Si riporta qui di seguito una serie di chiarimenti in merito a quesiti frequentemente pervenuti.
Si ritiene che l'Atto deliberativo della Giunta Comunale, attestante l'avvenuta condivisione della SSL, debba essere prodotto anche dagli Enti locali soci del GAL, dal momento che l'approvazione della SSL è un atto che impegna l'Ente da un punto vista programmatorio, pertanto rientrante nelle competenze funzionali dell'Ente. Non rileva, a tal fine, la circostanza che l'Ente riveste anche lo status di socio del GAL in quanto trattasi di sfere giuridiche diverse: il fatto che l'Ente partecipi alla proprietà del soggetto giuridico (Gal) di diritto privato che propone una Strategia di Sviluppo Locale, anche per il territorio dell'Ente in questione, non può implicare la sottrazione all'Ente medesimo di funzioni sue proprie.
Ai fini dell'ammissibilità alla selezione della SSL, l'art.6 del Bando di Selezione identifica le condizioni, tassativamente elencate ai punti a), b), c), d), e), f) g) ed h), il cui mancato rispetto comporta la inammissibilità alla selezione della SSL.
Pertanto, la fattispecie sottoposta non appare concretare nessuna delle sei condizioni previste dal bando.
L'Art. 4 del Reg (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 "Identificazione dei partner pertinenti per i programmi" prevede che:
1. Per ciascun programma, gli Stati membri devono identificare i partner pertinenti tra, come minimo:
(…)
c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, tra cui:
(…)
ii) organismi che rappresentano i gruppi di azione locale di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
(...)
Si concorda con quanto sostenuto a proposito della valutazione del livello di rappresentatività della componente pubblica e si ritiene, pertanto, che le forme associative tra Enti Locali debbano essere considerate, ai fini della numerosità, coincidenti con il numero di comuni associati ovvero costituenti l'organismo associativo.
In particolare, l'art. 32. co. 2 lettera b) del Reg. 1303/2013, precisa che:
"Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:
I criteri di selezione previsti dal Bando in oggetto intendono premiare l'allargamento della rappresentatività. A tal fine, sotto il profilo funzionale, la valenza di un'unione di Comuni, sia essa di tipo obbligatorio, costituita ex lege (come la Comunità Montana ai sensi dell'art. 27 del TUEL) ovvero di tipo associativo, costituita volontaristicamente dagli Enti costituenti/associati pel tramite di specifiche deliberazioni consiliari (come i Consorzi ai sensi dell'art. 31 del TUEL e le Unioni di comuni ai sensi dell'art. 32 del TUEL), non può coincidere con la valenza riconosciuta al singolo Ente Locale, rappresentando, essa Unione, una pluralità di Enti Locali che, indipendentemente dalla fonte del rapporto associativo, comunque si ritrovano a condividere in capo ad un unico Soggetto di secondo livello, che li rappresenta, una serie di funzioni ed interessi di propria rispettiva competenza.
a) Non esistono divieti o motivi ostativi a che un Gal, ricorrendone i presupposti di legge, possa acquisire lo status di socio di altro Gal.
*******
b) Il Gal socio di altro Gal è classificabile, ai sensi dell'art. 4, Reg (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, tra gli << (…) c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione (…) >>
Si tratta di un Soggetto, unico, riconducibile, ai fini del Bando in oggetto ed al criterio di selezione relativo al "Livello di rappresentatività", alla componente "C" componente privata-società civile (organismi e soggetti della società civile, che rappresentano interessi di tipo culturale, ambientale, sociale).
*******
c) Il Bando in oggetto non fa divieto di costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo ovvero Associazioni Temporanee di Imprese tra Soggetti che, ai sensi del punto 5) del Bando in oggetto siano << (…) già costituiti in una struttura giuridica legalmente riconosciuta di natura societaria tra quelle previste dal codice civile>>.
In tale fattispecie:
fermo rimanendo, comunque, il rispetto delle Condizioni di ammissibilità di cui al punto sub 6) del Bando in oggetto, per quanto attiene il punto sub 9) Procedure e criteri di selezione, si specifica quanto segue:
Principio di Selezione 2:
- l'Istanza di Finanziamento sarà prodotta a firma del GAL Mandatario che dovrà allegare originale o copia conforme dell'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al Gal mandatario redatto nella forma della scrittura privata autenticata;
- tutta la documentazione di progetto dovrà essere firmate dai Gal Associati;
- tutta la documentazione amministrativa dovrà essere prodotta da ciascuno dei Gal Associati;
- Il fascicolo aziendale/anagrafico sarà presentato dal Gal Mandatario.
