In applicazione del Regolamento UE 2019/6 del 11 dicembre 2018 la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute ha emanato le procedure operative per la registrazione dei trattamenti di farmaci veterinari somministrati alle api.
Come è noto, in funzione della necessaria tracciabilità dei trattamenti medicali effettuati agli animali da allevamento, dal 28 gennaio 2022 le registrazioni dei trattamenti avvengono esclusivamente in formato elettronico.
Per le caratteristiche peculiari dell’allevamento apistico si rende necessaria l’applicazione di una deroga all’obbligo di registrare i trattamenti esclusivamente in formato elettronico
Tutti i trattamenti eseguiti con medicinali veterinari sulle api devono essere registrati, entro 48 ore dalla somministrazione, su un documento cartaceo a pagine prenumerate – contenente almeno gli elementi minimi presenti nell’Allegato alle procedure stesse, e vidimato dal servizio veterinario locale territorialmente competente che ha rilasciato il codice aziendale.
Da tale obbligo sono esonerati gli allevamenti familiari, individuati da un numero massimo di alveari pari a 10; per quest’ultimi permane l’obbligo di registrazione dei trattamenti, nonché di conservazione delle evidenze di acquisto dei medicinali utilizzati per il controllo dell’infestazione da Varroa destructor.