Come riportato al punto 4 del decretato di cui al DRD n. 298 del 15/05/2024, si comunica che il mancato assolvimento degli obblighi formativi entro il 31 ottobre del corrente anno determinerà la cancellazione dagli staff tecnici dei consulenti inadempienti e la conseguente sospensione dell’ Organismo di Consulenza.
Si chiarisce che tali obblighi sono a considerarsi assolti soltanto attraverso la partecipazione alle attività programmate a valere della misura 2 – sottomisura 2.3.
L’eventuale sospensione comporta la perdita del relativo requisito soggettivo (DRD 39 del 15/03/17) previsto dall’intervento SRH01 e quindi, conseguentemente, l’inammissibilità dei progetti oggetto di partecipazione ai bandi di cui all’intervento in parola.
La sospensione sarà annullata previa dimostrazione dell’avvenuta attività di aggiornamento formativo da parte del consulente che andrà comunicata agli Uffici regionali competenti.
Ai fini dell’accelerazione dei controlli da parte del competente ufficio, si chiede di trasmettere idonea documentazione attestante l’eventuale realizzazione e completamento del previsto obbligo formativo.