Non è possibile utilizzare dati diversi da quelli di riferimento (ISTAT 2011), in quanto le strategie di sviluppo locale (SSL) sono strettamente connesse alle caratteristiche dell'ambito territoriale di un arco temporale, pertanto l'utilizzo di altri dati potrebbe determinare una valutazione non omogenea delle SSL dei GAL.
Con il termine di contiguità territoriale si intende una condizione per la quale tutti i comuni appartenenti all'area Leader di un GAL/SSL devono essere confinanti tra di loro, indipendentemente dalla loro appartenenza ad un STS che, nella fattispecie, non costituisce alcun riferimento per la valutazione della condizione di ammissibilità di cui alla lettera d) del punto 6 del Bando di selezione dei GAL e delle SSL
Per ambito omogeneo si intende che tutti i comuni ricadenti nello stesso, laddove l'ambito coincide con un'area Leader di un GAL/SSL, devono essere classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR, così come riportato alla lettera a) del punto 6) del Bando di selezione dei GAL e delle SSL
Il punto 8 del Bando di selezione dei GAL e delle SSL, rubricato "Costi ammissibili", per la sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione", prevede, in particolare, che tra le suddette spese rientrano:
La Legge istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Legge 9 maggio 1989, n. 168), all'art. 1, comma 1, recita: "E' istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", con il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione "università".
Il comma 2, precisa: "Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", a tal fine, dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
Si ritiene, quindi, di poter confermare che per Centri di ricerca universitari si intendono anche gli Enti Pubblici di Ricerca, in quanto vigilati, entrambi, dal medesimo Soggetto.
In tal senso, dunque, ai fini del soddisfacimento del criterio di selezione inerente l'approccio innovativo (Principio di selezione 4: Qualità della strategia proposta), lo stesso risulta soddisfatto anche attraverso la richiesta collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca, tra i quali il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
R1. Come specificato nel Bando di selezione dei GAL e delle SSL (punto 6, lettera a) "Le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area Leader: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alla macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia LEADER".
La lettera d) del medesimo punto 6) precisa, inoltre: "I comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative, dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori".
Si è già precisato, infine, in una precedente FAQ che per ambito omogeneo si intende che tutti i comuni ricadenti nello stesso, laddove l'ambito coincide con un'area Leader di un GAL/SSL, devono essere classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, il comune appartenente alla macroarea A non può considerarsi ai fini della partecipazione/adesione alla SSL.
R2. Tra le condizioni di ammissibilità, riportate al punto 6 del Bando di selezione dei GAL e delle SSL, al punto d) viene precisato "I comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ".
In una precedente FAQ, si è chiarito che con il termine di contiguità territoriale si intende una condizione per la quale tutti i comuni appartenenti all'area Leader di un GAL/SSL devono essere confinanti tra di loro.
Pertanto, l'ipotesi prospettata non è ammissibile.
Si conferma che in sede di presentazione della domanda di partecipazione al Bando di selezione dei GAL e delle SSL, devono essere allegati soltanto gli schemi degli atti indicati, a titolo esemplificativo, nella Nota n. 13 del suddetto Bando, riguardanti l'individuazione e contrattualizzazione del personale facente parte dell'assetto organizzativo e funzionale del GAL, da riportare nella Tabella "Altro personale".
Si precisa che il perfezionamento giuridico degli incarichi, riguardanti il suddetto personale, potrà avvenire in una fase successiva alla presentazione della domanda di partecipazione, dopo aver regolarmente esperito una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del personale medesimo.
Si precisa, inoltre, che per le figure del Coordinatore e del RAF, devono essere riportate, nella tabella specifica, tutte le informazioni richieste, anche senza la materiale allegazione dei relativi contratti. Risulta, invece, necessario allegare i Curricula Vitae dei due soggetti, utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio per come stabilito nel criterio di selezione "Modello gestionale".
L'associazione, nella forma di ATS, deve essere formalizzata prima della scadenza del bando fissata alle ore 12,00 del 30 agosto 2016 e non come erroneamente riportato nella faq al 31 agosto 2016.
