Servizi di Consulenza alle aziende

F.A.Q.


(aggiornamento 09.05.2017)

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Secondo quanto previsto dall'art. 5 del DM 3 febbraio 2016, commi 1 e 2, sono riconoscibili quali organismi privati di consulenza aziendale le imprese, costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale. Tali organismi ai fini del riconoscimento devono: presentare domanda di riconoscimento; contemplare, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale; disporre di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati, che non siano in posizioni di incompatibilità secondo i principi di cui all'art. 3, comma 1.
Per organismo di consulenza si intende ai sensi dell'art. 2 del DM l'organismo pubblico o privato che presta servizi di consulenza negli ambiti di cui all'allegato 1 del DM citato;
il consulente è invece, ai sensi dello stesso articolo, la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza.
La legge n. 218 del 2015, art. 1, comma 821, equipara i liberi professionisti alle PMI e quindi di fatto li inserisce a pieno titolo fra le possibili forme ammissibili, dal punto di vista giuridico, di organismi di consulenza.
La materia che individua gli ambiti per i quali è esclusiva la competenza degli iscritti agli ordini/collegi professionali è disciplinata dalla relativa normativa, che rappresenta quindi un riferimento inderogabile anche nella valutazione dei curriculum dei consulenti e quindi nella definizione dei relativi ambiti di consulenza.
Innanzitutto gli organismi di consulenza, in quanto contraenti il rapporto da una parte con lo staff tecnico e dall'altra con i destinatari/clienti, sono responsabili dell'operato dello staff tecnico, e quindi dovranno attuale le opportune forme di tutela (ad esempio, assicurazione sui rischi professionali, aggiornamento dei tecnici e controllo del loro operato).
L'art. 5, comma 1 del DM 3 febbraio 2016, "possono essere riconosciuti gli organismi che contemplino fra le proprie finalità attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano di uno o più consulenti dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati". Le due condizioni devono quindi esistere entrambe pena l'esclusione.
Non è necessario avere partita IVA ai fini del riconoscimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 del DM 3 febbraio 2016.
il riconoscimento degli organismi di consulenza avviene per uno o più degli ambiti di cui all'allegato 1 del DM 3 febbraio 2016. Lo staff tecnico, composto di consulenti (persone fisiche) dovrà dimostrare di avere specifiche competenze, in base all'esperienza maturata o agli studi compiuti, in uno o più degli ambiti per i quali si chiede il riconoscimento. Ciò premesso, un consulente in base al suo curriculum vitae potrà dimostrare competenze su uno o più ambiti.
Il criterio prevede l'applicazione di una formula matematica che attribuisce ad ogni concorrente un punteggio che è, nel caso dell'offerta migliore dal punto di vista del ribasso, di 30 punti; gli altri concorrenti avranno attribuito un punteggio inferiore, in base alla formula riportata nella descrizione del criterio.
Per quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del DM 3 febbraio 2016, l'operatore in questione si trova in condizione di incompatibilità.
Nella richiesta di riconoscimento deve essere indicata obbligatoriamente la sede legale (ricadente obbligatoriamente in regione Campania), così come riportata da atto costitutivo, certificato di CCIAA, residenza del singolo professionista, o altro documento equivalente. L'inserimento di sedi operative è facoltativo e prevede un qualsiasi titolo di possesso, purché conforme a quanto previsto dalla normativa generale vigente in argomento.
In via generale gli allegati prevedono tutti i possibili casi contemplabili; per quanto riguarda i singoli punti, la presenza nell'allegato non ne sancisce l'obbligatorietà. Quindi la compilazione degli allegati dovrà tenere presente le caratteristiche dell'organismo richiedente il riconoscimento e quanto previsto dall'avviso pubblico e dalle disposizioni attuative approvate con DRD 39 del 15 marzo e successive modifiche. Nel caso specifico, si riporta al quesito già presente in questa sezione. .
Nell'atto costitutivo e statuto deve essere presente una dizione che possa essere riconducibile alle attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale; sono quindi possibili altre dizioni che abbiano carattere pienamente equivalente.
Solo nel caso della documentazione tecnica relativa alle eventuali sedi operative, potrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti cogenti della sede e la presenza della relativa documentazione presso la sede operativa stessa, disponibile al controllo. Di tale dichiarazione è presente un modello fra gli allegati previsti..
