FEAMPA 2021/2027 - rettifiche ai bandi dell'obiettivo 2.1 e 2.2
Avviso
Si comunica che con i Decreti n. 6 del 15.01.2025 e n. 7 del 16.01.2025 sono state apportate una serie di modifiche ed integrazioni ai bandi, rispettivamente dell'Obiettivo 2.2 e 2.1 del Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura 2021/2027.
In dettaglio con il DRD n. 6 (Obiettivo 2.2) si sono apportate le seguenti modifiche:
- requisiti specifici dell’investimento, sono consentiti investimenti su immobili in concessione demaniale, la cui scadenza, per legge, è fissata al 30 settembre 2027 (rif. normativo D.L. n. 131/2024) nel rispetto il vincolo di stabilità dell’operazione di cui all’art. 65 del Reg (UE) 2021/1060, così come dettagliato nel bando di attuazione e relativo allegato 1, acclusi al presente decreto;
- al paragrafo 5.3 “spese ammissibili”, per gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell’Anagrafe Nazionale delle Ricerche che collaborano alla realizzazione delle operazioni di codice 18, 19 e 20, sono considerate ammissibili le spese relative ai costi del personale;
- allegato A “Disposizioni attuative specifiche di intervento codice 222202” nella griglia dei punteggi – criteri specifici delle operazioni attivate è stato rettificato attribuendo al criterio S03 il peso uguale a 1 e al criterio SO4 il peso uguale a 5;
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Si sottolinea, inoltre, che Inoltre è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di sostegno a valere sul bando alle ore 16:00 del giorno 3 marzo 2025.
Il DRD n. 7/2025 (Obiettivo 2.1), invece, apporta le seguenti modifiche:
- requisiti specifici dell’investimento, sono consentiti investimenti su immobili in concessione demaniale, la cui scadenza, per legge, è fissata al 30 settembre 2027 (rif. normativo D.L. n. 131/2024) nel rispetto il vincolo di stabilità dell’operazione di cui all’art. 65 del Reg (UE) 2021/1060, così come dettagliato nel bando di attuazione e relativo allegato 1, acclusi al decreto;
- al paragrafo 5.3 “spese ammissibili”, solo per gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell’Anagrafe Nazionale delle Ricerche che collaborano alla realizzazione delle operazioni di codice 21 e 56, sono considerate ammissibili le spese del personale secondo la metodologia dei costi semplificati, allegata al decreto, mentre per l'operazione 53, secondo i costi diretti reali così come riportato al paragrafo 6.1 delle Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021/2027-
Il testo coordinato dei bandi, e gli allegati in formato word sono resi disponibili per la consultazione sulla pagina dei singoli obiettivi al fine di rendere più agevole la lettura e la compilazione delle istanze da parte dei candidati di presentare l'istanza in maniera consapevole.