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Sospensione temporanea al divieto di spandimento liquami nei territori di alcuni Comuni della Campania, nelle provincie di Caserta e Salerno

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Aggiornamento 21.02.2025 - Con i Decreti nn. 33 e 34 del 20 febraio 2025 si è concessa una deroga, secondo le modalità espresse nei succitati decreti, anche nei Comuni di Giffoni Valle Piana (SA) e di Cellole, Sessa Aurunca, Falciano Del Massico, Mondragone, Ruviano (CE).


Si comunica che con i Decreti nn. 31 e 32 del 19 febbraio 2025 è stata concessa una deroga al divieto di spandimento dei liquami zootecnici nei seguenti Comuni:

Provincia di Caserta: Alife, Alvignano, Bellona, Caiazzo, Cancello E Arnone, Capua, Castel Volturno, Ciorlano, Francolise, Gioia Sannitica, Grazzanise, Pastorano, Piana Di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pontelatone, S. Potito Sannitico, S. Angelo D'Alife, S. Maria Capua Vetere, S. Maria La Fossa, Vairano Patenora, Vitulazio.

Provincia di Salerno: Pontecagnano, Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Montecorvino Pugliano, Altavilla Silentina, Albanella, Serre, Capaccio, Agropoli, Roccadaspide, Vallo Della Lucania, Omignano, Olevano Sul Tusciano, Sicignano, Cicerale, Ogliastro Cilento, Casalvelino, Giungano.

Durante tale sospensione si possono effettuare spandimenti degli effluenti zootecnici, esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. l’azienda agricola che effettua lo spandimento sia in possesso di regolare e vigente comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
  2. il volume massimo di reflui che è possibile utilizzare nel periodo di sospensione del divieto non deve superare 3 metri cubi a ettaro, e comunque con apporti di azoto che non superiori a 60 kg di azoto a ettaro come desumibile dalla Comunicazione di cui al precedente punto i), fermo restando il rispetto della quantità massima di azoto per ettaro all’anno distribuibile in zona vulnerabile e in zona non vulnerabile ai nitrati di origine agricola;
  3. interessino esclusivamente particelle indicate nella comunicazione di utilizzazione agronomica, di cui al punto i), con presenza di colture cerealicole e/o foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20- 30 giorni, alla semina e tenendo conto di tutti gli altri divieti e obblighi previsti dalla disciplina regionale e dal programma d’azione;
  4. siano puntualmente registrati nell’apposito “Registro delle operazioni colturali”;
  5. siano sospesi in caso di precipitazioni meteoriche sopravvenute e avvengano esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli, in terreni non saturi di acqua, o gelati o innevati;
  6. siano effettuati nel rispetto di quanto altro stabilito dalla Disciplina regionale di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i e senza provocare la diffusione di aerosoli, ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all’atto della somministrazione mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione.
  7. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento al di fuori della viabilità aziendale abbia a bordo del mezzo il documento di trasporto di cui alla Disciplina regionale.

La sospensione è concessa per quattro (4) giorni, fino al giorno 23 febbraio 2025 incluso.

Documentazione

DRD n. 31 del 19 febbraio 2025 (pdf 106 Kb) - Comuni Caserta

DRD n. 32 del 19 febbraio 2025 (pdf 106 Kb) - Comuni Salerno

DRD n. 33 del 20 febbraio 2025 (pdf 106 Kb) - Comune di Giffoni valle Piana (SA)

DRD n. 34 del 20 febbraio 2025 (pdf 106 Kb) - Comuni di Cellole, Sessa Aurunca, Falciano Del Massico, Mondragone, Ruviano (CE)