le richieste di chiarimenti vanno indirizzate a: uod.500720@pec.regione.campania.it
(aggiornamento 18.02.2022)
Art. 4 comma 2 e comma 5 - La comunicazione deve essere presentata sia alle Unità Operative Dirigenziali Settori Tecnico Provinciali della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali competenti per territorio (di seguito STP) in cui è ubicato l’allevamento zootecnico e/o l’azienda produttrice di acque reflue e/o dei digestati, sia al/ai STP nel cui territorio si effettua lo spandimento degli effluentie/o delle acque reflue e/o dei digestati nel caso in cui questi ultimi siano diversi da quello in cui è ubicato l’allevamento e/o l’azienda produttrice di acque reflue e/o dei digestati.
Le comunicazioni di cui al citato Art. 4 comma 2 e comma 5, devono pervenire tramite PEC agli STP? Sarebbe possibile definire meglio le procedure operative di inoltro Comunicazione agli Enti preposti?
Le comunicazioni possono pervenire via pec o consegnate a mano, in base all’esigenza dell’impresa.
Al comma 5 la norma parla di SUAP che ha il ruolo di trasferire l'istanza al STP dove ha sede l'azienda. Orbene essendo il SUAP uno sportello Comunale, l'istanza deve essere inoltrata per il tramite del SUAP al Comune dove è ubicata l'azienda? E sarà poi lo stesso Comune a trasferire agli STP?
le imprese devono attenersi per quanto riguarda il rilascio dell’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) a tutto quanto disposto dal DPR n. 59/2013 e dalla DGR n. 168/2016. Le aziende hanno però la facoltà di non avvalersi dell’AUA nel caso si tratti di attività soggette solo a comunicazione, come potrebbe essere quella di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento. Se pertanto la comunicazione dovesse pervenire al SUAP lo stesso, ai sensi della DGR n. 168/2016, ha l’unico ruolo di trasferire l’istanza al STP dove ha sede l’azienda.
Art. 6 comma 4 - Il documento di trasporto, composto da fogli numerati e vidimati, deve essere conservato per due anni ed esibito in caso di controllo.
Tale adempimento potrebbe essere gravoso per le aziende (considerato che non è possibile -a causa di una serie di variabili quale, ad es., le condizioni metereologiche - sapere in tempo debito quale sarà il soggetto da attivare per lo spandimento); si rappresenta, inoltre, che non risulterebbe indicato da chi dovrebbero essere vidimati tali DDT.
Le modalità operative per il rilascio del documento di accompagnamento al trasporto degli effluenti/acque reflue e digestati sono state illustrate nella nota n. 12.03.2021 disponibile sulla pagina delle news del portale dell’Assessorato Agricoltura e sulla pagina dedicata della sezione “Reflui zootecnici-Direttiva nitrati”. L’impresa richiede con apposita istanza al STP nel cui territorio è ubicata l’impresa agricola il rilascio dei DDT. Ciascun STP provvede al rilascio di un “blocchetto” costituito da n. 20 DDT con ciascuno dei quali è possibile effettuare nella stessa giornata fino a 10 trasporti compilando una sola volta il DDT nella stessa giornata. Ciò costituisce una facilitazione per l’impresa in quanto ai sensi della precedente normativa il DDT, da acquistare presso i rivenditori autorizzati, doveva essere compilato ogni volta che si effettuava il trasporto dei reflui al di fuori della viabilità aziendale. Si evidenzia inoltre che ciascun “blocchetto” rilasciato consente di effettuare un numero complessivo di trasporti pari a 200 e che l’impresa ha facoltà di richiedere, con le stesse modalità, il rilascio di altri DDT una volta esauriti quelli già rilasciati.
Articolo 55 - Norme transitorie comma 2 - È stabilito un periodo di 90 giorni dalla pubblicazione della disciplina sul BURC per l’adeguamento alle disposizioni relative alla “Comunicazione”, “Piano di utilizzazione agronomica”, “Cessione a terzi degli effluenti zootecnici”, “Dosi di applicazione”, “Misure obbligatorie” e che pertanto, nelle more degli adeguamenti, restano validi la documentazione e i relativi obblighi già posti in essere.
Il periodo di 90 giorni non è sufficiente a garantire il tempo materiale per adeguarsi alle diposizioni della nuova normativa, soprattutto in merito alle cessioni a terzi degli effluenti zootecnici, dosi di applicazioni ed alle misure obbligatorie. Ciò a maggior ragione se si considera che con la nuova classificazione delle zone vulnerabili ai nitrati, tutta le principali aree zootecniche bufaline della Provincia di Caserta ricadrebbero in Zona Vulnerabile ai Nitrati. La previsione imporrebbe all’allevatore di reperire entro 90 giorni, circa 1/3 di superficie agricola utilizzabile in aggiunta rispetto a quella detenuta oggi (senza questa procedura non risulterebbe rispettato l’obbligo di adeguarsi ai 210 kg di N per Ettaro).
La delimitazione delle nuove ZVN è stata approvata nel dicembre 2017 e la procedura VAS integrata da Valutazione di Incidenza, cui è stato sottoposto il programma d’azione per le ZVN, ha determinato l’approvazione dello stesso nel dicembre 2020. In questo periodo in numerosi incontri con le OO.PP. agricole la DG Agricoltura, congiuntamente con la DG Difesa del Suolo e dell’Ecosistema, ha evidenziato la necessità per le imprese agricole ricadenti nella nuova delimitazione di porre in essere tutte le strategie necessarie per ottemperare agli obblighi del redigendo programma d’azione.
Si coglie l’occasione per informare che contro lo Stato Italiano è stata attivata dalla Commissione Europea una procedura d’infrazione per la mancata applicazione della Direttiva Nitrati cui la Regione Campania ha potuto rispondere efficacemente agli addebiti contestati anche attraverso l’inoltro del nuovo programma d’azione per le ZVN approvato con DGR n. 585/2020.
Norme transitorie comma 4 - L’adeguamento alle disposizioni recate dalla presente disciplina che comportano ulteriori interventi di tipo strutturale rispetto agli obblighi stabiliti dalla precedente normativa, dovrà avvenire entro un anno dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Qualora l'azienda si trovi nelle condizioni di doversi adeguare ad esempio ai fine della volumetria delle vasche per la raccolta effluenti, il tempo di un anno non risulterebbe congruo anche a causa della eccessiva burocratizzazione della trattazione delle pratiche autorizzative.
Vale quanto detto nella risposta al quesito n. 4, fermo restando che eventualmente i lavori di adeguamento non dovessero essere completati entro i termini previsti dalla normativa si tiene conto della data di inizio dei lavori e per tali casi l’amministrazione regionale stabilirà i termini per la chiusura dei lavori. Si tenga anche conto che l’investimento potrà essere cofinanziato nell’ambito dell’avviso sulla biosicurezza di prossima emanazione da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e/o nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale.
Deroga al divieto di spandimento
Chi possiede i terreni in diversi comuni difficilmente viene a conoscenza di eventuali deroghe. Sarebbe dunque utile prevedere sul sito della Regione un’apposita area dedicata.
I provvedimenti di concessione di deroghe al divieto temporale di spandimento sono sempre comunicati tempestivamente a coloro che ne fanno richiesta, generalmente le OO.PP. agricole per conto delle imprese.
Si coglie l’occasione per evidenziare che la deroga al divieto temporale di spandimento rappresenta un evento eccezionale e che per questo motivo lo Stato italiano è stato oggetto di una integrazione alla procedura d’infrazione per la mancata applicazione della Direttiva nitrati.
Nel caso un’azienda bufalina voglia cedere il proprio liquame ad industria che produce fertilizzanti come deve fare per giustificarne il trasporto?
La modulistica relativa al trasporto è specifica per l'utilizzazione agronomica degli effluenti. Nel caso sopra esposto il trasportatore deve utilizzare il DDT previsto dalle norme che regolamentano il trasporto dei sottoprodotti e che sia stato stipulato regolare contratto di cessione degli effluenti tra l’impresa zootecnica e l'industria produttrice di fertilizzanti.
