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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 7.5.1
Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala


(aggiornamento 11.09.2017)

No, i soggetti che possono partecipare al presente bando sia in forma singola che associata sono Comuni, Comune in qualità di soggetto capofila dell'Ambito territoriale turistico omogeneo ai sensi della L.R. n. 18/2014, Consorzi di bonifica, Enti parco, Soggetti gestori delle reti Natura 2000.
No, i soggetti che possono partecipare al presente bando sia in forma singola che associata sono Comuni, Comune in qualità di soggetto capofila dell'Ambito territoriale turistico omogeneo ai sensi della L.R. n. 18/2014, Consorzi di bonifica, Enti parco, Soggetti gestori delle reti Natura 2000.
No ai sensi dell'art. 8 del bando gli Enti potranno presentare al massimo un'unica domanda di sostegno. Nel caso di partecipazione in forma associata, gli Enti potranno essere coinvolti una sola volta per il presente bando

No. Non è possibile il Protocollo d'Intesa.

Le forme associative previste dal Bando sono quelle di cui al Testo Unico degli EE. LL. n. 267/2000 dall'art. 30 all' art. 35.

L'art. 30 comma 1 recita che "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni." Rientra sicuramente tra le funzioni degli enti la promozione e la valorizzazione del proprio territorio da un punto di vista turistico.

Il comma 3 prevede, invece, la facoltà per lo Stato e la Regione di statuire forme di convenzione obbligatoria fra enti locali per la realizzazione di una specifica opera.

NO. Considerato che l'autorizzazione sismica può essere richiesta solo dopo che siano stati individuati il Direttore dei Lavori, il Collaudatore e l'impresa esecutrice, e che la gara per l'individuazione dell'impresa esecutrice non può essere bandita prima che la stazione appaltante abbia avuto la certezza del finanziamento, la mancanza dell'autorizzazione sismica non può essere considerata ostativa ai fini dell'accettazione della domanda di sostegno.

Analogamente dicasi per il così detto "parere preventivo" ai fini sismici di cui all'art.18 comma 2, del Regolamento regionale n. 4/2010, che può essere richiesto, dalla stazione appaltante, nelle more dell'individuazione dell'impresa esecutrice. Neanche la mancanza di tale parere può essere considerata ostativa ai fini dell'accettazione della domanda di sostegno, visto che il rilascio di detto parere necessita comunque dell'individuazione del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, figure che potrebbero non essere scelte nel novero dei dipendenti della stazione appaltante e dunque (se la stazione appaltante non ha la possibilità di fondare su proprie risorse di bilancio) vanno scelte con procedura "esterna" che può essere avviata solo dopo aver acquisito la certezza del finanziamento.

Come previsto all'art. 13 del Bando nel caso in cui si presenti un progetto di livello esecutivo, laddove ne ricorra il caso, lo stesso dovrà essere corredato di tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, ad eccezione dell'autorizzazione sismica (qualora prevista) che verrà consegnata in fase di rideterminazione del contributo concesso così come riportato all'art. 14 del presente bando. In assenza di vincoli, il Responsabile Unico del Procedimento, unitamente al progettista, produrrà apposita dichiarazione di assenza di vincolo/i.

Nel caso di partecipazione di Enti in forma associata, in analogia a quanto disposto per la Misura 16 al paragrafo 21.1.1 "Fascicolo Aziendale" delle Disposizioni Generali, è necessario che l'Ente capofila, provveda attraverso i soggetti abilitati di cui al par. 8.1.2 delle Disposizioni Generali, ad indicare nel proprio "fascicolo aziendale semplificato" tutti gli Enti appartenenti all'Associazione. L'Ente capofila dovrà, quindi, prima della presentazione della Domanda di Sostegno, presentare il documento probante l'Associazione (Convenzione, ecc.) al soggetto accreditato per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo semplificato che su tale base dovrà provvedere a:

  • inserire nel "fascicolo semplificato" del soggetto capofila il documento che prova la tipologia di Associazione e la delega degli Enti associati al soggetto capofila stesso;
  • associare al "fascicolo semplificato" del soggetto capofila i fascicoli semplificati degli Enti associati

Ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 l'accordo di Programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.

L'Accordo risulta efficacia già dopo l'approvazione, mentre la pubblicazione ne integra l'efficacia nei confronti di terzi. In ragione di ciò, l'aggiornamento del fascicolo aziendale può avvenire, nelle more della pubblicazione sul Burc, dimostrando che sia stata formulata la relativa richiesta al competente ufficio regionale.

Sì, al fine di comprovare il miglioramento della classe di efficienza energetica (passaggio di categoria) dovrà essere redatto ante e post opera.

Sì. Il soggetto Capofila è con apposito provvedimento (da allegare all’istanza) autorizzato dagli altri soggetti a presentare domanda di sostegno.

Il bando non pone limitazioni riferite al numero di abitanti residenti presso il comune.

