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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 4.2.1 - bando Luglio 2018
Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali


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: Una società neo costituita può estendere, oltre l’anno, la scadenza dell’esercizio sociale, in modo da evitare la redazione di bilanci dal contenuto non rilevante, soprattutto se relativi alla fase genetica della società. Occorre, comunque, tenere presente che l’estensione del primo esercizio sociale non può eccedere i 15 mesi, ciò, infatti, rischierebbe di pregiudicare l’affidabilità dell’informazione societaria. Tale tesi trova riscontro, oltre che negli Orientamenti societari (aspetti formali ed elementi generali) dei Consigli Notarili, anche in un parere posto, in data 19 novembre 2015, da una startup costituita sul finire dell’anno solare. A tale parere, il Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali) così risponde: “la durata massima dell’esercizio ultrannuale consentita per le startup è di quindici mesi per evitare effetti elusivi della disciplina recata dal comma 14 dell’art. 25 del Dl 179/2012”. Pertanto, per quanto riguarda la società in questione, nonostante abbia già presentato un bilancio, se, la stessa, rientra tra le società costituite dal 1° ottobre 2017 in poi, può essere considerata al pari di una società costituita nel 2018 e che, al momento, non ha ancora approvato il bilancio di esercizio.

Tra i requisiti di ammissibilità del progetto è richiesto che gli stessi siano “esecutivi e completi di ogni autorizzazione, parere e nulla osta necessari alla realizzazione del progetto, compreso la valutazione di carattere ambientale, conformemente all’art. 45, comma 1, del reg. (UE) n. 1305/2013”.

Pertanto in zona sismica, ai fini dei requisiti di ammissibilità del progetto, è richiesta la preventiva denuncia dell'intervento che si intende realizzare e il rilascio della specifica autorizzazione. Si ricorda altresì che il progetto esecutivo definisce in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento architettonico, strutturale e impiantistico sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Per la verifica dei parametri relativi alla sostenibilità economico-finanziaria del progetto, per le società che redigono il bilancio d’esercizio ai sensi del codice civile e nel rispetto dei principi contabili nazionali, i dati cui fare riferimento sono quelli desumibili dall’ultimo bilancio ordinario d’esercizio approvato e (se l’impresa è tenuta al deposito) depositato presso il Registro delle imprese, al momento della presentazione della Domanda di Sostegno.

Un’azienda tenuta al deposito del bilancio deve dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria del progetto mediante la verifica degli indicatori determinati sulla base dei dati del bilancio ordinario di esercizio, approvato e depositato al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, riclassificati utilizzando il foglio elettronico scaricabile dall’area assistenza del servizio BPOL-RRN. Non è possibile effettuare conferimenti in danaro né riferirsi a bilanci diversi da quello ordinario di esercizio.

Ai sensi della tipologia 421 sono ammessi progetti nell’ambito della selezione, confezionamento e commercializzazione di grani di riso, provenienti in misura prioritaria da produttori agricoli.

Solo nei casi di ampliamento o di costruzione di un nuovo opificio, il richiedente deve essere proprietario della superficie oggetto dell’intervento. Non è possibile richiedere il sostegno finanziario per il completamento della struttura operativa, se non in possesso di un titolo di proprietà della stessa. Nel caso gli immobili oggetto dell’intervento necessitano di interventi di miglioramento, il richiedente deve dimostrarne il possesso in base a un legittimo titolo.

Il bando della tipologia 421 non finanzia attività relative alla produzione delle uova.

Ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo al conseguimento del miglioramento delle prestazioni globali, l’incremento del capitale sociale, da versare prima del provvedimento di concessione, deve essere pari al 5% dell’importo del progetto richiesto a contributo.

Possono accedere al bando sia imprese agroindustriali già costituite e in possesso di impianto di trasformazione, sia imprese che esercitano la sola attività agricola ma che a seguito del progetto di investimento effettueranno la lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli come attività prevalente, indipendentemente dalla ragione sociale.

