Uno degli obiettivi prioritari dei trattati europei è la realizzazione di uno spazio comune senza frontiere interne, contraddistinto dalla libera circolazione delle merci e dei fattori di produzione, in cui le imprese possano competere secondo i principi della libera concorrenza.
A tal fine il Trattato di funzionamanto della UE (TFUE) contempla una serie di norme volte "a vietare" tutte quelle misure e quelle pratiche che possono limitare o falsare la concorrenza attraverso interventi di natura privata o pubblica che favoriscano o penalizzino alcune imprese rispetto alle altre.
Tra di esse rientrano i cosiddetti "Aiuti di Stato", disciplinati dagli articoli 107, 108 e 109 del TFUE E, cioè quelle misure di aiuto pubblico alle imprese volte a rafforzarne la competitività che possono provocare distorsioni della concorrenza e minacciare il funzionamento del mercato interno, se non adeguatamente regolamentate.
I fattori che contraddistinguono una misura come aiuto di Stato sono i seguenti:
Come stabilito dall'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, gli aiuti che corrispondono ai i criteri sopra delineati sono, in linea di principio, incompatibili col mercato comune. Tuttavia, il principio d'incompatibilità non equivale a un divieto totale: i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 107 specificano un certo numero di casi in cui gli aiuti di Stato possono essere considerati ammissibili (le cosiddette "deroghe"). L'esistenza delle deroghe giustifica inoltre il previo controllo degli aiuti di Stato, da parte della Commissione. Tale controllo è stabilito dall'articolo 108 del trattato, che dispone che gli Stati membri debbano notificare alla Commissione qualsiasi progetto diretto a istituire aiuti prima di procedere alla sua esecuzione e conferisce alla Commissione il potere discrezionale di decidere se l'aiuto previsto può beneficiare della deroga o se "lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo".
Tra le deroghe previste dalla normativa comunitaria. Possiamo distinguere:
Aiuti regionali
L'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) costituisce la base giuridica per l'autorizzazione degli aiuti di Stato volti a far fronte a difficoltà regionali:
- L'articolo 107.3.a) riguarda gli aiuti di Stato destinati a favorire
lo sviluppo delle "regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione".
- L'articolo 107.3.c) copre gli aiuti destinati ad altri tipi di aree (a livello
nazionale) in difficoltà: "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di ... talune regioni economiche". Tale articolo dà agli Stati membri la possibilità di assistere regioni che sono svantaggiate rispetto alla media nazionale.
Norme orizzontali
Le norme intersettoriali, od orizzontali, sono intese a stabilire la posizione della Commissione rispetto a determinate categorie di aiuti destinate a far fronte a difficoltà che possono sorgere in tutti i settori dell'attività economica e in ogni regione.
Norme settoriali
La Commissione ha adottato inoltre norme specifiche, o settoriali, che definiscono la sua posizione in merito alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori dell'attività economica. Tra questi rientrano, tra l'altro, gli aiuti destinati all'Agricoltura, pesca e acquicoltura. Le norme generali in materia di aiuti di Stato presentano alcune particolarità per questi settori perché il Trattato stabilisce che in questi settori gli aiuti di Stato sono soggetti alle normali regole di concorrenza, ma solo "nella misura determinata dal Consiglio".
Normativa
Referente Aiuti di Stato in agricoltura - Dott.ssa Vivien Buonocore - vivien.buonocore@regione.campania.it