Foreste

Un albero per ogni neonato e/o minore adottato



La necessità di ottemperare alle disposizioni della legge 29 gennaio 1992 n. 113 "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica” ha indotto l’Amministrazione regionale a regolamentare la materia promulgando la Legge regionale 28 dicembre 1992 n. 14, Obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato e/o minore adottato” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.53 del 31/12/2002 e successivamente modificata con modificata con la Legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011.

L'obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica, impone alla Amministrazione Comunale l'esigenza di trovare spazi verdi esistenti o superfici nuove adatte ad accogliere le piantagioni arboree. Generalmente le Amministrazioni Comunali destinano a questo scopo apposite aree all'interno di parchi pubblici, scuole, aree verdi attrezzate, oppure nuove aree individuate dai Piani Regolatori per la realizzazione di verde pubblico. Inoltre, comunicano alle famiglie dei bambini interessati il tipo di pianta loro assegnata ed il luogo dove verranno piantate.

Nel giorno prescelto, potrebbero essere invitati a partecipare alla manifestazione oltre i bambini e le autorità civili e religiose, anche i genitori per far si che l'evento diventi una vera è propria festa.

L'area dove vengono piantumati gli alberi, viene individuata mediante una o più targhe riportante i loghi del Comune e della Regione nonché la dicitura: "L.R. 14/92 Un albero per ogni neonato"  piante messe a dimora per i neonati e/o minori adottati nell'anno ….. Al bambino, l'Amministrazione comunale, può consegnare una pergamena in ricordo dell'evento.

Considerato che la legge nazionale affida alle Regioni e alle Province Autonome il compito di specificare le specie arboree più adatte alle caratteristiche del clima, tipo di terreno e di paesaggio dei luoghi di competenza, la legge regionale ha individuato la tipologia di piante da destinare alle finalità della Legge 113/92.

Le specie arboree e arbustive da mettere a dimora, indicate nell'allegato 1, sono scelte prioritariamente tra quelle  appartenenti alla fascia fito-climatica più appropriata nonché al paesaggio della località oggetto dell'intervento

Le piante da mettere a dimora, andranno richieste gratuitamente alla Regione Campania dal 1°Aprile al 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando il modello richiesta piante che si può ritirare presso ciascun Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste (vedi indirizzi), oppure scaricare su questo sito. A seguito della richiesta, il Settore dopo aver esaminato la disponibilità del materiale vegetale e le domande pervenute, invia comunicazione dell'approvazione della domanda specificando la quantità ed il tipo di piante concedibili.

La messa a dimora delle piante, di norma, viene effettuata nel periodo compreso tra novembre e marzo, cioè nei mesi più indicati per effettuare tale operazione; in questo periodo di riposo vegetativo, infatti, è maggiormente garantito l'attecchimento delle diverse specie utilizzate.

Si utilizzano piante di circa 3-4 anni d'età, alte da 1,5 a 2 metri. Piante di età e sviluppo maggiore, oltre che comportare maggiori oneri di trapianto, assicurano minori garanzie di attecchimento e, a causa della crisi di trapianto, una minore velocità di accrescimento negli anni successivi. In alcuni casi vengono preferite piante più piccole, generalmente della stessa età del bambino, affinché le loro crescite avvengano "idealmente" seguendo lo stesso percorso di vita.

Per maggiori informazioni: dr. S. Apuzzo (0817967774) - agr.co D. Fiorellino (0817967775) - e-mail -