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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 7.2.2
Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili


(aggiornamento 14.09.2017)

Non è ben chiaro a quale forma associativa di Enti si faccia riferimento. In ogni caso, se il consorzio a cui si fa riferimento è stato costituito ai sensi dell'articolo 31 del T.U. EE LL, questo è ammesso alla partecipazione al bando della tipologia 7.2.2.
La realizzazione di una centrale idroelettrica non è ammissibile a finanziamento. La tipologia di intervento prevede esclusivamente (Bando della tipologia - paragrafo n. 5 – Descrizione degli interventi) la realizzazione di impianti cogenerazione e/o trigenerazione alimentati con biomassa/biogas oppure con energia solare.
Il bando della tipologia di intervento 7.2.2 non pone limiti alla scelta del tipo di tecnologia disponibile da adottare per gli impianti di cogenerazione alimentati da energia solare, purché i pannelli di cogenerazione fotovoltaica utilizzati, siano dotati di potere cogenerativo intrinseco, e cioè, la cogenerazione non deve essere ottenuta mediante l'accoppiamento di due moduli, in origine separati (termico + elettrico), che agiscono nel seguito in assetto contemporaneo. Solo a titolo di esempio, si richiama la tecnologia a Moduli ibridi PVT (PhotoVoltaic/Thermal) che rappresenta uno dei sistemi in cui i moduli fotovoltaici sono strettamente accoppiati con l'assorbitore di calore.
Sì, le spese per la sostituzione dei corpi illuminanti con quelli a tecnologia led sono ammissibili, in quanto rientrano negli interventi integrati di risparmio energetico previsti al punto 2 dell'art. 9 – Spese ammissibili – del bando della tipologia di intervento della 7.2.2 . Tali spese possono essere ammesse solo se i corpi illuminanti sostituiti, risultano alimentati direttamente, oppure attraverso le reti smart grid, con l'energia elettrica prodotta dall'impianto di cogenerazione e/o trigenerazione finanziato. Inoltre, di tale previsione ne terrà conto il tecnico incaricato di redigere il bilancio energetico, al fine della corretta definizione del fabbisogno energetico degli immobili serviti dall'impianto finanziato.

La tipologia di intervento 7.2.2 fa riferimento sia all'energia elettrica che a quella termica, infatti finanzia impianti di cogenerazione e trigenerazione nonché le relative infrastrutture (reti di dislocazione dell'energia prodotta).

Al riguardo, nel caso della frazione termica si fa riferimento a reti di teletermia per la dislocazione dell'energia termica prodotta dal cogeneratore o trigeneratore. Le reti "smart grid" di tipo elettrico, a cui si fa riferimento nel bando della tipologia in argomento, perseguono il fine di ridurre, in maniera drastica, lo scambio sul posto.

Pertanto, attraverso le smart grid l'energia prodotta deve essere utilizzata tutta dall'Ente che la produce senza doversi affidare al soggetto gestore.

L'obiettivo, anche se ambizioso, è quello di condurre l'Ente verso l'autosufficienza energetica. La tipologia, che rientra tra i Regimi di Aiuto di stato, non prevede, nell'immediato e nei successivi 5 anni dopo la realizzazione dell'intervento, la possibilità di avvalersi di alcuna altra forma di incentivazione.

La richiesta non è sufficientemente chiara. Tuttavia appare opportuno chiarire che le spese relative all'acquisto ed alla installazione della caldaia a combustibile solido (biomassa di seconda generazione) sono ammissibili a rendicontazione. Non sono però ammissibili a contribuzione spese per l'acquisto di ulteriori caldaie, che lavorano a supporto della produzione termica della caldaia a biomassa oggetto del finanziamento.

Le autorizzazioni all'Enel devono essere acquisite con la domanda di sostegno

la richiesta di allaccio al soggetto gestore della rete (Stmg) deve essere allegata alla domanda di sostegno, ed al fine della congruità della spesa esposta alla voce allacciamenti del quadro economico del progetto, è necessario allegare il preventivo rilasciato dal soggetto gestore.

E' necessario precisare che impianti alimentati a biogas sono ammissibili a finanziamento, ma come già precisato in altre FAQ riguardanti impianti alimentati con fonte diversa da quella prevista in questa richiesta, l'impianto di cogenerazione deve essere unico e l'energia prodotta (termica ed elettrica) può essere dispacciata attraverso le reti smart grid o di teletermia.

Infine, in relazione al punteggio previsto dal principio di selezione che favorisce le predette reti, è possibile attribuirli solo in presenza di progettazione e realizzazione delle reti smart grid a supporto dell'impianto di cogenerazione realizzato.

In linea generale, l'ubicazione dell'impianto di cogenerazione rappresenta una scelta in capo al progettista e alla stazione appaltante e non ci sono particolari prescrizioni al riguardo, se non quelle di ordine tecnico e normativo. Tuttavia è necessario segnalare che la scelta prospettata nella richiesta deve riguardare l'integrazione dei pannelli fotovoltaici su coperture esistenti, piuttosto che la realizzazione di una copertura ex novo.

