Secondo quanto previsto dall'art. 5 del DM 3 febbraio 2016, commi 1 e 2, sono riconoscibili quali organismi privati di consulenza aziendale le imprese, costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale. Tali organismi ai fini del riconoscimento devono: presentare domanda di riconoscimento; contemplare, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale; disporre di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati, che non siano in posizioni di incompatibilità secondo i principi di cui all'art. 3, comma 1.