Premesso che siamo a conoscenza della nuova procedura di comunicazione per le bolle di trasferimento liquami, e che stiamo in fase di implementazione della documentazione necessaria, vi prego di rispondere ad un quesito che mi hanno posto alcuni allevatori zootecnici: da oggi è possibile trasportare liquami zootecnici con i modelli che abbiamo utilizzato fino ad ora o si rischiano sanzioni?
Il documento di trasporto degli effluenti di allevamento/acque reflue/digestati al di fuori della viabilità aziendale per l’utilizzazione agronomica deve essere conforme a quanto previsto dalla DGR n. 585/2020. Nelle more dell'acquisizione del DDT timbrato e vidimato dai STP provinciali competenti, esclusivamente nel caso sia stata già inoltrata via pec la richiesta di vidimazione del DDT ai suddetti STP, si può utilizzare il documento di trasporto previsto dalla precedente normativa.
Nella Tabella B, “Parametri per la stima degli effluenti prodotti in allevamento in termini di volumi e azoto al campo dell’allegato tecnico alla “disciplina”, non è previsto, per la specie bovina, nel tipo di stabulazione, l’allevamento semibrado. Si chiede di conoscere le motivazioni dell’esclusione.
La tabella B della DGR n. 585/2020 consente di stimare i volumi di effluenti prodotti in un allevamento e la ripartizione dell’azoto in essi contenuto nel letame e nel liquame in relazione alla tipologia di stabulazione.
Nel caso dell’allevamento semibrado, per il periodo in cui gli animali sono in stalla il calcolo degli effluenti in termini di liquame e letame e dell’azoto in essi contenuto sarà effettuato sulla base dei coefficienti della tabella B tenendo conto quindi della tipologia di stabulazione. A questi volumi e ai relativi quantitativi di azoto dovrà essere sommato il quantitativo di effluenti e di azoto rilasciato dagli animali al pascolo, calcolato esclusivamente sulla base del numero di capi (per i bovini 138 kg di azoto al campo per tpv/anno corrispondenti a 83 kg di azoto per capo/anno) tenuto conto del numero di giorni trascorso dagli animali all’aperto.
Nella comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici ai sensi del DGR n.771/2012, vi era inserito l’allegato 1 “Atto di assenso allo spandimento degli effluenti di allevamento o dei materiali assimilati”. Nella nuova comunicazione ai sensi del DGR 585/2020 tale allegato non risulta presente. Nel caso in cui i terreni siano condotti con atto di assenso alleghiamo alla nuova comunicazione una dichiarazione simile a quella ai sensi della DGR 771/2012?
Con la DGR n. 585/2020 è stato approvato uno “schema di contratto di cessione degli effluenti”. Nel caso in cui siano previsti tipi di accordi non rientranti nello schema suddetto, è possibile utilizzare altri schemi di contratto.
Nel documento accompagnatorio al trasporto non vi è la possibilità di inserire i metri cubi per ogni viaggio effettuato, ma solo il totale. In un eventuale controllo da parte delle autorità competenti come ci si comporta?
Il quantitativo di reflui trasportati (liquami mc, letame mc, altro mc) di cui al DDT si riferisce alla quantità trasportata in ciascun viaggio per ognuno dei quali, nell’apposita casella, deve essere indicata l’orario di partenza del mezzo di trasporto dall’azienda produttrice al sito di utilizzazione. Tale quantità, calcolata sulla capienza del mezzo di trasporto, sarà infatti uguale per ciascun viaggio compiuto nella stessa giornata. La quantità totale di effluenti trasportata nell’intera giornata risulterà pertanto dalla somma delle quantità dei singoli viaggi e dovrà essere registrata sull’apposito registro con le modalità previste all’art. 6 della DGR 585/2020.
Si fa presente inoltre che, nel caso in cui venisse modificato anche uno degli elementi del DDT (es. quantitativo trasportato per singolo viaggio) bisogna provvedere ad emettere un nuovo documento di trasporto.
Nel comunicato del 12 marzo 2021 integrato con quello del 19 marzo 2021 sono stabilite le modalità per il rilascio e la vidimazione dei DDT da parte dei Servizi Tecnici Provinciali. Non sarebbe più opportuno restituire i d.d.t. vidimati, timbrati e siglati tramite PEC in risposta alla stessa inviata precedentemente?
I DDT sono timbrati e vidimati in originale per evitare la duplicazione della documentazione.
Si chiede se sia il caso di poter ricorrere ad una proroga per quanto riguarda l’aggiornamento delle comunicazioni.
Il periodo di adeguamento di 90 giorni a partire dalla pubblicazione sul BURC è stato ritenuto congruo per poter procedere all’adeguamento degli obblighi documentali rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Per i periodi di adeguamento relativi al rispetto degli altri obblighi di cui alla DGR n. 585/2020 si rimanda alla risposta alla faq n. 4
I tecnici impegnati nella redazione delle nuove comunicazioni, in base alla DGR n. 585/2020, allo stato non hanno a disposizione un portale in grado di indicare quali fogli/particelle catastali rientrano o meno nella delimitazione delle nuove Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola e delle aree Natura 2000. Al fine di evitare errori nella stesura dei nuovi piani di utilizzazione agronomica, come è possibile ottemperare a tale mancanza?
Nelle more della realizzazione di una pagina di consultazione sulla piattaforma regionale webgis i.TER, attualmente in fase di collaudo, e per la quale si prevede di sovrapporre al catasto dell’Agenzia del Territorio (servizio wms) le delimitazioni delle nuove Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola e dei siti Natura 2000, si può fare richiesta di verifica alla UOD 500706 (pec uod.500706@pec.regione.campania.it), e per conoscenza alla UOD STP territorialmente competente, allegando un foglio elettronico contenente l’elenco del particelle, indicando, in tre colonne separate, il comune, il foglio e la particella di interesse.
Relativamente all'individuazione delle zone vulnerabili e non vulnerabili ai nitrati da indicare sulla comunicazione delle singole aziende zootecniche, qual è il documento da considerare ufficiale per la classificazione delle suddette zone e stabilire pertanto il quantitativo di azoto assimilabile?
La comunicazione andrà compilata, per l'indicazione della zona vulnerabile o non vulnerabile, sulla base del fascicolo aziendale AGEA oppure sulla base degli elenchi previsti dal sito della Regione Campania che si appongono in allegato alla presente?
E, qualora facesse fede per la compilazione della comunicazione l'elenco individuato, come sarà possibile, per le zone parzialmente vulnerabili, individuare nello specifico la classificazione di Foglio e Particella come vulnerabili e non ed evitare di incorrere in sanzione?
- se l'azienda dispone del fascicolo aziendale AgEA, questo costituisce documento ufficiale per la redazione della comunicazione. AgEA infatti ha inserito nei suoi sistemi geografici la nuova delimitazione delle Zone vulnerabili (2017), e quindi effettua le necessarie elaborazioni per l'attribuzione o meno.
- se l'azienda NON dispone del fascicolo aziendale, potrà attuare quando indicato nella FAQ n.14 della presente pagina ossia fare richiesta di verifica alla UOD 500706 (pec uod.500706@pec.regione.campania.it), e per conoscenza alla UOD STP territorialmente competente, allegando un foglio elettronico contenente l’elenco del particelle, indicando, in tre colonne separate, il comune, il foglio e la particella di interesse.
In merito alla faq 10, nella quale si chiarisce la possibilità di utilizzare altri schemi di contratto per la cessione di effluenti oltre a quello allegato alla DGR 585/2020, è quindi possibile anche produrre la dichiarazione di assenso, redatta secondo lo schema della DGR 771/2012 e già stipulata prima della pubblicazione della DGR 585/2020, sempreché, ovviamente, in corso di validità?
La documentazione deve essere aggiornata così come previsto all’art 7 comma 1 e comma 7 della disciplina regionale di seguito riportati, e dall’art. 55 della disciplina stessa:
art. 7, comma 1: il legale rappresentante dell'impresa agricola o dell’impianto di trattamento dei reflui può cedere gli effluenti di allevamento e/o il digestato ad un soggetto terzo, detentore, formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale per l'espletamento dell’utilizzazione agronomica. In tal caso, il legale rappresentante dell'impresa agricola e/o dell’impianto che cede, deve trasmettere al STP copia del contratto stipulato, oltre alla comunicazione di cui all’art. 4. Il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall'azienda agricola produttrice, ed è tenuto a comunicare le relative informazioni al STP e a produrre la relativa documentazione.
Art. 7, comma 7: la documentazione di cui al comma 1, già presentata al momento dell'entrata in vigore della presente disciplina deve essere adeguata secondo quanto disposto dall’articolo 55, commi 2 e 3.
Come si può determinare sul portale SIAN se una particella ricade o meno in zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola?
Per la ricerca sul portale SIAN andrà effettua la scelta, in servizi, della voce “CONSULTAZIONE FASCICOLO AZIENDALE”. Si potrà procedere per CUAA o per particella. Nel primo caso, entrati nel fascicolo del soggetto, si sceglie la voce “CONSISTENZE”. Se l’azienda possiede terreni in più comuni si aprirà la schermata dei comuni. Scelto il comune di interesse apparirà la voce “CONSISTENZA TERRITORIALE” con elenco tabellare delle particelle in fascicolo. In particolare nell’ultima colonna si deve scegliere la voce “GIS”, con la quale si accede al sistema geografico e che visualizza l'immagine dell'ortofoto della zona. Cliccando sulla rotella in alto a destra, si aprirà il menù del GIS: si scelga la prima icona “LAYER”, che permette di aprire una finestra a sinistra con gli strati informativi. L’ultimo strato è quello delle zone vulnerabili ai nitrati della regione Campania anno 2017: fleggare i due box della voce. Poiché non è possibile modificare la campitura, che è una linea fucsia, bisognerà allargare il campo dell’ortofoto con il segno meno sotto la rotella. Per agevolare l’osservazione eliminare la spunta dalla voce “COMUNI” nel menù layer. A questo punto sarà possibile determinare se la particella è o meno in zona vulnerabile.
Nel caso si proceda tramite “CONSULTAZIONE FASCICOLO AZIENDALE” per particella, inseriti gli estremi catastali, si entrerà in una schermata con elenco dei contributi che la particella ha ricevuto e che presenta come ultima colonna la voce “GIS” che permette l’apertura del sistema geografico. Si procede come descritto precedentemente.
Una società in nome collettivo agricola, costituita da 4 aziende agricole senza allevamenti, vuole allestire una struttura per lo stoccaggio e il trattamento di letame proveniente da allevamenti zootecnici presso una delle aziende della società. Il volume del letame da stoccare presso l’azienda agricola è stato stimato in proporzione all’utilizzo agronomico sui terreni agricoli dei soci per rispettare i limiti dei quantitativi di azoto in esso contenuti previsti della disciplina regionale approvata con DGR n. 585/2020.
A tale scopo, la società consortile vuole stipulare appositi contratti di cessione di effluenti con le aziende zootecniche interessate come previsto dalla disciplina regionale. Sulla base di tale contratto, il titolare dell’allevamento zootecnico si impegna esclusivamente a trasportare il letame nell’azienda presso la quale è adibita la struttura di stoccaggio, mentre l’azienda agricola, nella quale è allestita la struttura di stoccaggio e trattamento, realizza le fasi di stoccaggio, trattamento del letame (che consiste esclusivamente nell’aerazione della massa) e utilizzazione agronomica del suddetto letame nei terreni agricoli dei soci. Tanto premesso, si chiede:
1) quale modello di comunicazione deve presentare all’autorità competente il socio della società consortile che effettua lo stoccaggio, il trattamento e l’utilizzazione agronomica del letame ricevuto dagli allevatori tramite contratto di cessione; 2) se la distanza della struttura adibita al trattamento del letame da altre proprietà è stabilita dal PRG comunale oppure se vi è una normativa regionale specifica.