Un’impresa che effettua la sola fase di commercializzazione può partecipare al bando purché implementi il progetto di investimento con attività di lavorazione/trasformazione dei prodotti agricoli in entrata.

No. L’usufrutto, normato dagli artt. 978 e ss. del Codice Civile, è un diritto reale di godimento di un bene di proprietà di un'altra persona. In quanto tale, il contratto di usufrutto è un titolo di possesso del bene che non conferisce la proprietà dello stesso. Il Bando prevede che “Per la realizzazione di interventi edilizi finalizzati alla realizzazione/ampliamento di fabbricati il richiedente deve essere proprietario della superficie oggetto dell’intervento. Inoltre, non è possibile richiedere il sostegno finanziario per il completamento (i.e. ampliamento) della struttura operativa, se non in possesso di un titolo di proprietà della stessa”.

15) [20.11.18] Le Organizzazioni di Produttori rappresentano una forza fondamentale per l’economia agricola Regionale, infatti uno dei principali obiettivi che perseguono è la concentrazione dell’offerta e quindi la commercializzazione dei prodotti agricoli realizzati dai soci. La maggior parte ha forma giuridica di società cooperativa a responsabilità limitata e pertanto obbligate a redigere e presentare il bilancio annuale. La misura 4.2.1 prevede tra i requisiti di accesso il soddisfacimento dell’indice di autonomia finanziaria. Tale indice è dato dal rapporto tra: il Patrimonio netto e il Totale delle passività, che deve essere maggiore del 25%. Concorrono a formare il Patrimonio netto le seguenti voci: 1. Capitale Sociale; 2. Riserve; 3. Utile/Perdita di esercizio) Orbene, le Organizzazioni di Produttori sono costituite normalmente nella forma di società cooperativa il cui capitale sociale è formato solo dalle quote di partecipazione, di entità sempre limitata; d’altra parte l’obiettivo delle Cooperative è quello di trasferire ai soci (attraverso il riconoscimento di prezzi di conferimento) i proventi ottenuti dalla vendita dei loro prodotti con la conseguenza che non è possibile la formazione di riserve di ammontare consistente. In partica gli utili sono sempre redistribuiti tra i soci. Le riserve concorrono in maniera sostanziale al raggiungimento dell’indice essendo parte del numeratore della frazione. Tutto questo comporta che, nella quasi totalità delle O.P., il valore del capitale netto è strutturalmente estremamente modesto rispetto alla dimensione dell’attività, mentre sono presenti debiti verso i soci di entità significativa, che concorrono all’aumento del totale passività (componente del denominatore della frazione). il risultato si traduce nella impossibilità di raggiungere il minimo di autonomia finanziaria richiesta dal bando (nel migliore dei casi, infatti, la quasi totalità delle O.P. riesce a raggiungere un indice di autonomia variabile dall’1% al 4% a fronte del suddetto 25% richiesto dal bando). In partica per raggiungere tale indice, nelle condizioni sopra date, occorrerebbe normalmente un capitale sociale di oltre un milione e mezzo di euro. Il superamento della criticità esposta può forse realizzarsi attraverso la valorizzazione delle caratteristiche strutturali tipiche delle O.P. introducendo eventualmente un indice appropriato.

Al fine di rispondere compiutamente al quesito de quo, appare opportuno svolgere delle considerazioni.

Il bando della tipologia 4.2.1 prevede, tra i requisiti di accesso, il soddisfacimento dell’indice di autonomia finanziaria. Tale indice è dato dal rapporto tra il Patrimonio netto e il Totale delle passività che deve essere maggiore del 25%.

Nel caso specifico delle cooperative a mutualità prevalente, la lettura degli indici finanziari e patrimoniali richiede alcune precisazioni che tengano presente le specificità del modello cooperativo che incidono profondamente sui risultati patrimoniali e finanziari.

Rispetto ad esse è opportuno rimandare alle specifiche norme di riferimento e, in particolare, agli articoli 2512, 2514 e 2525 del Codice Civile.

Lo scopo mutualistico perseguito e le particolarità della normativa, nazionale e comunitaria, in materia impongono particolare attenzione alla gestione a favore dei soci cooperatori, la quale influenza anche la struttura patrimoniale della società.

Gli aspetti fondamentali da tener presente per comprendere le implicazioni sugli indicatori finanziari della struttura patrimoniale delle cooperative mutualistiche sono:

  • Le peculiarità del Patrimonio netto (capitale sociale + riserve);
  • La composizione delle fonti nello Stato Patrimoniale Passivo.

Nella quasi totalità delle società cooperative a mutualità prevalente, il valore del patrimonio netto tende ad essere estremamente modesto rispetto alla dimensione dell’attività, mentre sono presenti debiti verso i soci (abitualmente iscritti come debiti verso fornitori, debiti verso soci per finanziamenti, etc.) di entità significativa, che concorrono all’aumento del totale delle passività.

Ad incidere sulla composizione e sul valore del Patrimonio netto possono essere considerati i seguenti fattori:

  • I diritti amministrativi dei soci cooperatori che non sono commisurati alle rispettive quote di partecipazione a capitale sociale ma sono uguali per ogni socio (art. 2538 C.C.);
  • La presenza di limiti massimi del possesso di quote societarie (art. 2525 del C.C.);
  • I limiti normativi alla distribuzione di dividendi (art. 2514 C.C.);
  • L’indivisibilità tra i soci cooperatori delle riserve e l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 2514 co. 1, lett. c del C.C.).

In relazione all’aumento totale delle passività, è prassi comune che le imprese cooperative a mutualità prevalente, più che procedere a conferimenti in conto capitale, fanno largo uso dell’autofinanziamento, di prestiti sociali, di finanziamenti bancari (De Sanctis N. e Messori M., “Strumenti finanziari per lo sviluppo cooperativo”), ovvero di altre forme di rapporti di debito stabili tra soci e cooperativa.

In particolare, data la differente modalità di remunerazione dei soci fra le società di capitali “strictu sensu” (S.p.A., S.r.l., etc.) e le cooperative a mutualità prevalente, dove la remunerazione dei soci è in genere correlata alla quantità e alla qualità della materia prima agricola, la struttura di finanziamento dell’impresa cooperativa, è normalmente caratterizzata da grado di patrimonializzazione più basso ma nel contempo una ampia esposizione debitoria di cui, una parte consistente è riferibile a un rapporto con i propri soci, una tipologia di debito che ha caratteristiche diverse, in termini di esigibilità ed onerosità, da quello che invece si intrattiene con finanziatori terzi (banche ad esempio).

Il peso dei debiti verso soci rispetto al totale dei debiti finanziari assume un’importanza particolare per valutare il grado di solvibilità, solidità e “indipendenza” delle imprese cooperative, dato che laddove tra socio e cooperativa esiste un rapporto di finanziamento a titolo di debito, quest’ultimo arricchisce un rapporto ben più ampio dove la cooperativa resta lo sbocco produttivo e commerciale delle produzioni agricole dei soci nonché il luogo depositario dei capitali che ad altro titolo i soci stessi hanno versato (Osservatorio della cooperazione agricola italiana - Caratteristiche e performance della cooperazione agroalimentare, 2013).

Ne deriva, quindi, come sottolineato più volte anche dalla stessa dottrina, che il particolare scopo cui tende il mondo cooperativo influenza la struttura economico finanziaria della società, con la conseguenza che i classici indicatori economico-patrimoniali non sempre sono adeguati a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della solidità patrimoniale delle cooperative.

Il risultato, ai fini della partecipazione al Bando TI 4.2.1, può tradursi nella impossibilità di raggiungere il minimo di autonomia finanziaria richiesta (art. 7, co. 4 del Bando), attraverso l’utilizzo dei valori economico finanziari così come sono esposti nel documento di bilancio depositato.