il riconoscimento degli organismi di consulenza, ai sensi del DM 3 febbraio 2016 ha valenza nazionale (art. 6 del decreto "registro unico nazionale degli organismi di consulenza") ed avviene previo istruttoria della regione ove è la sede legale dell'organismo (art. 5, comma 3 del decreto). Nel caso in cui i bandi della misura 2 prevedano per i beneficiari il riconoscimento ai sensi del DM 3 febbraio 2016, il riconoscimento ottenuto presso la regione in cui l'organismo ha sede legale è condizione sufficiente per l'iscrizione al registro nazionale e quindi per la partecipazione ai bandi. E' evidente quindi che la richiesta di riconoscimento va presentata soltanto presso la regione ove è posta la sede legale dell'organismo.
la presenza nell'oggetto sociale dell'attività specifica di consulenza in materia di finanziamenti non è coerente con quanto previsto dal DM all'articolo 5, comma 1 ("attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico e forestale) in quanto la consulenza specifica finalizzata all'ottenimento di finanziamenti è regolata da quanto previsto dagli specifici bandi afferenti, ad esempio, alla misura 4 del PSR Campania 2014 – 2020. Andrà quindi aggiornato l'oggetto sociale.
L'associazione temporanea di imprese è una forma di collaborazione tra imprese che, temporaneamente insieme, possono cogliere opportunità d'affari che da sole non potrebbero affrontare, permettendo un'aggregazione tra imprese per realizzare insieme una commessa lavorativa, senza necessità di instaurare un vincolo societario duraturo. Si ricorda che il riconoscimento non è finalizzato ad una specifica e determinata commessa ma è finalizzato all'iscrizione in un registro nazionale che non prevede scadenze. E' quindi evidente che, ai fini del riconoscimento, la forma dell'ATS o similari non è contemplabile fra quelle ammissibili.
tutti i requisiti vanno posseduti al momento della presentazione della domanda; eventuali requisiti posseduti al momento della domanda ma non sufficientemente dimostrati e quindi non valutabili potranno essere oggetto di richiesta di integrazione documentale ai sensi del paragrafo 11 comma 2 delle disposizioni attuative (allegato 1 al DRD 39 del 15 marzo 2017.
la materia della separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza è approfondita dalla circolare MiPAAF n. 2306 del 13/06/2016 (disponibile nella documentazione presente all'indirizzo web http://www.agricoltura.regione.campania.it/consulenza/pdf/circolare-13-02-2016.pdf). Da una lettura di detta circolare è evidente l'incompatibilità fra i compiti descritti e la figura del consulente.
il singolo file relativo al curriculum va firmato digitalmente solo dal consulente. Andrà poi allegato alla domanda con i suoi allegati ed il tutto andrà firmato dal legale rappresentante.
Il requisito fondamentale dei documenti PDF/A è che essi siano completamente "auto-contenuti": tutte le informazioni necessarie e sufficienti per la visualizzazione del documento devono essere incorporate nel documento stesso. Queste comprendono i contenuti (testi, immagini raster e grafica vettoriale), i caratteri, i colori e le informazioni. Pertanto un documento PDF/A non deve fare uso di informazioni provenienti da fonti esterne (ad esempio il carattere del programma e collegamenti ipertestuali). Va da sé che una volta firmato digitalmente, il documento perde la sua caratteristica di "auto contenimento". Ai fini dell'avviso, tuttavia, è sufficiente che il documento sia conforme allo standard PDF/A-1 prima di apporre la firma digitale.
Nell'oggetto sociale deve essere presente una dizione che possa essere riconducibile direttamente e compiutamente alle attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale; sono quindi possibili altre dizioni, a patto che queste abbiano carattere pienamente equivalente (ad esempio, "consulenza alle imprese" senza ulteriori restrizioni di settore o di attività). Attività generiche sia pure riconducibili a specifici aspetti della consulenza non sono sufficienti a soddisfare il requisito, così come la presenza di attività molto specifiche (ad esempio, "analisi di mercato"). È ovviamente sempre possibile, nelle forme previste dalla normativa in argomento, aggiornare ed ampliare l'oggetto sociale, entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento.
L'art. 5 comma 2 prevede che possano essere riconosciuti quali organismi di consulenza aziendale le imprese, costituite anche in forma societaria, le società ed i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale. Si ritiene quindi che l'associazione sia ammissibile soltanto se è costituita fra professionisti, o se si configura come impresa; inoltre dovrà essere costituita con atto pubblico, nelle forme previste dall'art. 2699 del codice civile.
L'esclusività di rapporto è prevista per i consulenti componenti lo staff tecnico; l'incompatibilità quindi si verificherà solo nel caso in cui la persona in questione sarà anche componente dello staff tecnico. L'incompatibilità andrà però verificata nel caso di partecipazione a gare d'appalto (ad esempio per la sottomisura 2.1.1 del PSR Campania 2014 - 2020) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in argomento (società controllate o collegate).