Tartufi

La ricerca e raccolta dei tartufi in Regione Campania


tartufi bianchi del matese

Informazioni utili per la raccolta dei tartufi in Campania

Chiunque, con età minima di 14 anni e residente in uno dei comuni della Campania, è interessato alla raccolta di tartufi per essere autorizzato alla raccolta può presentare, in qualunque periodo dell'anno, una richiesta in carta semplice, a mano, via posta, via fax o via posta elettronica certificata (p.e.c.), alla Unità Operativa Dirigenziale – Servizio Territoriale Provinciale - U.O.D. – S.T.P. - della provincia nel cui territorio ricade il Comune di residenza anagrafica del richiedente.

Autorizzazione alla raccolta - modello 01

L'autorizzazione alla raccolta (vedi modulistica allegata) è rilasciata dalla Regione Campania, previo superamento di un esame di idoneità, svolto presso l'Unità Operativa Dirigenziale – Servizio Territoriale Provinciale (U.O.D. – S.T.P.) territorialmente competente. L'esame è inteso ad accertare la conoscenza delle specie e varietà di tartufo, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura.

Documenti da consegnare per il rilascio - modello 02

Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente, o dalla U.O.D. delegata, ed ha validità sull'intero territorio nazionale.

A seguito del superamento dell'esame di idoneità, l'interessato deve consegnare al Comune di residenza o alla U.O.D.-S.T.P. delegata:

Validità e vidimazione annuale

L'autorizzazione è personale e non cedibile, ha validità quinquennale, consente di esercitare la raccolta su tutto il territorio nazionale, e va convalidata annualmente previo versamento del contributo annuale di € 92,96 sul Portale dei Pagamenti della Regione Campania – PagoPA – codice tariffa 1148.

Il versamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce. La mancata vidimazione annuale del tesserino determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta del tartufo per l'anno. Qualora il pagamento non venisse effettuato enrtro il 31 gennaio, il contribuente, all'atto del versamento, è tenuto a corrisponderee un importo aggiuntivo di Euro 9,30 per ogni mese in più trascorso.

Il Comune, nel vidimare il tesserino, prima della riconsegna al titolare, vi annota le eventuali violazioni alle norme in vigore accertate con provvedimento definitivo.

Allo scadere del quinto anno il tesserino va rinnovato (modello 05).

Tesserino per chi proviene da altre regioni (modello 03)

I soggetti in possesso di autorizzazione alla raccolta dei tartufi rilasciata da altra Regione o Provincia non campana possono richiedere alla Regione Campania - U.O.D.–S.T.P. territorialmente competente per la residenza anagrafica del richiedente, il rilascio di un nuovo tesserino, senza ulteriore esame di idoneità (vedi box modulistica).

Danneggiamento o smarrimento del tesserino (modello 04)

In caso di danneggiamento o smarrimento del tesserino è possibile richiedere un duplicato (vedi modulistica allegata) previa consegna del tesserino danneggiato o di copia della denuncia di smarrimento.

Doppio o errato pagamento (modello 06)

Nei casi in cui si verifica un uso errato dei codici di pagamento o si effettua un doppio pagamento per lo stesso anno di ricerca si può richiedere il rimborso utilizzando l'apposita modulistica.

Riconoscimento tartufaie - modelli 0A e 0B

La L.R. n. 13/2006 utilizza le seguenti definizioni:

  1. Tartufaia naturale: qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi.
  2. Tartufaia controllata: tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene.
  3. Tartufaia coltivata: impianto specializzato, realizzato ex novo con piante tartufigene, e sottoposto ad appropriate cure colturali.

Le tartufaie controllate e coltivate sono soggette a riconoscimento secondo le procedure definite dal regolamento n. 3/2007.

l riconoscimento della tartufaia consente il diritto di raccolta riservata dei tartufi ivi presenti previa delimitazione e tabellazione delle aree.

Gli interessati presentano istanza alla U.O.D.-S.T.P. competente per territorio che, a seguito del parere favorevole della competente commissione tecnica provinciale, ne rilascia l'approvazione. Nel caso delle tartufaie controllate la U.O.D.-S.T.P. autorizza l'inizio dei lavori di miglioramento da ultimare in un periodo massimo di ventiquattro mesi, al termine dei quali rilascia l'attestazione di riconoscimento.

La validità del riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate è di cinque anni ed è rinnovabile, a cura delle stesse U.O.D.-S.T.P. che effettuano controlli almeno biennali sulla loro buona conduzione ed hanno facoltà di revocare il riconoscimento qualora vengano a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti essenziali che ne avevano consentito l'iscrizione. Sulla base dei riconoscimenti effettuati, sono istituiti elenchi provinciali delle tartufaie controllate e coltivate riconosciute e un Albo regionale.

Dati statistici sui tesserini
PROV. COMPARTO AUTORIZ.NI RILASCIATE TESSERINI RINNOVATI TESSERINI VALIDATI TESSERINI DUPLICATI PERMESSI GG. FUNGHI COLLOQUI ESAMI TESSERINI AL 2020
AVELLINO FUNGHI 35 26 78 0 0 2 1.206
  TARTUFI 83 81 234 0 0 6 820
BENEVENTO FUNGHI 36 10 0 2 0 2 1.478
CASERTA TARTUFI 28 0 0 0 0 2 28
CASERTA FUNGHI 36 0 363 0 18 2 2.354
  TARTUFI 24 0 0 0 0 2 238
NAPOLI FUNGHI 61 65 0 22 2 4 3.921
  TARTUFI 0 0 0 0 0 0 50
SALERNO FUNGHI 133 492 0 0 0 5 6.333
  TARTUFI 68 0 0 0 0 3 288
FUNGHI   301 593 441 24 20 15 15.292
TARTUFI   203 81 234 0 0 13 1.424
TOTALE   504 674 675 24 20 28 16.716
Superfici iscritte all'albo regionale delle tartufaie

Albo delle Tartufaie (aggiornamento marzo 2023)