(aggiornamento 28.11.2018)
Un unico richiedente può presentare fino a due domande di sostegno riguardanti altrettante progettazioni, purché i due progetti presentati non prevedano opere collegate tra di loro, ovvero, non siano lotti funzionali della stessa opera.
In particolare, non potranno essere ammessi progetti che prevedono elementi contigui (es.: reti di distribuzione collegate tra loro, invasi collegati tra loro, ecc.). Nel caso di specie si procederà ad escludere la seconda domanda di sostegno presentata.
L’intervento prospettato è ammissibile solo se le portate dei prelievi già collegati all’invaso esistente (di dimensioni superiori a 250.000 metri cubi) risultano essere, in termini di valore, superiori di almeno un ordine di grandezza rispetto alla portata del prelievo destinato ad alimentare l’invaso che si intende realizzare. Diversamente, l’invaso oggetto di intervento risulterebbe una modifica dell’impianto di accumulo esistente che ne incrementa le capacità; intervento, questo, non ammissibile dal bando della tipologia di intervento 4.3.2 per la demarcazione degli interventi tra il PSR nazionale e quello regionale.
Naturalmente restano fermi tutti i vincoli previsti dall’art. 46 del Reg. UE 1305/2013 e dal bando di attuazione della tipologia di intervento, sia in materia di rispetto dello stato quantitativo del corpo idrico oggetto di prelievo che sulla disciplina che regola il rilascio delle concessioni di prelievo e delle relative varianti. Tali vincoli devono essere mantenuti anche successivamente alla realizzazione dell’intervento e per tutta la durata dell’impegno.
Tale richiesta trae origine dalle limitazioni d’uso che possono essere applicate dal soggetto che ha concesso lo sfruttamento della risorsa ai fini irrigui di un invaso di capacità complessiva di accumulo superiore alla soglia di 250.000 metri cubi.
Nonostante l’esistenza di limitazioni ai fini irrigui, le opere che verrebbero realizzate risulterebbero a beneficio dell’intero invaso e quindi non sono finanziabili dalla Tipologia di intervento 4.3.2 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Campania in quanto di esclusiva competenza della Tipologia di Intervento 4.3.1 del PSR Nazionale, così come definito dalla Linee di demarcazione degli interventi tra PSR e PSRN e richiamato all’art. 8 del bando.
La valutazione del risparmio idrico potenziale superiore al 10% richiesta al paragrafo 7 del bando, nel caso di investimenti riguardanti anche la trasformazione, ammodernamento, completamento e/o miglioramento di un impianto di distribuzione irrigua esistente, rappresenta una delle condizioni di ammissibilità a cui deve essere dato puntuale soddisfacimento in uno dei documenti fondamentali del progetto (es.: relazione tecnica, relazione agronomica, ecc.). Nella compilazione dello schema di cui all’allegato 9 del bando (tabella di Cross Reference) dovrà essere riportato l’identificativo dell’allegato progettuale recante la predetta valutazione.
L'obbligo del rispetto del Minimo Deflusso Vitale del corso d’acqua oggetto del prelievo è riportato nel disciplinare della concessione di prelievo, sulla base di quanto definito (per la Campania) dal Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale. È altresì prescritto nel provvedimento concessorio, l’obbligo della misurazione dei volumi prelevati. Pertanto, la storicizzazione dei volumi prelevati/derivati relativa ad almeno cinque anni precedenti l’anno di presentazione della Domanda di Sostegno, sarà sufficiente a fornire la garanzia del rispetto delle prescrizioni, riguardanti il DMV, contenute nel predetto provvedimento di concessione.
In riferimento alle “aziende servite” si chiarisce che l’elenco dovrà contenere tutti gli elementi richiesti al medesimo punto del bando riguardanti le aziende agricole servite, indipendentemente dalla forma di conduzione delle stesse, purché siano agevolmente identificabili, per la successiva verifica nella fase di istruttoria dei progetti candidati.
Il quesito, per la sua natura, risulta essere molto specifico, ma ad ogni modo, data l’importanza, appare opportuno fornire e pubblicizzare le indicazioni necessarie.
È evidente che un invaso dedicato in maniera esclusiva all’uso irriguo, il cui prelievo dell’acqua è affidato esclusivamente ad una derivazione operante a gravità, avrà un limite imposto dall’altezza (sul livello del mare) dei fondi “irrigati” rispetto a quella di posizionamento dell’incile. Nel caso di specie prospettato, anche se la capacità complessiva dell’invaso è superiore alla soglia dei 250.000 m3, la capacità di accumulo di acqua ad uso irriguo è, sia naturalmente che artificialmente, limitata ad una soglia più bassa del limite previsto dal bando. Inoltre, la restante frazione idrica (volume morto dell’invaso), per quanto esposto nel quesito, rimane inutilizzata e pertanto, non può essere destinata all’irrigazione.
In questo specifico caso ipotizzato, il progetto ricade nell’elenco di casistiche di interventi finanziabili dalla tipologia di intervento 4.3.2. Naturalmente, sarà cura del richiedente rappresentare in maniera puntuale gli elementi tecnici limitanti la capacità complessiva dell’invaso e fornire ampia dimostrazione circa l’impossibilità che l’intervento proposto determini il superamento del limite di capacità previsto dalla demarcazione degli interventi tra il PSR nazionale e il del PSR regionale. Tali condizioni saranno oggetto di verifiche ex ante ed ex post.