(aggiornamento 07.09.2017)
Si indicano di seguito le discipline relativa a:
che contengono sia le risposte alle domande sia un più generale inquadramento.
Determinazione catastale della ruralità degli immobili.
La tabella delle categorie catastali procede dividendo gli immobili in base alla destinazione d'uso:L'art. 7, comma 1, lett. h) della L.R. n. 15/2008, nello stabilire la documentazione che deve essere presentata per l'esercizio dell'attività di agriturismo, prevede che : "I fabbricati aziendali devono risultare in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche, già accatastati alla categoria rurale o alla categoria D10 o per i quali risulta presentata istanza, corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti necessari di aggiornamento catastale".
Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Il D.M. 26 luglio 2012 del MEF determina che la qualifica di ruralità, oltre che dalla attribuzione delle specifiche categorie "A/6" (abitativi) o "D/10" (strumentali), è attestata con specifica "annotazione", rilevabile nelle visure catastali.
Ciò in quanto, in seguito alle disposizioni recate dal Decreto Monti (art. 13, comma 14-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), si sono dovute stabilire le modalità con cui presentare un'apposita istanza all'Agenzia del Territorio per ottenere l'inserimento negli atti catastali di un'annotazione concernente il requisito di ruralità in riferimento al fabbricato interessato.
Così come determinato dalla Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 7 agosto 2012, la richiesta di ruralità può essere presentata sia per i fabbricati rurali destinati ad abitazione, sia per quelli strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
Potranno essere finanziati, quindi, soltanto gli interventi su tutte le tipologie di fabbricati rurali, riconosciuti come tali mediante iscrizione al catasto.
Determinazione interventi edilizi di ristrutturazione.
Con riferimento alla definizione di ristrutturazione, così come previsto al punto 5 "Descrizione degli Interventi" del bando della tipologia di intervento 6.4.1, si precisa quanto segue:
Il T.U. Edilizia - D.P.R. 380/200, al titolo I "Disposizioni Generali", capo I "Attività Edilizia", articolo 3, comma 1, lett. d), chiarisce che:
Si devono intendere per "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementicostitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica[lettera così modificata dal D.Lgs. 301/2002]
Diversi dagli interventi di ristrutturazione edilizia sono gli interventi di ristrutturazione urbanistica, previsti dall' articolo 3, comma 1, lett. f) del D.P.R. 380/2001, che sono: "quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale".
Tali interventi sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico ed edilizio con altro sostanzialmente diverso, tra i quali si ritiene rientri l'accorpamento di diverse volumetrie previa demolizione e ricostruzione delle stesse.
In tal caso, deve ritenersi che la realizzazione di tali interventi comporti una diversa destinazione d'uso delle diverse strutture edilizie, determinando conseguentemente una sostanziale modifica della morfologia del lotto di riferimento, per cui gli stessi non possono essere fatti rientrare nella nozione di ristrutturazione edilizia.