Se trattasi di struttura che ha esclusiva finalità di sostegno dei pannelli, la relativa spesa può ritenersi ammissibile a contributo. Diversamente, la struttura deve essere già esistente. Al riguardo, in analogia si può anche fare riferimento a quanto riportato nella FAQ n. 13.

Sì è possibile, ma la dislocazione dell’energia deve essere diretta (impianto di cogenerazione-sistema di illuminazione) ossia l’energia non può essere trasferita attraverso il gestore (es: scambio sul posto).

NO. Considerato che l'autorizzazione sismica può essere richiesta solo dopo che siano stati individuati il Direttore dei Lavori, il Collaudatore e l'impresa esecutrice, e che la gara per l'individuazione dell'impresa esecutrice non può essere bandita prima che la stazione appaltante abbia avuto la certezza del finanziamento, la mancanza dell'autorizzazione sismica non può essere considerata ostativa ai fini dell'accettazione della domanda di sostegno. Analogamente dicasi per il così detto "parere preventivo" ai fini sismici di cui all'art.18 comma 2, del Regolamento regionale n. 4/2010, che può essere richiesto, dalla stazione appaltante, nelle more dell'individuazione dell'impresa esecutrice. Neanche la mancanza di tale parere può essere considerata ostativa ai fini dell'accettazione della domanda di sostegno, visto che il rilascio di detto parere necessita comunque dell'individuazione del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, figure che potrebbero non essere scelte nel novero dei dipendenti della stazione appaltante e dunque (se la stazione appaltante non ha la possibilità di fondare su proprie risorse di bilancio) vanno scelte con procedura "esterna" che può essere avviata solo dopo aver acquisito la certezza del finanziamento.

Fermo restando quanto disposto dal D.lgs 50/16 in materia di livelli di progettazione, i pareri e le autorizzazioni che prescindono dal livello di progettazione, sono elencati all’art. 13 del bando.

L'osservazione è corretta. Per un mero errore è stata inserita nel sistema la richiesta di questo allegato.

Al fine di consentire il caricamento della domanda di sostegno ed ottenerne il rilascio è necessario inserire, in luogo dell'allegato "Certificato di conformità degli impianti e delle strutture realizzate", una dichiarazione a firma del RUP con la quale, lo stesso, facendo riferimento a questa FAQ, si impegna a produrre detta certificazione a collaudo dell'opera realizzata. Di ciò si provvederà a darne tempestiva comunicazione ai tecnici istruttori delle domande di sostegno.

La certificazione energetica è relativa all'immobile ante intervento, ed è necessaria per conoscere la classe energetica dell'edificio sul quale si intende intervenire o che beneficerà dell'energia termica prodotta e rappresenta un elemento di base per l'analisi dei fabbisogni energetici redatta dal tecnico abilitato. Inoltre, poiché il bando prevede la possibilità di realizzare anche interventi integrati di risparmio energetico, la predetta certificazione assume maggiore rilevanza.

I punteggi, relativi ai principi di selezione che fanno riferimento ai Regolamenti (UE) n. 1185 e n. 1189, entrambi dell'anno 2015, possono essere applicati esclusivamente nel caso di progettazione di impianti di cogenerazione a combustibile solido.

Nell'esempio di impianto rappresentato nella richiesta, il progetto non potrà beneficiare dei punteggi previsti per questi due criteri di selezione.

No. La quantità di energia termica ed elettrica prodotta non deve essere sommata al fine di ottenere un unico valore. Si precisa che dal bilancio energetico dell’Ente dovrà emergere che la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto oggetto di finanziamento non è complessivamente superiore a quella assorbita annualmente dagli immobili da esso alimentati. In relazione all’energia termica il predetto bilancio energetico redatto, dovrà dimostrare che la quantità di energia termica cogenerata in un anno dall’impianto per cui è richiesto il finanziamento, deve avere una quota minima di utilizzo di almeno il 50%.

Sì, l’esempio proposto, è in linea con quanto previsto per il soddisfacimento del criterio di ammissibilità. La quota minima di utilizzo dell’energia termica (50% di quella prodotta), rappresenta appunto il livello minimo oltre il quale non è possibile scendere. Questo in considerazione soprattutto della durata dei periodi di basse temperature che principalmente condizionano l’utilizzo/consumo dell’energia termica. Naturalmente, nel caso di impianti di trigenerazione (finanziabili dal bando) l’energia termica cogenerata durante il periodo primaverile-estivo può essere convertita ed utilizzata a beneficio degli impianti di raffrescamento, contribuendo così ad innalzare sensibilmente la percentuale di energia termica utilizzata rispetto a quella prodotta.

Le Disposizioni Generali per l'attuazione del PSR Campania 2014-20 di cui al Decreto Regionale Dirigenziale n° 6 del 09/06/2017 e ss.mm.ii., al paragrafo 12.2 "Operazioni sui beni immobili", prevedono espressamente l'esclusione del "comodato d'uso". Conseguentemente, il bando della tipologia di intervento 7.2.2 non può che confermare quanto disposto dalle sopra citate Disposizioni Generali.