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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER


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Si riporta qui di seguito una serie di chiarimenti in merito a quesiti frequentemente pervenuti.

Presentazione della domanda e documentazione richiesta

Si ritiene che l'Atto deliberativo della Giunta Comunale, attestante l'avvenuta condivisione della SSL, debba essere prodotto anche dagli Enti locali soci del GAL, dal momento che l'approvazione della SSL è un atto che impegna l'Ente da un punto vista programmatorio, pertanto rientrante nelle competenze funzionali dell'Ente. Non rileva, a tal fine, la circostanza che l'Ente riveste anche lo status di socio del GAL in quanto trattasi di sfere giuridiche diverse: il fatto che l'Ente partecipi alla proprietà del soggetto giuridico (Gal) di diritto privato che propone una Strategia di Sviluppo Locale, anche per il territorio dell'Ente in questione, non può implicare la sottrazione all'Ente medesimo di funzioni sue proprie.

Condizione di ammissibilità soggetto beneficiario

L'Art. 4 del Reg (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 "Identificazione dei partner pertinenti per i programmi" prevede che:

1. Per ciascun programma, gli Stati membri devono identificare i partner pertinenti tra, come minimo:
(…)

c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, tra cui:
(…)

ii) organismi che rappresentano i gruppi di azione locale di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
(...)

Si concorda con quanto sostenuto a proposito della valutazione del livello di rappresentatività della componente pubblica e si ritiene, pertanto, che le forme associative tra Enti Locali debbano essere considerate, ai fini della numerosità, coincidenti con il numero di comuni associati ovvero costituenti l'organismo associativo.

In particolare, l'art. 32. co. 2 lettera b) del Reg. 1303/2013, precisa che:

"Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

  • a) (…)
  • b) gestito da gruppi di azioni locali composti dai rappresentanti degli interessi socio economico locali sia pubblici (…)";

I criteri di selezione previsti dal Bando in oggetto intendono premiare l'allargamento della rappresentatività. A tal fine, sotto il profilo funzionale, la valenza di un'unione di Comuni, sia essa di tipo obbligatorio, costituita ex lege (come la Comunità Montana ai sensi dell'art. 27 del TUEL) ovvero di tipo associativo, costituita volontaristicamente dagli Enti costituenti/associati pel tramite di specifiche deliberazioni consiliari (come i Consorzi ai sensi dell'art. 31 del TUEL e le Unioni di comuni ai sensi dell'art. 32 del TUEL), non può coincidere con la valenza riconosciuta al singolo Ente Locale, rappresentando, essa Unione, una pluralità di Enti Locali che, indipendentemente dalla fonte del rapporto associativo, comunque si ritrovano a condividere in capo ad un unico Soggetto di secondo livello, che li rappresenta, una serie di funzioni ed interessi di propria rispettiva competenza.

Con riferimento al Bando in oggetto ed all'indirizzo che nello stesso viene affermato circa la premialità attribuita ai processi di aggregazione tra territori e, dunque, alla concentrazione di risorse umane, finanziarie ed economiche, proprio ai fini del soddisfacimento del criterio di selezione inerente la popolazione, nell'ipotesi più semplice e realistica di accorpamento di due GAL/Partenariati precedentemente esistenti, si richiede di confermare:
a) se è possibile che uno dei due GAL diventi socio dell'altro?
b) se, nella configurazione societaria conseguente a tale operazione, il GAL associato, ai fini della composizione e rappresentatività dell'Assemblea, figura come unico (singolo) Soggetto o se, piuttosto, assume rilevanza la composizione quali-quantitativa del partenariato per come risultante dalla compagine sociale ovvero consortile del GAL associato medesimo nelle sue diverse componenti. Giova precisare, al riguardo, che la considerazione del Gal associato come unico (singolo) soggetto, prescindendo, dunque, dalla composizione del partenariato e dunque della compagine dello stesso, significherebbe la mancata considerazione, in termini numerici, dei Soggetti pubblici e privati che ne fanno parte. Tale circostanza, dunque, comporterebbe che tali Soggetti per figurare nella compagine del GAL risultante dalla aggregazione, dovrebbero aderire singolarmente come Soci del nuovo Soggetto, con questo generando o incorrendo in una serie di inefficienze e duplicazioni legate, ad esempio, all'incapienza temporale ed all'inefficienza economica della liquidazione/dismissione delle quote, alla difficoltà/impossibilità per i Comuni di sottoscrivere partecipazioni in Società o, comunque, al danno e pregiudizio eventualmente occorrente per i bilanci dei singoli aderenti al Gal associato.
Analogamente, quale ulteriore ipotesi percorribile:
c) i due GAL costituiscono un'Associazione Temporanea di Scopo a cui vengono applicate le norme sulle associazioni, con specifico riferimento a quelle relative all'Associazione Temporanea di Imprese e le norme di cui agli artt. 1703 e ss. del Codice Civile in tema di mandato. In questa ipotesi, i requisiti/criteri di selezione, sarebbero riferibili e verificabili in capo all'Associazione nella sua complessità, ad eccezione di tutto quanto riconducibile all'organo decisionale, laddove i requisiti/criteri di selezione sarebbero riferibili e verificabili in capo al Mandatario a cui è stato conferito il mandato di rappresentanza dell'Associazione.

