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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 4.2.1 - Importi ed aliquote di sostegno


(aggiornamento 24.05.2017)

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il Decreto Legislativo n° 139 del 18 agosto 2015, ha introdotto novità in materia di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato (attuazione della Direttiva 2013/34/UE), il cd. "Decreto Bilanci", le cui nuove disposizioni si applicano a partire dal 1°gennaio 2016. In particolare l'art.7 comma 1 apporta alcune modifiche all'art. 27 del Decreto Legislativo 127/1991, relativo ai casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. Si specifica che sono tenute a predisporre il bilancio consolidato le S.p.A., le Sapa e le S.r.l. che possiedono una partecipazione di controllo in un'altra società, nonché gli enti pubblici, le cooperative e le mutue assicuratrici che controllino una S.p.A., una sapa o una S.r.l. Tuttavia le imprese controllanti, sono esonerate da tale obbligo se, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti (in riferimento al proprio bilancio e a quello delle controllate):
  • 20.000.000 euro negli attivi patrimoniale;
  • 40.000.000 euro nei ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'esercizio;
  • numero di dipendenti in media nell'anno: 250
Pertanto nel caso in cui la società richiedente rientri nella suddetta ipotesi, si conferma la possibilità della produzione in copia conforme del bilancio approvato e depositato dell'ultimo anno antecedente la domanda di finanziamento.
Un'ulteriore ipotesi di esclusione dal consolidamento si ha nel caso in cui la società controlli esclusivamente imprese che possono essere escluse ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs 127/1991 (come modificato dall'art.7 comma 2 del DLgs 139/2015), ossia:
  1. la loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;
  2. l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è sottoposto a gravi e durature restrizioni;
  3. in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni alla redazione del bilancio consolidato;
  4. le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
Se la società richiedente risponde ad uno dei suddetti casi di esclusione dalla presentazione del bilancio consolidato può allegare alla domanda di finanziamento, oltre al bilancio dell'ultimo anno approvato e depositato, una dichiarazione del revisore legale che certifichi quanto predetto.
Le strutture realizzate in passato, se vincolate con altri finanziamenti, non possono essere oggetto di intervento nella 4.2.1