L’Allegato tecnico, parte 8.2 della Disciplina regionale Trattamenti aziendali di liquami zootecnici e gestione aziendale o interaziendale dei prodotti di risulta prevede, tra l’altro, la possibilità di gestire gli effluenti di allevamento e delle frazioni di trattamento in modo anche consortile, garantendo, inoltre, l’uso agronomico fuori dall’area di produzione.
Nel caso specifico di un’azienda agricola di una società consortile non produttrice di effluenti, ma che comunque effettua lo stoccaggio e il trattamento nonché la fase di utilizzazione agronomica della sola frazione solida dei reflui zootecnici (letame) consegnato da aziende zootecniche, è necessario specificare quanto segue:
In sintesi, in maniera non esaustiva, si specifica quanto segue:
1) Nel caso in cui l’impresa (o società) titolare della comunicazione sia ceduta ad un’altra impresa (o società, possa essere sufficiente per il rispetto di quanto previsto dalla normativa summenzionata, che il rappresentante legale della ditta subentrante presenti al Settore competente esclusivamente una dichiarazione, con allegata visura camerale della ditta subentrante e il documento di riconoscimento del rappresentante legale della stessa, con la quale conferma tutti i dati inseriti nella comunicazione stessa presente agli atti dell’ufficio competente.
2) Nel caso di società dove cambi soltanto il rappresentante legale, possa essere sufficiente per il rispetto di quanto previsto dalla normativa summenzionata, che il nuovo rappresentante legale della ditta presenti al Settore competente esclusivamente una dichiarazione, con allegata visura camerale della società aggiornata e il documento di riconoscimento del rappresentante legale della stessa, con la quale conferma tutti i dati inseriti nella comunicazione stessa presente agli atti dell’ufficio competente.
Premesso che nell’ipotesi di operazioni societarie e, in particolare, nel caso di fusione per incorporazione ovvero di cessione (totale o ramo) dell’azienda costituente l’impresa che ha effettuato la comunicazione preventiva di cui alla menzionata normativa, il soggetto incorporante o cessionario subentra in tutti i rapporti giuridici in essere relativi all’azienda incorporata/ceduta, ragion per cui diventa ad ogni effetto di legge il soggetto responsabile di tali adempimenti, si precisa che in riferimento al primo quesito è necessario che il legale rappresentante dell’impresa che subentra, presenti al Settore competente la dichiarazione con cui notifica in primis l’avvenuta variazione e conferma tutti i dati della comunicazione presente agli atti dell’ente, allegando alla stessa, oltre ai documenti richiamati nella richiesta di parere, anche una copia conforme dell’atto pubblico con cui è stata operata la fusione per incorporazione o la cessione dell’azienda e ciò in analogia a quanto accade nell’ipotesi prevista dall’art.7 della DGR n. 585/2020 (cessione a terzi degli effluenti e derivati).
Nel caso di cui al secondo quesito, invece, è sufficiente una dichiarazione con cui il soggetto che ha assunto la carica di nuovo legale rappresentante dell’impresa, ferma restando la responsabilità solidale tra amministratori, renda noto ai competenti Settori la variazione dell’organo sociale confermando poi i dati già inseriti nella comunicazione preventiva acquisita agli atti. In tal caso sarà sufficiente l’allegazione di una visura camerale aggiornata con la copia del documento di identità del nuovo rappresentante legale.
In entrambi casi, tuttavia, è di fondamentale importanza che il neo rappresentante precisi nella comunicazione di aver ricevuto in consegna e, soprattutto, di essere in possesso e, dunque, detenere il “Registro delle utilizzazioni” degli effluenti e/o delle acque reflue e/o dei digestati sul quale sono annotati i movimenti dai contenitori di stoccaggio ai siti di spandimento, in ottemperanza al comma 6 dell’art.6 della DGR n.585/2020.