[16.10.25] Con DRD n. 70 del 15 ottobre 2025 si è stabilito di concedere, per la presentazione della Domanda di Pagamento ai beneficiari pubblici (compresi i beneficiari pubblici degli interventi GAL); delle Misure 01 e 02; delle sottomisure 16.1, 16.7 del PSR Campania 2014-2022, non connesse alla superficie e/o agli animali, che hanno presentato istanza, singolarmente o attraverso i GAL (per la Sottomisura 19.2, istanze di beneficiari pubblici), un ulteriore differimento del termine per la conclusione delle operazioni fino alla data del 31 ottobre 2025, senza applicazione di alcuna sanzione e riduzione.
Il termine ultimo per la presentazioe della domanda di pagamento di saldo è il 31/10/2025, pena l’inammissibilità della domanda presentata.
Si comunica che è stato pubblicato il DRD n. 2 del 15.09.2025 con oggetto: "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Misure con beneficiari pubblici (compresi i beneficiari pubblici degli interventi GAL); Misure 01 e 02; sottomisure 16.1, 16.7, 19.3 - Differimento straordinario dei termini di conclusione delle operazioni in deroga al DRD 362 del 27/06/2025".
Il succitato Decreto ha disposto quanto segue:
1. il presente decreto si applica: alle misure con beneficiari pubblici (compresi i beneficiari pubblici degli interventi GAL); alle misure 01 e 02; alle sottomisure 16.1, 16.7, 19.3 del PSR Campania 2014-2022;
2. l’efficacia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è subordinata all’adesione entro il 15 settembre 2025 alla proroga di cui al DD 362 del 27/06/2025 ed alla presentazione di una dichiarazione, resa ed inviata entro il 30 settembre 2025, nella quale va attestato un avanzamento fisico del progetto, alla data del 15 settembre 2025, non inferiore al 70% (Allegato 1- di seguito scaricabile). Nello specifico:
3. la veridicità delle dichiarazioni prodotte sarà verificata nell’ambito dell’istruttoria della domanda di saldo, sulla base di adeguata documentazione probante;
4. le sanzioni non si applicano nel caso in cui il beneficiario abbia rilasciato la domanda di saldo entro la data del 15 ottobre 2025;
5. si applica una sanzione del 3% per i beneficiari che rilasciano la domanda di saldo in data successiva al 15 ottobre e non oltre il 30 ottobre 2025;
6. tutte le altre disposizioni regionali stabilite per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 restano pienamente valide ed efficaci.
Documentazione