No. I bandi per le tipologie d’intervento 7.4.1 e 7.5.1 sono autonomi e distinti tra loro. A ciascuna domanda di sostegno a valere sui suddetti bandi dovrà essere allegato il relativo provvedimento che costituisce l'associazione di Enti, indica l'Ente capofila e lo autorizza a presentare domanda di sostegno, e nomina il responsabile del procedimento.

Sì. Come già indicato nella FAQ del 17.07.2017 l'eventuale porzione di immobile oggetto di investimento deve essere identificabile catastalmente in maniera autonoma.

Sì. Si può presentare domanda di sostegno per un immobile avente destinazione d'uso diversa a condizione che questa venga poi modificata e la relativa documentazione venga presentata, nel caso in cui il progetto sia stato ammesso a finanziamento, a corredo degli atti necessari al pagamento del saldo

Il presente bando prevede interventi (art. 5) per la realizzazione e la riqualificazione e la messa in sicurezza, in aree pubbliche non forestali, di infrastrutture ricreative, anche specifiche per la gestione dell'ambiente - in collegamento con le tipologie di attività previste dal Priority Action Framework (PAF) della Campania, laddove pertinente - ed in particolare di percorsi escursionistici, per favorire l'accessibilità e la fruibilità turistico ricreativa.

Sono ammissibili, pertanto, le spese riferite alla realizzazione di infrastrutture ricreative qualora queste siano ricomprese in un progetto di valorizzazione e promozione del territorio.

Gli interventi possono ricadere su più Comuni, ma sempre che si evidenzi il legame funzionale tra gli stessi e nel limite massimo del contributo ammissibile (200.000,00 €).

Nel caso in cui alcune voci di costo non siano contemplate nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici vigente si dovrà fare ricorso a specifica analisi dei prezzi seguendo le modalità indicate nello stesso prezzario. Eventuali altri prezzari possono essere assunti quali riferimento ma non sono cogenti.

Tutti gli interventi che trovano riscontro tra le voci del vigente Prezzario regionale sono da intendere quali "Lavori".

L'acquisto o lo sviluppo di programmi informatici riferiti all'intervento sono ammissibili ai sensi dell'art. 45 del Reg. 1305 (Ue) lettera d).

Possono rientrare tra le spese ammissibili l'acquisto di software applicativo per la gestione del centro e la realizzazione di applicativi che consentano la gestione turistica delle attività di promozione, fidelizzazione di turisti (la pagina web collegata al sito istituzionale dovrà essere legata allo sviluppo dell'applicativo – es: la pagina web a cui puntano i link leggibili con QR-code sulla cartellonistica).

Le voci per l'acquisto o lo sviluppo di programmi informatici riferiti all'intervento saranno imputate alla parte D – Forniture del Quadro economico di progetto, in particolare alla voce d.1 "spese per attrezzature funzionali alla realizzazione degli interventi". Per "attrezzature" saranno da intendersi tutte le eventuali forniture da acquisire.

Possono presentare domanda di sostegno (e quindi associarsi tra loro) tutti i comuni che ricadono nelle macroaree C e D del PSR Campania.

Il punteggio come specificato nel bando al paragrafo 12 verrà attribuito con il criterio della prevalenza di almeno il 50% della superficie territoriale comunale (nel caso di associazione si considera l’intera superficie territoriale dei comuni componenti l’associazione).

Quando partecipano più enti (confinanti o meno), per effettuare interventi su strutture ubicate in differenti siti, il progetto deve evidenziare il legame funzionale tra gli interventi proposti, che giustifichi il loro accorpamento (es.: i due manufatti sono collegati tra di loro dal medesimo itinerario turistico). In ogni caso, l’intervento dovrà essere oggetto di un unico appalto.

Il progetto può interessare entrambe le tipologie d'intervento nel limite dell'importo massimo concedibile di 200.000 € Iva inclusa.

Sono escluse le aree forestali così come definite dal Reg. (Ue) 1305/2013 all'art. 2 comma 1 lettera r), dal D.lgs. n. 227/2001 e dalla L.R. n. 11/1996 come indicato all'art. 5 del bando.

Nel limite massimo del contributo ammissibile (200.000,00 €) è possibile prevedere interventi che ricadano su più Comuni/Enti, sempre che si evidenzi il legame funzionale tra gli stessi, onde evitare che l'associazione sembri "fittizia" e meramente volta all'ottenimento dei punteggi previsti dal Bando.

Come indicato all'art. 5 del bando sono escluse le aree forestali così come definite dal Reg. (Ue) 1305/2013 all'art. 2 comma 1 lettera r), dal D.lgs. n. 227/2001 e dalla L.R. n. 11/1996. In particolare l'art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001 equipara i termini di bosco, foresta e selva.

L'art. 14 della L.R. 11/1996 recita, altresì:

  1. Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonchè benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurime di tipo zootecnico.
  2. Sono da considerare altresì boschi gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o ricostituzione.
  3. A causa dei caratteri parzialmente o prevalentemente forestali delle operazioni colturali, di impianto, di allevamento, di utilizzazione e delle funzioni di equilibrio ambientale che possono esplicare, sono assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei artificiali, quali castagneti da frutto, le pinete di Pino domestico, anche se associati ad altre colture, le vegetazioni dunali litoranee e quelle radicate nelle pertinenze idrauliche golenali dei corsi d'acqua.

L'art. 1 co. 39 della L.R. 3 marzo 2017 n. 10 ha modificato il co. 3 dell'art. 14 della L.R. n. 11/1996 con l'esclusione dei castagneti da frutto e l'art. 15 co. 1 lettera c-bis) escludendo spressamente dai boschi i castagneti da frutto in attualità da coltura. Si consiglia di sottoporre i casi dubbi agli uffici provinciali preposti alle attività istruttorie sulle domande di sostegno.

Per area pubblica forestale s'intendono le aree definite dal Reg. (Ue) 1305/2013 all'art. 2 comma 1 lettera r), dal D.lgs. n. 227/2001 e dalla L.R. n. 11/1996 come indicato all'art. 5 del bando. Sono ammissibili spese riferite alla realizzazione di infrastrutture ricreative qualora queste siano ricomprese in un progetto di valorizzazione e promozione del territorio.

L'art. 8 "Altre condizioni preclusive la concessione" del bando prescrive esplicitamente che gli interventi dovranno, altresì, rispettare la normativa vigente sul superamento delle «barriere architettoniche» e di ogni altra normativa tecnica vigente al momento della presentazione della domanda.

Si rammenta che la norma nazionale (si veda il D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996) impone per tutti gli edifici aperti al pubblico l'eliminazione degli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».

Pertanto tali interventi non sono solo indispensabili per obbligo normativo ma sicuramente valutabili ai fini dell'ammissibilità a sostegno del progetto.

Qualora l'intervento ricada tra quelli esclusi dalla VI ai sensi della normativa regionale sarà prodotta apposita dichiarazione del RUP.

I punteggi di cui al criterio di selezione n. 4 sono attribuiti se il progetto prevede l'utilizzo di fonti rinnovabili per il soddisfacimento di almeno il 50% del fabbisogno energetico (25 punti) e/o prevede interventi specifici per la gestione ambiente in collegamento con le tipologie di attività previste dal Priority Action Framework (PAF) della Campania (25 punti).

Nel PAF Campano, che riguarda solo interventi ricadenti in area rete Natura 2000 (zone SIC e ZPS), sono riferibili al bando le tipologie di attività di seguito indicate, estratte dalla tabella di cui al paragrafo G.1.a. della sezione G "Descrizione delle misure chiave per raggiungere le priorità":

Tipi di attività 

Descrizione

Infrastrutture richieste per la gestione e conservazione

Creazione di infrastrutture specifiche per la gestione dell'ambiente

Infrastrutture per la fruibilità

Creazione di infrastrutture per l'uso pubblico finalizzato alla protezione dell'ambiente e la gestione (centri di visita, ecc.)

*)N.B. Il bando non prevede la creazione di nuove pagine di siti internet

Il campo d'azione del PAF sono le aree rete Natura 2000. Con riferimento a quest'ultime il progetto dovrà prevedere tipologie di interventi riferibili all'estratto della tabella di cui al paragrafo G.1.a. della sezione G "Descrizione delle misure chiave per raggiungere le priorità" già pubblicato in data 17.7.2017. Es: realizzazione pannelli illustrativi degli habitat e delle specie prioritarie presenti nel sito di interesse comunitario.

Con riferimento alla declaratoria “Approvvigionamento energetico attraverso utilizzo di fonti rinnovabili, per il soddisfacimento di almeno il 50% del fabbisogno energetico e/o miglioramento della classe di efficienza energetica (passaggio di categoria, da certificato energetico)” del criterio di selezione n. 4 del bando, il punteggio viene assegnato, in misura totale (25 punti), agli interventi che prevedono l’utilizzo delle FER o il miglioramento della classe energetica, indipendentemente dalla loro ubicazione (dentro o fuori dalle aree Natura 2000).

L’attribuzione del punteggio inerente agli interventi che prevedono l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per l’approvvigionamento energetico o il miglioramento della classe energetica, è indipendente dalla loro ubicazione (dentro o fuori dalle aree Natura 2000).

Il punteggio inerente agli interventi specifici per la gestione ambiente viene attribuito all'intervento.

Non è sufficiente che l'immobile ricada meramente in un'area Natura 2000, ma il progetto (centro per le visite) dovrà prevedere attività specifiche per le aree SIC e ZPS. (es: le visite illustreranno le specificità delle aree).

Possono essere oggetto di finanziamento gli immobili di proprietà pubblica appartenenti a Stato, Regione, Comuni, Parchi, ecc., come previsto all'art. 8 del bando.

L'Ente gestore, ma non proprietario, dell'immobile, dovrà allegare alla domanda di sostegno l'autorizzazione dell'Ente pubblico proprietario a partecipare al presente bando, con allegato titolo idoneo a dimostrare la proprietà pubblica del bene.

Sì. Come già indicato nella FAQ del 17.07.2017 l'eventuale porzione di immobile oggetto di investimento deve essere identificabile catastalmente in maniera autonoma.