L’art. 55 (Norme transitorie), comma 1, della DGR n. 585 del 16.12.2020 ad oggetto Disciplina per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque reflue e digestati stabilisce quanto segue:
Ai sensi dell’allegato III della Direttiva 91/676/CEE, come recepito alla parte AIV dell’allegato 7 alla Parte III del D.lgs. 152/2006, per i primi due anni di applicazione del programma d’azione di cui al Titolo V della presente disciplina, nelle aree designate per la prima volta come “zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola” dalla D.G.R. n. 762 del 05.12.2017, le dosi di applicazione di cui al comma 2 dell’articolo 43 della presente disciplina non dovranno in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 210 kg di azoto per ettaro per anno.
Tanto premesso, si fa presente che, essendo scaduto il termine dei due anni dall’approvazione della normativa regionale suddetta, alla ripresa degli spandimenti a fini agronomici, in tutte le zone del territorio regionale designate come vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola le dosi di applicazione di azoto derivante da reflui zootecnici, acque reflue e digestati non dovranno in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 170 kg di azoto per ettaro per anno, limite al quale tutte le imprese agricole che effettuano spandimenti a fini agronomici dovranno attenersi.
In particolare, le imprese che hanno presentato la comunicazione di utilizzazione agronomica agli uffici competenti in cui le superfici utilizzate per gli spandimenti ricadono nelle zvn di nuova delimitazione suddette, devono ripresentare la comunicazione aggiornata da cui si evinca il rispetto del limite di 170 kg di azoto per ettaro all’anno per le superfici dichiarate per gli spandimenti.
Documentazione
Nota prot. n. 0058943 del 02.02.2023 (pdf 120 Kb)