Nel caso di Gal già costituiti nella forma di Società a responsabilità limitata, ai fini della verifica del sotto criterio "Capacità finanziaria", il capitale sociale da prendere a riferimento, è quello riportato nel certificato di iscrizione del Registro delle Imprese della Camera di Commercio" come sottoscritto. Farà fede quanto dichiarato dal Legale Rappresentante del GAL all'interno dell'Allegato 2, par.3.2 "Caratteristiche, composizione e organi del partenariato", punto 5 "Compartecipazione finanziaria dei soci" ulteriormente avvalorato dalla Dichiarazione relativa alla veridicità dei dati forniti (All.4), unitamente alla documentazione utile allo scopo (Statuto/atto costitutivo - Ultimo bilancio approvato con relazione del Collegio Sindacale – Copia conforme del Libro Soci, laddove è previsto – Situazione patrimoniale aggiornata con particolare riferimento al versamento delle quote di capitale sociale da parte dei soci). Nel caso di GAL già costituiti nella forma di Consorzi, la categoria di capitale sociale da prendere a riferimento rimane quella del capitale sottoscritto, e laddove non presente nel certificato di iscrizione del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, il dato relativo al capitale sottoscritto può essere desunto dalla documentazione indicata in precedenza, con particolare riferimento alla Situazione patrimoniale che i Consorzi sono tenuti a redigere e depositare ai sensi dell'art. 2615 C.C. Anche in questo caso, ovviamente, farà fede quanto dichiarato dal Legale Rappresentante del GAL all'interno dell'Allegato 2, par.3.2 "Caratteristiche, composizione e organi del partenariato", punto 5 "Compartecipazione finanziaria dei soci" ulteriormente avvalorato dalla Dichiarazione relativa alla veridicità dei dati forniti (All.4).
Nel caso di Gal già costituiti nella forma di Società a responsabilità limitata, ai fini della verifica del sotto criterio "Affidabilità", il capitale sociale versato con riferimento ai singoli soci/singole quote, in assenza di dati rilevabili dal Certificato di Iscrizione del Registro delle Imprese della Camera di Commercio e dal Libro Soci, farà fede quanto dichiarato dal Legale Rappresentante del GAL all'interno dell'Allegato 2, par.3.2 "Caratteristiche, composizione e organi del partenariato", punto 5 "Compartecipazione finanziaria dei soci" ulteriormente avvalorato dalla Dichiarazione relativa alla veridicità dei dati forniti (All.4) e verificato con una Visura Camerale, laddove viene riportata la composizione del capitale sociale versato in ragione dei singoli soci/singole quote.
Nel caso di GAL già costituiti nella forma di Consorzi, in assenza di dati rilevabili dal Certificato di Iscrizione del Registro delle Imprese della Camera di Commercio e dal Libro dei Consorziati, vale quanto asserito al punto precedente in tema di documentazione probatoria.
Laddove si avesse necessità di dimostrare situazioni modificate, successive e non risultanti dalla Situazione patrimoniale di cui innanzi, le stesse potranno essere documentate attraverso la produzione di estratti di Libri sociali e contabili obbligatori per legge, resi nella forma dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. all'atto della presentazione dell'istanza in risposta al bando.
Il punto 10 del Bando di selezione dei GAL e delle SSL, in riferimento alla documentazione da inviare in uno alla domanda, prevede che vada consegnato l'"Atto Deliberativo della Giunta Comunale degli Enti Locali facenti parte del territorio attestante l'avvenuta condivisione della SSL, anche in mancanza di adesione formale al GAL". Ciò che rileva, dunque, ai fini del Bando e dell'ammissibilità alla selezione è che venga prodotto il suddetto Atto da cui si evinca l'attestazione, da parte dell'Organo Deliberativo, della condivisione della Strategia.
Per quel che concerne le Università private, dal momento che le Università non statali non possono essere qualificate come Enti pubblici (si veda, in particolare, Cass. Civ.sez. lavoro, n. 14129/1999, TAR Lazio, sez. III, n.351/2005, TAR Lazio, sez. II, n. 3971/2013, Cons. Stato, sez. VI, n. 2660/2015, TAR Lazio, sez. III, n. 8375/2015), le stesse, ai sensi del Regolamento UE 240/2014, art . 4 "Identificazione dei partner pertinenti per i Programmi", possono essere ricondotte entro il novero dei soggetti previsti alla lettera c) del suddetto articolo:
(….)
c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, tra cui:
i) organismi che operano nei settori connessi all'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma e all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base alla loro rappresentatività, e tenendo conto della copertura geografica e tematica, della capacità di gestione, delle competenze e degli approcci innovativi;
ii) organismi che rappresentano i gruppi di azione locale di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
iii) altre organizzazioni o gruppi che sono o che è probabile che siano interessati in modo significativo dall'attuazione dei fondi SIE, in particolare gruppi considerati a rischio di discriminazione e di esclusione sociale
Il punto 10 del Bando di selezione dei GAL e delle SSL prevede e prescrive la documentazione da presentare, in uno alla domanda, per la selezione dei GAL e delle SSL, a pena di inammissibilità. Tale documentazione contempla anche quella relativa alle azioni di cooperazione ed in particolare: