionale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. l'operatore professionale è registrato da tale Servizio fitosanitario ai sensi dell'articolo 65;
  2. l'operatore professionale ha sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto destinato all'esportazione;
  3. è garantito che tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto rispetta le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese terzo in questione.

La registrazione nel Registro ufficiale degli operatori professionali è unica a livello nazionale e avviene in base alle competenze territoriali per sede legale con riferimento esplicito a ognuno dei diversi siti (indirizzo dei siti e, se del caso, ubicazione degli appezzamenti di terreno utilizzati dall'operatore professionale).

Pre-esportatori

Con il nuovo regime fitosanitario può rientrare tra gli operatori professionali anche il soggetto che scambia prodotti vegetali o altro oggetto che hanno come prima destinazione un Paese UE ma che poi sono destinati all'esportazione in un Paese terzo. Infatti l’Articolo 102 prevede l’emissione di Certificati di pre-esportazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, al fine di scambiare le necessarie informazioni fitosanitarie quale base per rilasciare il certificato fitosanitario per l'esportazione.

Lo scambio di informazioni avviene attraverso il certificato di pre-esportazione nel quale le autorità competenti dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, certificano la conformità di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti alle specifiche prescrizioni fitosanitarie richiesta dal Paese terzo ultimo destinatario, quali:

  1. a) l'assenza, o la presenza al di sotto di una specifica soglia, di determinati organismi nocivi nelle piante, nei prodotti vegetali o in altri oggetti in questione;
  2. b) l'origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione in un settore, sito di produzione, luogo di produzione o zona specifici;
  3. c) lo status dell'organismo nocivo nel settore, sito di produzione, luogo di produzione, zona di origine o paese di origine di piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione;
  4. d) i risultati delle ispezioni, dei campionamenti e delle prove effettuati su piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione;
  5. e) le procedure fitosanitarie applicate alla produzione o alla trasformazione delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione.

Il certificato di pre-esportazione accompagna le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione durante lo spostamento nel territorio dell'Unione, a meno che le informazioni ivi contenute siano scambiate tra gli Stati membri interessati attraverso un sistema informatico di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali a livello dell'Unione o nell'ambito di uno scambio elettronico con detto sistema.

Produttori e Importatori

Per i produttori di vegetali e prodotti vegetali nonché gli importatori già iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori di cui al D.Lgs 214/2005 è previsto il passaggio in automatico nel Registro ufficiale degli operatori professionali.

Pertanto gli operatori professionali devono:

  • essere registrati nel “Registro ufficiale degli operatori professionali” (RUOP) a cura del Servizio fitosanitario competente;
  • registrare tutti i dati che gli consentano di tracciare e rintracciare ogni unità movimentata anche per lo spostamento di piante all’interno dei propri siti di produzione se questi non sono vicini;
  • notificare la presenza di un organismo nocivo ma anche solo il sospetto e intervenire tempestivamente;
  • devono essere registrati nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali tutti i soggetti che effettuano commercio elettronico (anche se in piccole quantità).

Procedure di Iscrizione

In fase di prima applicazione è prevista una procedura informatizzata della richiesta collegandosi al sito:

https://autorizzazionifitosanitarie.regione.campania.it/

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai referenti provinciali del Servizio fitosanitario