Alla luce di quanto sopra esposto, laddove il documento di bilancio non dovesse fornire una rappresentazione veritiera e corretta della solidità e autonomia finanziaria aziendale, per le sole cooperative a mutualità prevalente è ammissibile produrre, ad integrazione della documentazione richiesta, una relazione economico-finanziaria di riclassificazione delle voci di bilancio, attestata con una dichiarazione di un professionista abilitato, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. I valori da essa desumibili potranno essere utilizzati per la predisposizione del Business Plan On Line (BPOL) e per il calcolo degli indici di cui al comma 4), art. 7 del Bando TI 4.2.1.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono appare chiaro che il raggiungimento del 25% di autonomia finanziaria richiesta dal bando deve essere comunque rispettato.

Una grande impresa, ovvero un’impresa diversa da una PMI, con un numero di effettivi maggiore o uguale a 250 e che dispone di bilanci aziendali con fatturato annuo maggiore di 50 Meuro e totale di bilancio maggiore a 43 Meuro, può essere beneficiaria della tipologia di intervento 4.2.1 solo se i prodotti utilizzati per la trasformazione (sia la materia prima in entrata che i prodotti ottenuti a seguito del processo produttivo implementato con il progetto di investimento) sono ricompresi nell’ambito dell’allegato I del TFUE.

11 Il Bando 421 prevede che, con la realizzazione del progetto di investimento, il beneficiario dovrà acquistare materia prima extra aziendale per una quota superiore al 50% di quella che l’impresa intende lavorare/trasformare/commercializzare. Ne deriva che un’impresa che svolge l’attività di molitura conto terzi può partecipare al Bando purché, a seguito del progetto d’investimento, l’attività di trasformazione per conto terzi non sia svolta in misura prevalente.

Ai fini della dimostrazione del requisito di ammissibilità relativo al possesso dell’immobile non è sufficiente la presentazione di un contratto preliminare di compravendita, in quanto solo con il contratto definitivo di compravendita vi sarà il trasferimento della proprietà dell’immobile. Al riguardo il finanziamento ha funzione incentivante rispetto ad un’attività che l’imprenditore intende realizzare.

No, in quanto la produzione di olio di semi di canapa non è ricompresa in alcuna delle filiere indicate dal Bando della tipologia 421.

No, in quanto nell’ambito del CAPITOLO 12 del TFUE “semi e frutti oleosi; semi; sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi”, e in particolare nell’ambito specifico della NC1211 “piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria o in medicina…” non è ricompresa la Cannabis sativa (Reg. (UE) 1308/2013 - Reg. di Esecuzione (UE) 1925/2017).

No, in quanto la produzione di olio di semi di canapa non è ricompresa in alcuna delle filiere indicate dal Bando della tipologia 421.

No, in quanto il Bando al paragrafo 8 “Spese ammissibili” esclude l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Sono invece ammissibili le sole spese relative all’allestimento dei mezzi di trasporto connessi al ciclo produttivo aziendale.

Ai sensi del Bando della tipologia 421 gli investimenti sopra riportati concorrono secondo la seguente modalità:

  • acquisto di macchine, impianti e attrezzature per l’importo di € 2.000.000,00
  • miglioramento o l’ampliamento di edifici esistenti nel tetto massimo del 25% della spesa massima ammissibile, relativa alla domanda di sostegno presentata.

Nella fattispecie in esame, per un contributo ammissibile a finanziamento pari a € 3.200.000,00, l’importo massimo ammissibile per categoria di spesa è il seguente:

  • Rispetto al miglioramento o ampliamento di edifici esistenti (pari al 25%), risulta essere di € 800.000,00;
  • Rispetto all’acquisto di beni immateriali (pari al 2,5%), risulta essere di € 80.000,00;

Relativamente alle Spese Generali, le percentuali di ammissibilità sono calcolate in funzione della tipologia di investimento da effettuare e dell’importo complessivo. A riguardo si invita a consultare quanto previsto dalle Disposizioni Attuative Generali (ver. 3.0) all’art. “12.4.3. Spese generali” e “13.2.2.1.1. Ragionevolezza delle spese generali”.

Non è possibile, per un’impresa agricola beneficiaria della tipologia di intervento 411, la partecipazione al Bando della tipologia di intervento 421. Le predette tipologie di intervento sono, infatti, alternative e quindi tra loro incompatibili, in quanto (DRD n. 240 del 25/07/2018):

  • la misura 411, al par. 7 – Condizioni di ammissibilità - prevede quale requisito la trasformazione e la vendita, da parte dell’azienda agricola, di prodotti di origine aziendale, quindi materie prime, per almeno il 67% dei prodotti trasformati e, successivamente, venduti;
  • la misura 421, al par. 7 – Condizioni di ammissibilità - prevede tra i requisiti per l’accesso alla misura l’utilizzo di materia prima extra aziendale per una quota superiore al 50% dei prodotti da trasformare, il che rende impossibile la coesistenza con il requisito della percentuale del 67% della materia prima aziendale previsto dalla misura 411;
  • le due misure individuano una differente natura giuridica del beneficiario che, nel caso della tipologia 411 si configura come imprenditore agricolo iscritto ai registri della CCIAA sezione speciale aziende agricole al codice ATECO 01, mentre nel caso della tipologia 421 come imprenditore commerciale, atteso che il beneficiario della tipologia 421 è un’impresa Agroindustriale, ovvero un’impresa che opera nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
  • le stesse misure individuano beneficiari che soggiacciono a normative fiscali/previdenziali/fallimentari differenti;
  • il beneficiario è obbligato al mantenimento delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, per l’intero periodo di vincolo (5 anni dal pagamento del saldo), pena la decadenza del sostegno;

Secondo quanto previsto dal Bando all’art. 7_Condizioni di ammissibilità, con la realizzazione dell’investimento l’impresa (sia essa agricola o agroindustriale) dovrà trasformare prevalentemente materia prima di provenienza extra aziendale, nonché la stessa dovrà essere fornita in misura superiore al 50% da produttori agricoli. Conseguentemente, la natura dell’impresa a seguito della realizzazione dell’investimento a valere sul Bando 421, non potrà essere più “agricola” (art. 17_Impegni e obblighi specifici: “L’attività prevalente dell’impresa, risultante a saldo e per un periodo pari ad almeno 5 anni dal provvedimento di liquidazione finale, non sia di tipo agricolo (01)”).

Secondo quanto previsto dal Bando all’art. 7_Condizioni di ammissibilità, con la realizzazione dell’investimento l’impresa (sia essa agricola o agroindustriale) dovrà trasformare prevalentemente materia prima di provenienza extra aziendale, nonché la stessa dovrà essere fornita in misura superiore al 50% da produttori agricoli. Conseguentemente, la natura dell’impresa a seguito della realizzazione dell’investimento a valere sul Bando 421, non potrà essere più “agricola” (art. 17_Impegni e obblighi specifici: “L’attività prevalente dell’impresa, risultante a saldo e per un periodo pari ad almeno 5 anni dal provvedimento di liquidazione finale, non sia di tipo agricolo (01)”).

Il Bando 421, all’art. “10. Importi ed aliquote di sostegno” prevede un’aliquota di sostegno:

  • fino ad un massimo del 50%, in caso di progetti afferenti a prodotti ricompresi nell’All. I TFUE;
  • fino ad un massimo del 45%, in caso di progetti afferenti a prodotti NON ricompresi nell’All. I TFUE;

Ne deriva che la quota a carico dei beneficiari sarà almeno pari al 50% nel primo caso e almeno pari al 55% nel secondo caso. Rispetto a tale quota a carico dell’impresa, il Bando non richiede la presentazione di alcuna garanzia bancaria o assicurativa. Si precisa inoltre che gli indici indicati nel bando, al fine del conseguimento dei requisiti di ammissibilità, attengono alla dimostrazione della solidità economica dell’impresa al momento della presentazione dell’istanza, e non una garanzia della quota finanziaria a carico del beneficiario.