a) Non esistono divieti o motivi ostativi a che un Gal, ricorrendone i presupposti di legge, possa acquisire lo status di socio di altro Gal.
*******
b) Il Gal socio di altro Gal è classificabile, ai sensi dell'art. 4, Reg (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, tra gli << (…) c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione (…) >>
Si tratta di un Soggetto, unico, riconducibile, ai fini del Bando in oggetto ed al criterio di selezione relativo al "Livello di rappresentatività", alla componente "C" componente privata-società civile (organismi e soggetti della società civile, che rappresentano interessi di tipo culturale, ambientale, sociale).
*******
c) Il Bando in oggetto non fa divieto di costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo ovvero Associazioni Temporanee di Imprese tra Soggetti che, ai sensi del punto 5) del Bando in oggetto siano << (…) già costituiti in una struttura giuridica legalmente riconosciuta di natura societaria tra quelle previste dal codice civile>>.
In tale fattispecie:
fermo rimanendo, comunque, il rispetto delle Condizioni di ammissibilità di cui al punto sub 6) del Bando in oggetto, per quanto attiene il punto sub 9) Procedure e criteri di selezione, si specifica quanto segue:
Principio di Selezione 2:

  1. Livello di Rappresentatività: il punteggio è assegnato considerando la sommatoria delle componenti presenti in ciascuno dei Gal Associati;
  2. Capacità Finanziaria: il punteggio è assegnato considerando la sommatoria del Capitale Sociale riportato nel certificato di iscrizione del Registro delle Imprese della Camera di Commercio per ciascuno dei Gal Associati;
  3. Composizione del Consiglio di Amministrazione: il punteggio è assegnato considerando la composizione del Consiglio di amministrazione del Gal Mandatario;
  4. Coerenza fra la rappresentatività dei partner associati al Gal e l'ambito tematico/i proposto nella strategia di sviluppo locale: il punteggio è assegnato considerando la presenza negli assetti societari dei Gal Associati di soci portatori di interessi specifici degli ambiti tematici.
Principio di Selezione 3:
  1. Affidabilità: il punteggio è assegnato considerando la sommatoria del capitale sociale versato riportato nel certificato di iscrizione del Registro delle Imprese della Camera di Commercio per ciascuno dei Gal Associati;
  2. Modello Gestionale: il punteggio è assegnato valutando l'organigramma del Gal Mandatario e la relativa dotazione in termini di risorse umane previste nella SSL;
  3. Precedenti esperienze di attuazione di progetti complessi europei: dovendosi misurare la capacità gestionale del Gal, il punteggio è assegnato con riferimento alle precedenti esperienze del Gal Mandatario.
Principi di Selezione 1 e 4:
Essendo i suddetti principi riferiti a condizioni oggettive pertinenti alla Strategia di Sviluppo Locale ed al relativo ambito territoriale, l'attribuzione dei punteggi non è influenzata dalla condizione soggettiva del Proponente.
Aspetti amministrativi:
La responsabilità gestionale, amministrativa e finanziaria ricade esclusivamente in capo al Gal mandatario che proporrà e attuerà la Strategia di Sviluppo Locale ai sensi della normativa di legge vigente ed applicabile in materia di associazioni temporanee di scopo ovvero imprese, avvalendosi del supporto del/i Gal mandante/i.
Ai fini degli aspetti di carattere amministrativo di cui al Bando in oggetto:
- Ai fini degli aspetti di carattere amministrativo di cui al Bando in oggetto:

- l'Istanza di Finanziamento sarà prodotta a firma del GAL Mandatario che dovrà allegare originale o copia conforme dell'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al Gal mandatario redatto nella forma della scrittura privata autenticata;
- tutta la documentazione di progetto dovrà essere firmate dai Gal Associati;
- tutta la documentazione amministrativa dovrà essere prodotta da ciascuno dei Gal Associati;
- Il fascicolo aziendale/anagrafico sarà presentato dal Gal Mandatario.

Non può non evidenziarsi, infine, che il bando non vieta forme di aggregazione più stabili quali il consorzio, la società consortile e le altre forme previste dal codice civile che possono dare maggiore solidità al processo.

Per ambito omogeneo si intende che tutti i comuni ricadenti nello stesso, laddove l'ambito coincide con un'area Leader di un GAL/SSL, devono essere classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR, così come riportato alla lettera a) del punto 6) del Bando di selezione dei GAL e delle SSL

Il punto 8 del Bando di selezione dei GAL e delle SSL, rubricato "Costi ammissibili", per la sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione", prevede, in particolare, che tra le suddette spese rientrano:

  • (…)
  • spese di gestione relative a procedure di selezione di fornitori e beneficiari, cioè spese di pubblicità e per le commissioni di selezione dei beneficiari dei GAL, relative alle misure del PSR nonché all'esecuzione delle attività di controllo e monitoraggio e valutazione di competenza del GAL
  • (…)
Pertanto, i costi esterni connessi alle procedure di selezione dei beneficiari devono rientrare nella suddetta prescrizione del Bando.

La Legge istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Legge 9 maggio 1989, n. 168), all'art. 1, comma 1, recita: "E' istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", con il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione "università".
Il comma 2, precisa: "Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", a tal fine, dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
Si ritiene, quindi, di poter confermare che per Centri di ricerca universitari si intendono anche gli Enti Pubblici di Ricerca, in quanto vigilati, entrambi, dal medesimo Soggetto. In tal senso, dunque, ai fini del soddisfacimento del criterio di selezione inerente l'approccio innovativo (Principio di selezione 4: Qualità della strategia proposta), lo stesso risulta soddisfatto anche attraverso la richiesta collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca, tra i quali il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Premesso che In riferimento alle condizioni di ammissibilità riportate nel paragrafo 6 del bando attuativo della misura 19, fermo restante che l'ammissibilità alla selezione delle SSL è subordinata al rispetto dei seguenti parametri:

chiediamo: è possibile, per assicurare la continuità territoriale, inserire all'interno del progetto un comune che non appartiene alla macroarea C e D, ma alla macroarea A, facendone condividere, con specifica delibera da parte degli organi competenti la SSL.
In definitiva il Comune intermedio, per far si chè si possa garantire continuità territoriale, aderirà esclusivamente alla SSL, senza prendere parte però al GAL.
chiediamo inoltre: è corretto non prendere in considerazione un comune che non rientra nell'area LEADER ai fini della valutazione della continuità territoriale del Gal? ad esempio è possibile escludere un comune capoluogo di provincia che non appartiene alla fascia C e D dando così la continuità territoriale tra due comuni confinanti con il suddetto comune e non confinanti tra loro che però appartengono alla fascia C e D, che siano intenzionati a partecipare alla costituzione del GAL. In definitiva escluderemo il comune di fascia A annullandone i confini e rendendo i due comuni di area C e D confinanti tra di loro.

R1. Come specificato nel Bando di selezione dei GAL e delle SSL (punto 6, lettera a) "Le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area Leader: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alla macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia LEADER".
La lettera d) del medesimo punto 6) precisa, inoltre: "I comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative, dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori". Si è già precisato, infine, in una precedente FAQ che per ambito omogeneo si intende che tutti i comuni ricadenti nello stesso, laddove l'ambito coincide con un'area Leader di un GAL/SSL, devono essere classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR. Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, il comune appartenente alla macroarea A non può considerarsi ai fini della partecipazione/adesione alla SSL.
R2. Tra le condizioni di ammissibilità, riportate al punto 6 del Bando di selezione dei GAL e delle SSL, al punto d) viene precisato "I comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ". In una precedente FAQ, si è chiarito che con il termine di contiguità territoriale si intende una condizione per la quale tutti i comuni appartenenti all'area Leader di un GAL/SSL devono essere confinanti tra di loro.
Pertanto, l'ipotesi prospettata non è ammissibile.

Come è noto, l'art. 34 del Reg. UE 1303/13 testualmente dispone, confermando il precedente orientamento della UE:
Articolo 34 - Gruppi di azione locale

  1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
  2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.
[omissis]
Pertanto, secondo il Regolamento, i GAL possono, alternativamente:
  • scegliere al loro interno un capofila per le questioni amministrative e finanziarie;
  • riunirsi in una struttura comune legalmente costituita.
Il Bando Pubblico in oggetto, nel richiamare ampiamente il Regolamento in oggetto, dispone, a pag. 12 (punto 5):
5. Soggetti beneficiari dell'intervento - Possono presentare domanda per la selezione delle SSL i Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi del reg. (UE) 1303/2013 già costituiti in una struttura giuridica legalmente riconosciuta di natura societaria tra quelle previste dal codice civile.
SI CHIEDE
Se il concetto di "struttura giuridica legalmente riconosciuta di natura societaria tra quelle previste dal codice civile" debba essere inteso nel senso di cui al Regolamento UE, art. 34, di "struttura comune legalmente costituita", vale a dire costituita in qualsiasi forma giuridica prevista dal Codice Civile italiano. Questo GAL ritiene che il punto 5 Bando Pubblico sopra riportato non possa che essere interpretato alla luce dell'art. 34 del Reg. UE 1303/13 e che, pertanto, i GAL possano costituirsi, come finora è accaduto, in una qualsiasi forma associativa prevista dal Codice Civile, vale a dire:
  • associazioni riconosciute (artt. 14 e ss. c.c.);
  • associazioni non riconosciute (artt. 36 e ss. c.c.);
  • comitati (artt. 39 e ss. c.c.);
  • consorzi (artt. 2612 e ss. c.c.);
  • società consortili (art. 2615 ter c.c.);
  • società per azioni (artt. 2325 e ss. c.c.);
  • società a responsabilità limitata (artt. 2472 e ss. c.c.);
  • cooperative (artt. 2511 e ss. c.c.);
  • società cooperative a responsabilità limitata (artt. 2511 e ss., 2472 e ss. c.c);
  • associazioni temporanee di imprese e associazioni temporanee di scopo (art. 10 del D. Lgs 24 luglio 1992, n. 358 e all'art. 95 commi 2 e 3, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554).
Diversa interpretazione andrebbe, peraltro, in contraddizione con quanto chiarito nella faq – Condizione ammissibilità soggetto attuatore- aggiornata al 01/07/2016 che riporta quanto segue: "Non può non evidenziarsi, infine, che il bando non vieta forme di aggregazione più stabili quali il consorzio, la società consortile e le altre forme previste dal codice civile che possono dare maggiore solidità al processo".

Nella programmazione 2007-2013, la Commissione di Selezione dei GAL ha considerato i Consorzi tra i soggetti ammissibili a presentare domanda per la selezione delle SSL. Per prassi consolidata, quindi, venutasi a determinare nella precedente programmazione, il concetto societario può essere assimilato anche ai Consorzi

Si conferma che in sede di presentazione della domanda di partecipazione al Bando di selezione dei GAL e delle SSL, devono essere allegati soltanto gli schemi degli atti indicati, a titolo esemplificativo, nella Nota n. 13 del suddetto Bando, riguardanti l'individuazione e contrattualizzazione del personale facente parte dell'assetto organizzativo e funzionale del GAL, da riportare nella Tabella "Altro personale".
Si precisa che il perfezionamento giuridico degli incarichi, riguardanti il suddetto personale, potrà avvenire in una fase successiva alla presentazione della domanda di partecipazione, dopo aver regolarmente esperito una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del personale medesimo.
Si precisa, inoltre, che per le figure del Coordinatore e del RAF, devono essere riportate, nella tabella specifica, tutte le informazioni richieste, anche senza la materiale allegazione dei relativi contratti. Risulta, invece, necessario allegare i Curricula Vitae dei due soggetti, utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio per come stabilito nel criterio di selezione "Modello gestionale".

Nel caso di Gal già costituiti nella forma di Società a responsabilità limitata, ai fini della verifica del sotto criterio "Capacità finanziaria", il capitale sociale da prendere a riferimento, è quello riportato nel certificato di iscrizione del Registro delle Imprese della Camera di Commercio" come sottoscritto. Farà fede quanto dichiarato dal Legale Rappresentante del GAL all'interno dell'Allegato 2, par.3.2 "Caratteristiche, composizione e organi del partenariato", punto 5 "Compartecipazione finanziaria dei soci" ulteriormente avvalorato dalla Dichiarazione relativa alla veridicità dei dati forniti (All.4), unitamente alla documentazione utile allo scopo (Statuto/atto costitutivo - Ultimo bilancio approvato con relazione del Collegio Sindacale – Copia conforme del Libro Soci, laddove è previsto – Situazione patrimoniale aggiornata con particolare riferimento al versamento delle quote di capitale sociale da parte dei soci). Nel caso di GAL già costituiti nella forma di Consorzi, la categoria di capitale sociale da prendere a riferimento rimane quella del capitale sottoscritto, e laddove non presente nel certificato di iscrizione del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, il dato relativo al capitale sottoscritto può essere desunto dalla documentazione indicata in precedenza, con particolare riferimento alla Situazione patrimoniale che i Consorzi sono tenuti a redigere e depositare ai sensi dell'art. 2615 C.C. Anche in questo caso, ovviamente, farà fede quanto dichiarato dal Legale Rappresentante del GAL all'interno dell'Allegato 2, par.3.2 "Caratteristiche, composizione e organi del partenariato", punto 5 "Compartecipazione finanziaria dei soci" ulteriormente avvalorato dalla Dichiarazione relativa alla veridicità dei dati forniti (All.4).

Nel caso di Gal già costituiti nella forma di Società a responsabilità limitata, ai fini della verifica del sotto criterio "Affidabilità", il capitale sociale versato con riferimento ai singoli soci/singole quote, in assenza di dati rilevabili dal Certificato di Iscrizione del Registro delle Imprese della Camera di Commercio e dal Libro Soci, farà fede quanto dichiarato dal Legale Rappresentante del GAL all'interno dell'Allegato 2, par.3.2 "Caratteristiche, composizione e organi del partenariato", punto 5 "Compartecipazione finanziaria dei soci" ulteriormente avvalorato dalla Dichiarazione relativa alla veridicità dei dati forniti (All.4) e verificato con una Visura Camerale, laddove viene riportata la composizione del capitale sociale versato in ragione dei singoli soci/singole quote.
Nel caso di GAL già costituiti nella forma di Consorzi, in assenza di dati rilevabili dal Certificato di Iscrizione del Registro delle Imprese della Camera di Commercio e dal Libro dei Consorziati, vale quanto asserito al punto precedente in tema di documentazione probatoria. Laddove si avesse necessità di dimostrare situazioni modificate, successive e non risultanti dalla Situazione patrimoniale di cui innanzi, le stesse potranno essere documentate attraverso la produzione di estratti di Libri sociali e contabili obbligatori per legge, resi nella forma dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. all'atto della presentazione dell'istanza in risposta al bando.

Il punto 10 del Bando di selezione dei GAL e delle SSL, in riferimento alla documentazione da inviare in uno alla domanda, prevede che vada consegnato l'"Atto Deliberativo della Giunta Comunale degli Enti Locali facenti parte del territorio attestante l'avvenuta condivisione della SSL, anche in mancanza di adesione formale al GAL". Ciò che rileva, dunque, ai fini del Bando e dell'ammissibilità alla selezione è che venga prodotto il suddetto Atto da cui si evinca l'attestazione, da parte dell'Organo Deliberativo, della condivisione della Strategia.

Per quel che concerne le Università private, dal momento che le Università non statali non possono essere qualificate come Enti pubblici (si veda, in particolare, Cass. Civ.sez. lavoro, n. 14129/1999, TAR Lazio, sez. III, n.351/2005, TAR Lazio, sez. II, n. 3971/2013, Cons. Stato, sez. VI, n. 2660/2015, TAR Lazio, sez. III, n. 8375/2015), le stesse, ai sensi del Regolamento UE 240/2014, art . 4 "Identificazione dei partner pertinenti per i Programmi", possono essere ricondotte entro il novero dei soggetti previsti alla lettera c) del suddetto articolo:
(….) c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, tra cui: i) organismi che operano nei settori connessi all'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma e all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base alla loro rappresentatività, e tenendo conto della copertura geografica e tematica, della capacità di gestione, delle competenze e degli approcci innovativi; ii) organismi che rappresentano i gruppi di azione locale di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013; iii) altre organizzazioni o gruppi che sono o che è probabile che siano interessati in modo significativo dall'attuazione dei fondi SIE, in particolare gruppi considerati a rischio di discriminazione e di esclusione sociale

[Tipologia 19.3] Dal momento della presentazione del Bando Misura 19 relativo alla programmazione 2014/2020 da parte della Regione, i GAL campani interessati alla Cooperazione (Misura 19.3) hanno iniziato a lavorare alla ricerca di partners nuovi per la costituzione di nuovi partenariati, o relativamente alla ricompattazione di quelli già esistenti, soprattutto relativamente a progetti già in essere.
Si è constatato, purtroppo, che per questa attuale programmazione, i tempi adottati dalla Regione Campania, non risultano in linea con la maggior parte delle altre regioni italiane che, invece, sono piuttosto indietro. Altresì, GAL che si vorrebbero coinvolgere all'interno di suddetti progetti, ci hanno rappresentato dopo varie sollecitazioni la presenza di problemi anche di carattere amministrativo, che non consentono loro, allo stato attuale, di poter discutere di cooperazione e, men che meno, di firmare protocolli d'intesa piuttosto che accordi, ai quali presumibilmente non potrebbero con certezza prestare fede. L'idea potrebbe essere quella di chiudere i progetti, amministrativamente, attraverso la formalizzazione di accordi all'interno di un partneriato solido formato perlopiù da gal campani, insieme a quegli altri che potrebbero, quantomeno, rappresentare l'intenzione di aderire al partneriato (lettera d'intenti o quant'altro). Potrebbe essere la soluzione ideale? Inoltre, da questo stato generale, scaturisce una situazione analoga e consequenziale: considerata la discordanza dei tempi operativi tra le varie regioni, il partenariato costituito potrebbe avere qualche difficoltà a presentare un progetto esecutivo minuziosamente dettagliato, poichè mancante di alcuni tasselli fondamentali. Pertanto, l'idea potrebbe essere quella di presentare un progetto realizzato in grandi linee, ma rispondente in tutto alle richieste del bando.

Il punto 10 del Bando di selezione dei GAL e delle SSL prevede e prescrive la documentazione da presentare, in uno alla domanda, per la selezione dei GAL e delle SSL, a pena di inammissibilità. Tale documentazione contempla anche quella relativa alle azioni di cooperazione ed in particolare:

  • Progetto di cooperazione (fascicolo di progetto) – Allegato 5
  • Accordo/pre - accordo di cooperazione
  • Approvazione dei progetti di cooperazione da parte delle altre eventuali AdG. In alternativa, nota informativa circa lo stato di ottenimento della stessa
Da quanto sopra riportato, si evince, dunque, che l'ammissibilità al bando ed alla procedura di selezione è subordinata alla presentazione della suelencata documentazione, non essendo ammissibili deroghe o modifiche a quanto definito nel Bando stesso. Si ribadisce e si conferma, quindi, che l'Accordo/pre-Accordo di cooperazione deve essere sottoscritto da tutti i partner intenzionati a partecipare al progetto di cooperazione, fermo rimanendo la possibilità di variare lo stesso, in termini incrementativi o decrementativi, in una fase successiva. Si ribadisce e si conferma, inoltre, che è prevista la possibilità di presentare una "nota informativa" da parte dei partner che accusano difficoltà e ritardi in ordine all'approvazione del progetto da parte delle rispettive AdG. Infine, come già precisato, non è possibile presentare proposte progettuali in un formato diverso dal formulario di progetto specifico dedicato alle azioni di cooperazione (Allegato 5), che è parte integrante e sostanziale del Bando stesso.

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