Concessione di un aiuto comunitario per la fornitura di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole
Per incentivare il consumo
di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari tra i giovani l’Unione
Europea, con il regolamento
(CE) n. 2707/2000, come modificato ed integrato
dal reg. (CE) n. 816/2004, ha previsto la possibilità di concedere un
aiuto per la distribuzione degli stessi agli allievi delle scuole. Sono beneficiari
dell'aiuto gli allievi che frequentano regolarmente un istituto scolastico
appartenente ad una delle seguenti categorie:
a) scuole materne o altri istituti
d'istruzione prescolare amministrati o riconosciuti dalle competenti autorità;
b) scuole elementari;
c) scuole secondarie.
Gli allievi possono beneficiare
dell'aiuto durante la totalità dei giorni di scuola. Il numero totale
dei giorni di scuola, escluse le vacanze, deve essere confermato dall'autorità didattica
o dall'istituto scolastico. Gli allievi non possono beneficiare dell'aiuto
durante i soggiorni in colonie di vacanza. Sono sovvenzionabili, a titolo indicativo,
il latte intero, il latte intero al cacao o aromatizzato, lo yogurt a base
di latte intero, il latte parzialmente scremato, il latte parzialmente scremato
al cacao o aromatizzato, lo yogurt a base di latte parzialment escremato, i
formaggi freschi e formaggi fusi non aromatizzati aventi tenore di di materie
grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40%, altri formaggi
diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materie
grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 45%, il formaggio
Grana Padano, il formaggio Parmigiano Reggiano. L'aiuto può essere concesso
ai soggetti di seguito indicati:
a) istituti scolastici;
b) amministrazioni
per i prodotti distribuiti agli allievi di istituti di propria competenza (ad
es. i Comuni);
c) fornitori dei prodotti.
Il soggetto che richiede l'aiuto deve essere riconosciuto dal competente organismo abilitato all’erogazione dell’aiuto stesso che, per la Campania, è rappresentato dall’AGEA. Le richieste di riconoscimento, pertanto, devono essere inviate al seguente indirizzo: AGEA – U.O. Promozione, Miglioramento Qualità e Aiuti Sociali – cod. 64 – Via Torino n. 45 – 00184 ROMA.
Nell’istanza di riconoscimento e con riferimento a ciascuna scuola per cui viene richiesto l’aiuto deve essere, tra l’altro, indicato: il numero degli allievi iscritti; il numero totale dei giorni di scuola; l’impegno a distribuire i prodotti lattiero-caseari ad uso esclusivo degli allievi che frequentano la scuola o le scuole per le quali è chiesto l'aiuto; tenere a disposizione degli organi di controllo, a loro richiesta, i documenti giustificativi; permettere che siano effettuate ispezioni in loco.
Anche le richieste di pagamento dell’aiuto devono essere inviate all’AGEA e nella domanda devono essere indicati i quantitativi distribuiti, ripartiti per categoria di prodotti, il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico o dell'amministrazione responsabile. La concessione dell'aiuto è subordinata all'impegno di non utilizzare i prodotti lattiero-caseari sovvenzionati per la preparazione di pasti serviti agli allievi. L’importo dell’aiuto è correlato alla tipologia ed alla quantità dei prodotti distribuiti agli allievi durante il periodo per il quale è chiesto l'aiuto nonché al numero di allievi iscritti nell'istituto scolastico interessato.
L’aiuto, inoltre, è concesso relativamente ad una quantità massima di latte giornaliero, o di equivalente latte, distribuito per ogni allievo pari a 257,5 gr.
Regolamento CE 2707/2000 e successive modifiche ed integrazioni
DECRETO 7 aprile 2006 Norme di applicazione del regolamento CE n. 2707/2000 relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole