Agricoltura biologica

Adempimenti per gli Operatori


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Sistema informativo agricoltura biologica – SIB

Premessa

Dal 2012, col Il Decreto Ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 Il MASAF ha istituito il SIB per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico.

Il Sistema informativo biologico è stato progettato su "piattaforma" del Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN), integrandone le funzionalità ed utilizzando le banche dati attualmente utilizzate (Fascicoli aziendali o elettronici).

Tutte le informazioni già contenute nel Fascicolo aziendale del SIAN sono contenute nella nuova "notifica on line" che le renderà automaticamente disponibili a tutti gli utenti del sistema.

Va da sé che tutti gli operatori che non abbiano "acceso" un fascicolo aziendale (o elettronico) all'interno del SIAN sono evidentemente tenuti a farlo prima di poter compilare la "notifica di attività".

Le informazioni riportate nella notifica informatica sono rese disponibili dal SIB, ai soggetti interessati. In particolare:

  1. all'operatore, tramite il soggetto mandatario o delegato;
  2. all'OdC indicato dall'operatore;
  3. alla Regione territorialmente competente e, alle Regioni nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell'operatore;
  4. ai soggetti deputati al controllo e alla vigilanza;
  5. all'Organismo pagatore territorialmente competente, per le funzioni di competenza.

Nuove procedure per l'inserimento nel sistema di controllo - compilazione delle prime notifiche di attività e notifiche di variazione di attività

Tutti gli "operatori" (definizione che comprende tutte le persone fisiche o giuridiche che producono, preparano, immagazzinano, importano (da un Paese terzo o immettono sul mercato prodotti biologici) che per la prima volta si assoggettano al sistema di controllo per l'agricoltura biologica, devono ricorrere alle funzionalità del SIB per inoltrare tutte le "comunicazioni obbligatorie" tra cui in primis  la "notifica di attività con metodo biologico".

Una volta compilata la notifica, il sistema "rilascia" un "documento" identificato da un codice a barre.

Le Notifiche generate dal SIB, costituiscono il documento iniziale del procedimento amministrativo di inserimento in elenco, regolato dal DM 2049/ 2012 e che ai sensi del Dlgs 20/2018 deve concludersi entro 90 giorni, oltre i quali gli OdC incorrono in multa. 

Per essere considerate “efficaci”, ai fini del procedimento amministrativo di inserimento negli Elenchi Nazionali (ai sensi del DM 2049/2012), devono essere sottoscritte dall’operatore e deve essere assolta l'imposta di bollo (così come indicato dalla nota del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, n°V/10/161/96 del 23/07/96, allegata alla circolare del Mi.P.A.F. n°9697084 del 17/12/96).

Nuove modalità gestione notifiche e programmi annuali

L’esperienza maturata negli anni nella gestione delle Notifiche da parte degli uffici Regionali competenti per le provincie ha evidenziato che la semplice consultazione del il SIB mette ampiamente a disposizione dei funzionari incaricati tutti gli elementi necessari per le attività di verifica e controllo della posizione degli operatori nel sistema di controllo.

In questo modo, l’obbligo di spedizione della Notifica agli Uffici competenti era diventato  solo un “aggravio amministrativo” per gli operatori dell’agricoltura biologica, e  da superare, così come peraltro già previsto dallo stesso DM 2049/2012.

Pertanto dal 7 luglio 2021, considerando che era diventato necessario operare semplificazioni nel procedimento amministrativo, con nota della Direzione generale si è disposto che non fosse più obbligatorio l’invio della notifica da parte dei CAA (per conto degli operatori del biologico) agli Uffici Regionali competenti per territorio né in formato cartaceo, né tramite pec.

Con la stessa nota è stato prescritto ai I CAA l’obbligo di conservare la notifica presso le proprie sedi – sottoscritta e munita di marca da bollo (fisica o tramite modello F24) – e a renderla disponibile per gli eventuali controlli delle Autorità competenti.

Per quel che riguarda invece liberi professionisti (delegati da operatori bio), autorizzati dalla Regione Campania ai sensi della nota ex SeSIRCA n 0662159 del 26/09/2013 permane e resta valido per tutte le notifiche generate nel sistema l’obbligo di inviare la Notifica con Raccomandata A/R al agli Uffici Regionali competente (previsto dall’articolo 10 del succitato DM).

Resta in vigore, per gli operatori in possesso della Carta Nazionale dei Servizi l’esonero dall’invio della copia cartacea della notifica.

L’Ufficio Regionale competente per territorio, in caso di mancanza del bollo, provvede a richiederlo all’operatore titolare e, nell’attesa, sospende il procedimento di “inserimento in elenco”, cambiando lo stato della specifica notifica in “Non Valida per Regione”; anche in questo caso è però opportuno che la notifica segua il fascicolo aziendale e pertanto copia deve essere fornita al CAA (soggetto mandatario per la gestione del fascicolo) in modo che possa conservarla insieme a tutta la documentazione dell’azienda.

Indirizzi degli Uffici Regionali (Unità Operative Dirigenziali) Competenti per territorio.

Gestione dei "programmi annuali”

Nel medesimo spazio informatico del SIB, un procedura per la gestione degli altri documenti obbligatori per gli operatori  quali :

  • il Programma Annuale delle Produzioni Vegetali, di seguito denominato PAPV;
  • il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche, di seguito denominato PAPZ;
  • il Programma Annuale delle Produzioni d'Acquacoltura, di seguito denominato PAPA;
  • il Programma Annuale delle Preparazioni, di seguito denominato PAP;
  • il Programma Annuale delle Importazioni, di seguito denominato PAI,

Le disposizioni generali prevedono che tali documenti –Programmi- dovranno essere inseriti nel SIB entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica di inizio attività o di variazione; questo fatto salvo la concessione di una eventuale deroga dal MASAF.

Sono esentati coloro che svolgono esclusivamente attività per conto di terzi.

Per quel che riguarda le eventuali variazioni dei programmi annuali (molto frequenti in orticoltura, sia protetta cha da pieno campo), queste comportano l'obbligo di aggiornamento (nuovo Programma Annuale da inserire nel SIB entro 30 giorni dall'avvenuta variazione) solo nei seguenti casi:

  • cambio delle colture in termini di specie, consociazione e successione;
  • cambio delle varietà per le colture legnose agrarie;
  • cambio di specie o di razze allevate;
  • d)modifica dei prodotti importati o dei Paesi terzi,
  • aumento del 30% delle quantità di prodotto importato;
  • (*) aumento o diminuzione del numero di capi o delle quantità delle produzioni solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore a 30 UBA/UP;
  • (*)aumento o diminuzione del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di arnie superiori a 150;
  • (*) aumento o diminuzione delle entità di coltivazione e raccolta di alghe e di allevamento di animali di acquacoltura per gli operatori le cui produzioni superino 20 tonnellate;

(*) Nei casi previsti alle lettere f), g), h) la variazione deve essere pari o superiore al 30%.

Info

Nicola Lalla: nicola.lalla@regione.campania.it - Tel. 081-7967363 - UOD 500720 Centro direzionale – 80143 - Napoli

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Adempimenti per gli operatori - assoggettamento al Sistema di Controllo e controllo e successivo inserimento Negli Elenchi Nazionali e Regionali degli operatori bio

Modalità per delega - a liberi professionisti del settore agricolo alla compilazione delle notifiche e/o dei Programmi di produzione Annuale

Organismi di controllo