Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:
Le uova della categoria A destinate al consumo umano diretto sono classificate anche in base al peso. Tuttavia, la classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria alimentare e non alimentare.
Le uova della categoria B sono destinate esclusivamente all'industria alimentare e non alimentare.
Le uova della categoria A presentano le seguenti caratteristiche di qualità:
Le uova della categoria A sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:
Le categorie di peso sono indicate dalle lettere o diciture corrispondenti di cui sopra oppure da una combinazione di entrambe, con l'eventuale aggiunte delle fasce di peso corrispondenti. La quantità netta di prodotto contenuta negli imballaggi può essere espressa in peso o in numero di uova.
La vigente normativa comunitaria e nazionale in tema di commercializzazione delle uova prevede che i centri di imballaggio per poter operare devono essere preventivamente riconosciuti dalla competente autorità sanitaria regionale - ai sensi dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004 - e successivamente autorizzati dalle Direzioni Generali Agricoltura delle dalle Regioni. Per il rilascio dell'autorizzazione i centri devono disporre di locali e dell'attrezzatura tecnica appropriati che consentono la classificazione delle uova per categoria di qualità e di peso. I centri di imballaggio che lavorano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare, tuttavia, non sono tenuti a disporre dell'attrezzatura tecnica necessaria per la classificazione delle uova in base al peso. Le caratteristiche delle attrezzature tecniche devono essere idonee a garantire un'adeguata manipolazione delle uova.
La Giunta Regionale della Campania, con la deliberazione n. 738 del 30 Aprile 2008 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 3 Giugno 2008) ad oggetto Approvazione delle procedure regionali per l'autorizzazione, la revoca e/o la sospensione dei centri di imballaggio uova ha disciplinato gli adempimenti nella materia di cui trattasi affidati alle Regioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 e dell'art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 11 Dicembre 2009 emanato di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Per il rilascio dell'autorizzazione i titolari/legali rappresentanti dei centri di imballaggio uova devono presentare apposita istanza conforme al fac-simile di domanda di seguito riportato (scarica il modello).
L'istanza deve essere presentata alle Unità Operative Dirigenziali competenti per territorio provinciale (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno) competenti per territorio provinciale di ubicazione dello stabilimento.
Agli stessi uffici deve essere, inoltre, comunicata da parte dei titolari/legali rappresentanti dei centri ogni variazione della denominazione o ragione sociale, dell'indirizzo, delle attrezzature tecniche del centro, nonché ogni variazione intervenuta nel decreto di riconoscimento emanato dalla competente autorità sanitaria.
Il codice di identificazione dei centri d'imballaggio è attribuito dal MASAF ed è costituito dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT della provincia - costituito da tre numeri - e da un numero progressivo per ciascuna provincia - anch'esso di tre cifre.
Il MASAF, tenuto conto delle nuove autorizzazioni, tiene aggiornata la lista dei centri d'imballaggio uova pubblicata nel proprio sito Internet all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it nella sezione "Settori Agroalimentari > Zootecnico > Uova > Elenco dei centri di imballaggio uova autorizzati sul territorio nazionale".
Gli imballaggi delle uova della categoria A e della categoria B devono presentare sulla superficie esterna il codice di identificazione del centro di imballaggio.
Le uova della categoria «A» ed i relativi imballaggi presentano una delle seguenti diciture:
Imballaggi |
Uova |
|
---|---|---|
obbligatorie - (sistema di allevamento) |
obbligatorie - (codice di allevamento) |
facoltative - (sistema di allevamento) |
Uova da allevamento all'aperto |
1IT...... |
Aperto |
Uova da allevamento a terra |
2IT...... |
A terra |
Uova da allevamento in gabbie |
3IT...... |
Gabbie |
Uova biologiche |
0IT...... |
All. Bio |
Il numero distintivo che l'azienda sanitaria locale assegna ad ogni allevamento è composto di una cifra che indica il metodo di allevamento seguita nell'ordine dal codice dello Stato italiano "IT", dal codice ISTAT del comune ove è ubicato l'allevamento (3 cifre), dalla sigla della provincia e da un numero progressivo di tre cifre che consente di identificare in modo univoco l'allevamento.
Esempio: "2 IT 001 NA 061"
Può inoltre, essere aggiunta una lettera ("A . . . Z") in coda al numero distintivo sopraindicato per l'identificazione di singoli branchi di galline ovaiole o dei diversi locali dell'allevamento.
La spiegazione del codice deve essere riportata all'interno o all'esterno dell'imballaggio.
Codice per il metodo di allevamento
I metodi di allevamento devono essere indicati con uno dei seguenti codici:
Utilizzo della dicitura extra
Sugli imballaggi può essere apposta la dicitura "Extra" o "Extra fresche", a condizione che sull'imballaggio stesso venga anche indicata in maniera visibile:
La data di deposizione deve essere indicata anche sulle uova.
Le diciture di cui sopra possono essere utilizzate come indicazioni supplementari della qualità sugli imballaggi contenenti uova della categoria "A" fino al nono giorno successivo alla data di deposizione. Dopo tale termine le uova devono essere ritirate dagli scaffali di vendita al pubblico oppure deve essere rimossa la dicitura "Extra", fermo restando il limite massimo di 28 giorni per il consumo delle stesse decorrenti dalla data di deposizione.
Altre diciture facoltative sono l'origine delle uova ed il tipo di alimentazione.
Sul sito www.politicheagricole.gov.it è riportato l'elenco ufficiale dei centri imballaggio uova