(aggiornamento 15.11.2017)
Sono ammissibili le attività nell'ambito sociale, del turismo, del commercio, dell'artigianato e nell'ambito dei servizi. Sono escluse tutte le attività imprenditoriali "connesse" a quelle agricole.
Bisogna aver compiuto: almeno 18 anni e non più di 30 anni.
Le categorie protette sono quelle alle quali si applica la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
Sono attribuiti 15 punti se e solo se il progetto presenta contemporaneamente e in modo coerente attività nell'ambito del turismo, dell'artigianato e dei servizi.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio i posti di lavoro vengono quantificati come previsto nel principio di selezione n. 3. Ai fini del saldo, al momento dell'accertamento finale si verifica l'effettiva realizzazione di essi.
Per:
i requisiti devono essere in capo al rappresentante legale.
Per:
si terrà conto della compagine societaria.
L'espressione "mai svolto attività d'impresa" si deve intendere riferita a quei soggetti che non abbiano mai svolto un'attività così come previsto dall' articolo 2082 del Codice Civile, e pertanto le attività professionali non si devono ritenere quali attività imprenditoriali se tali attività non risultano essere un elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa
Così come riportato nei Criteri di Selezione PSR Campania 2014/2020, approvati con DRD n° 91 del 27.04.2017, per servizi alla persona si devono intendere quelli di cui all'art.1, comma 1, del decreto legislativo n.155 del 24 marzo 2006.
Prima del saldo è necessario verificare che il Business plan sia stato realizzato nella sua interezza; ciò è possibile solo esaminando i documenti contabili da esibire al momento dell'accertamento finale.
Per quanto riguarda la redazione e firma del Business plan e della relazione tecnico economica occorre fare riferimento alle norme che disciplinano gli ordinamenti delle professioni.
Come riportato nelle Disposizioni Generali vigenti al par. 15.5, la normativa dell'UE non prevede esclusivamente la determinazione del sostegno a fronte della presentazione di fatture o di documenti probatori equivalenti. La tipologia di intervento 6.2.1 , ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, prevede somme forfettarie (premi) per aiuti all'avviamento di imprese per attività extra - agricole nelle zone rurali, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a), punti ii) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Pertanto non è obbligatoria nessuna documentazione probante la ragionevolezza delle spese sostenute nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni generali, e quindi il beneficiario potrà allegare documenti finalizzati ad attestare l'inizio delle attività svolte per la realizzazione del PSA (richieste di offerte, preventivi ecc.)
Le verifiche saranno effettuate unicamente relativamente all'avvio del PSA, che dovrà avvenire entro i termini stabiliti dal bando e, al termine dell'operazione, per la completa e corretta realizzazione del PSA.
E' consentito ma è necessario che la presentazione della richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio sia successiva alla data di apertura dei termini di presentazione della domanda di sostegno(25.09.2017) oppure l'ampliamento del codice di attività sia avvenuto successivamente a questa data.
No, è consentito, solo a condizione che, anche se è già stata presentata la Comunicazione Unica alla Camera di Commercio, presso quest'ultima, l'attività non risulti ancora attiva alla data di presentazione della domanda di sostegno per la tipologia d'intervento 6.2.1. Nel caso di società, è consentito a condizione che essa sia di nuova costituzione e cioè si è costituita successivamente alla data di apertura dei termini di presentazione del bando Collettivo di Sviluppo Rurale (11.08.2017).
RISPOSTA "ai sensi del Regolamento (UE) n.702/2014 e della Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01, un'associazione senza scopo di lucro, che svolge attività economica, può essere considerata come impresa; la stessa associazione dovrà sottostare al controllo sugli aiuti di stato nel caso in cui offra beni e servizi sul mercato".
Trattandosi di un aiuto forfettario, non è direttamente collegabile ad operazioni o investimenti sostenuti dal beneficiario. Pertanto 'importo del sostegno da inserire nel campo della domanda "SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA" e "SPESA CON IVA" dovranno essere sempre pari ad Euro 40.000,00. Gli altri campi, esclusi quelli automaticamente calcolati, dovranno essere pari a 0,00. L'aliquota di sostegno da predisposizione è pari al 100%.