Aiuti di Stato

Sostegno ai Consorzi di Tutela dei vini e dei prodotti agroalimentari DOP e IGP


prodotti a marchio

La Regione Campania con Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 24, al fine di sostenere le produzioni agroalimentari di eccellenza campane, ha disposto uno stanziamento di euro 375.000,00, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, volto a garantire la continuità operativa e gestionale dei Consorzi di Tutela dei vini e dei prodotti agroalimentari con denominazione di origine protetta (DOP) e con indicazione geografica protetta (IGP), che hanno sede legale in Campania e sono riconosciuti dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Tale norma ha, altresì, demandato alle strutture operative competenti in materia della Giunta e, quindi, nel caso di specie alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il compito di individuare i criteri e le modalità di riparto dello stanziamento previsto all’art. 28 della legge de qua, nonché, in coerenza con detti criteri, predisporre le procedure di evidenza pubblica per la concessione del contributo, a valere sullo stanziamento suddetto, a favore dei Consorzi di Tutela dei vini e dei prodotti con denominazione di origine protetta (DOP) e con indicazione geografica protetta (IGP), che hanno sede legale in Campania e sono riconosciuti dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L’aiuto è erogato in regime di de minimis ex Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» GU L del 15.12.2023.

Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali - Unità Operativa Dirigenziale 50 07 20 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo - Dott.ssa Flora della Valle – uod.500720@pec.regione.campania.it

Link al registro ai fini della trasparenza: www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza

Codice univoco interno all'aiuto (CAR) 29130.