Comunicato

Deroghe in provincia di Salerno

Si comunica che, con DRD n. 3 del 25.02.2026, fermo restando tutto quanto altro previsto dalla Legge regionale n. 14/2010, dalla Legge regionale n. 20/2019 e dalla "Disciplina tecnica regionale” di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i., è sospeso fino alla data del 28 febbraio 2026 il divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento per i territori comunali di: Pontecagnano Faiano, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Capaccio Paestum, Altavilla Silentina, Albanella, Campagna, Serre, Sicignano degli Alburni, Agropoli, Roccadaspide, Cicerale e Giungano.

Deroghe in provincia di Caserta

Si comunica che, con i DRD n. 2 del 24.02.2026 e n. 4 del 25.02.2026, fermo restando tutto quanto altro previsto dalla Legge regionale n. 14/2010, dalla Legge regionale n. 20/2019 e dalla "Disciplina tecnica regionale” di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i., è sospeso fino alla data del 28 febbraio 2026 il divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento per i territori comunali di: Alife, Alvignano, Bellona, Caiazzo, Cancello e Arnone, Capua, Castel Volturno, Cellole, Ciorlano, Falciano Del Massico, Francolise, Gioia Sannitica, Grazzanise, Mondragone, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pontelatone, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d’Alife, S. Maria Capua Vetere, S. Maria La Fossa, Sessa Aurunca, Vairano Patenora Vitulazio, unitamente ai Comuni di Riardo, Teano, Rocca D’Evandro, Galluccio e Mignano Monte Lungo.

Si precisa che durante tale sospensione si possono effettuare spandimenti degli effluenti zootecnici, esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. l’azienda agricola che effettua lo spandimento sia in possesso di regolare e vigente comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
  2. il volume massimo di reflui che è possibile utilizzare nel periodo di sospensione del divieto non deve superare i 10 metri cubi a ettaro, e comunque con apporti di azoto che non superiori a 60 kg di azoto a ettaro come desumibile dalla Comunicazione di cui al precedente punto i), fermo restando il rispetto della quantità massima di azoto per ettaro all’anno distribuibile in zona vulnerabile e in zona non vulnerabile ai nitrati di origine agricola;
  3. interessino esclusivamente particelle indicate nella comunicazione di utilizzazione agronomica, di cui al punto i), con presenza di colture cerealicole e/o foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20- 30 giorni, alla semina e tenendo conto di tutti gli altri divieti e obblighi previsti dalla disciplina regionale e dal programma d’azione;
  4. siano puntualmente registrati nell’apposito “Registro delle operazioni colturali”;
  5. siano sospesi in caso di precipitazioni meteoriche sopravvenute e avvengano esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli, in terreni non saturi di acqua, o gelati o innevati;
  6. siano effettuati nel rispetto di quanto altro stabilito dalla Disciplina regionale di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i e senza provocare la diffusione di aerosoli, ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all’atto della somministrazione mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione;
  7. il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento al di fuori della viabilità aziendale, abbia a bordo del mezzo il documento di trasporto di cui alla Disciplina regionale;